Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 25/04/2019

Avrei un quesito, avendo esonerato il Legale.
In data 1.1.2016 ottengo decreto ingiuntivo contro coop edilizia per credito pregresso. In data 2.2.2016 la controparte si oppone con domanda riconvenzionale. In data 3.3.2016 la coop viene collocata in liquidazione coatta amministrativa. In data 1.6.2018, a seguito di mia opposizione, vengo ammesso allo stato passivo dalla sez. fallimentare del Tribunale per euro 25.000 circa con vittoria di spese.
In data 1.1.2019 il Tribunale accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del 2016 e mi condanna a pagare euro 1.500 di capitale e le spese processuali per 5.000 euro.
Per evitare l’appello posso compensare i due crediti? Eventualmente posso farlo con compensazione giudiziale?

Risposta al quesito:
In sede fallimentare, occorre distinguere i crediti/debiti pregressi e il credito per la condanna alle spese giudiziali. I primi sono tra di essi compensabili, in quanto entrambi antecedenti alla declaratoria di insolvenza; i secondi sono compensabili separatamente dai primi, cioè il credito delle spese per il giudizio di opposizione con il debito per il giudizio che ha accolto la riconvenzionale.
Nel caso di differenza inerente quest’ultima compensazione, il relativo pagamento va eseguito.

Quesito del 24/04/2019

Preg.mo avv. Cannavò, dopo 10 anni dalla costruzione sono subentrato in alloggio di proprietà d’una cooperativa nell’anno 2010, con parere giuridico Regione Piemonte in quanto in possesso dei requisiti.
Dopo pochi mesi succede che il CDA precedente non avendo pagato i mutui in corso, gli stessi vengono sottoposti ad un commissario per la vendita, e costui mi impone se non voglio perderlo di pagare una somma corrispondente all’intero importo di costruzione sin dall’origine.
Mi chiedo è lecita questa richiesta visto che sono subentrato dopo 10 anni dalla costruzione e che al socio che mi ha ceduto l’alloggio ho versato quanto da lui versato alla cooperativa come socio?
Ci sarà stata certamente mala gestio ma ritengo di non doverne rispondere dall’inizio originario della cooperativa.
Gradirei poter avere un Suo gentile parere giuridico rilevante che mi aiuti a difendermi sia dalle malefatte del vecchio CDA che dalla situazione fallimentare gestita dal commissario del MISE.

Risposta al quesito:
Il socio subentrante è obbligato a versare alla Cooperativa il costo di costruzione già maturato, mentre deve pagare al socio uscente il costo delle sole migliorie.
Nel caso di specie sembra che il pagamento dell’intero costo di costruzione sia stato eseguito direttamente nella mani del socio uscente, ma in ogni caso nella contabilità sociale dovrebbe risultare l’accredito in favore del socio entrante.
Quest’ultimo, pertanto, deve far leva sulla contabilità sociale per provare l’avvenuto pagamento del costo di costruzione.
Persistendo il rifiuto del Commissario, sarà necessario valutare l’opportunità di agire giudizialmente, dopo avere attentamente esaminato la documentazione di riferimento e individuato le prove a supporto delle domande giudiziali.

Quesito del 19/04/2019

Io regolarmente iscritto ad una cooperativa edilizia (in comunione di beni col coniuge).
Volendo far intestare l’appartamento interamente al coniuge (ora in regime di separazione dei beni), sono valide le anticipazioni effettuate a nome dello scrivente senza incorrere, da parte di mia moglie, in problemi relativi all’iva, versata al 4 %?
Ambedue abbiamo diritto alla riduzione dell’iva per la prima casa di abitazione.

Risposta al quesito:
L’assegnazione dell’alloggio, in quanto oggetto del rapporto mutualistico intercorrente tra la cooperativa ed il socio, è effettuata necessariamente nei confronti del socio stesso. Pertanto, affinchè l’immobile sia assegnato ad altro soggetto, occorre che quest’ultimo subentri nella qualità di socio, previa accettazione della Cooperativa.
Premesso ciò, l’originario socio avrà diritto alla restituzione delle anticipazioni effettuate in conto alloggio, a suo tempo fatturate.
Il socio subentrante dovrà, quindi, corrispondere alla Cooperativa, a titolo di rimborso, gli importi dalla stessa restituiti al socio receduto, nonché versare l’eventuale residuo prezzo dell’alloggio maggiorato dell’iva.
Nel caso prospettato, l’aliquota iva sarà pari al 4%, in quanto l’immobile sarà adibito dal subentrante ad abitazione principale.

Quesito del 19/04/2019

Vorrei sapere se una cooperativa edilizia a mutualità prevalente ha raggiunto lo scopo sociale ma uno dei 20 soci deve ancora versare la quota, mai versata per la definizione del programma costruttivo, si può mettere in liquidazione?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato la Cooperativa può essere messa in Liquidazione volontaria e tra le attività da svolgere da parte del Liquidatore nominato rientra anche quella di recupero della quota non versata dal socio.

Quesito del 18/04/2019

Volevo sapere se posso recedere da socio di cooperativa edilizia scarl, avendo io singolarmente raggiunto lo scopo mutualistico.

Risposta al quesito:
Il socio che ha beneficiato della prestazione mutualistica resta obbligato al versamento delle spese generali sino al completo raggiungimento dello scopo sociale e alla conseguente estinzione della Società.
Il socio, tuttavia, mantiene i diritti in ordine alla corretta gestione sociale e, pertanto, può pretendere che gli amministratori compiano celermente le attività necessarie per la liquidazione, nonché può denunciare eventuale illegittimità.

Quesito del 18/04/2019

Io e mio marito siamo soci assegnatari di un appartamento in edilizia convenzionata. Abbiamo rogitato l’appartamento e le sue pertinenze nel 2009 e volevo sapere se con questo atto il titolo di socio della cooperativa decade oppure no.
Mi spiego meglio, la cooperativa dopo diversi anni dai rogiti è stata messa in liquidazione e adesso rischia il fallimento, noi dobbiamo fare qualche comunicazione di cancellazione alla società o si rischia di dover pagare i debiti che la cooperativa ha contratto?
In questi anni non abbiamo mai pagato quote associative ne ci sono mai state chieste, ci era stato detto che con il rogito il rapporto con la soc. Cooperativa decadeva, è vero?
Non vorrei trovarmi con spese assurde da pagare, cosa dobbiamo fare?

Risposta al quesito:
Le Cooperative constano di due rapporti: uno mutualistico attinente la costruzione e l’assegnazione dell’alloggio, disciplinato dal rapporto contrattuale; l’altro societario, riguardante la struttura della Cooperativa e gli obblighi connessi di ciascun partecipante.
Con l’atto di assegnazione definitiva si compie l’attività contrattuale mutualistica, ma resta il rapporto societario che permane sino alla estinzione della Società.
La Cooperativa è società a responsabilità limitata, sicché il socio risponde esclusivamente con il capitale versato, ma possono intervenire altri atti, quali i deliberati assembleari, impositivi di versamenti a vario titolo, ivi compreso quello contributivo per le spese di gestione.
In tal caso il Liquidatore può richiedere ai soci il versamento delle spese di gestione o dei costi inerenti all’estinzione della Società.