Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 15/10/2018

A seguito del decesso della socia di una cooperativa in LCA assegnataria provvisoria di un alloggio, il coniuge superstite della stessa può agire ai sensi dell’art. 2932 c.c al fine di ottenere l’obbligo di rogito di atto di assegnazione definitiva?

Risposta al quesito:
Con la LCA la Cooperativa è sciolta e con essa i rapporti societari. L’assegnazione dell’alloggio al socio prenotatario costituisce contratto mutualistico, pendente al momento della messa in Liquidazione coatta.
L’art. 72 della legge fallimentare consente al Liquidatore di sciogliersi dal contratto pendente, ammettendo il socio prenotatario al passivo nella misura dei versamenti eseguiti in conto anticipazioni del prezzo di assegnazione.
Alla luce di quanto precede, l’azione ex art. 2932 c.c. non è procedibile, sia nel caso in cui il Liquidatore si sia sciolto dal contratto, sia nell’ipotesi in cui lo stesso formuli offerta transattiva di assegnazione.

Quesito del 10/10/2018

Sono un ex socio di una cooperativa edilizia, ho pagato solo la quota d’ingresso. Successivamente ho fatto domanda di recesso ed è stata tranquillamente accolta. A distanza di 5 anni non vogliono rimborsarmi la quota iniziale di 250 euro da me versata.
La domanda che pongo è questa: posso richiedere una copia dello statuto? Possono rifiutare di darmela? Se devono obbligatoriamente darmela alla mia richiesta ufficiale, in base a quale normativa?

Risposta al quesito:
Lo statuto della Società, quindi anche delle Cooperative, può essere ottenuto in copia (pagando i diritti) dalla Camera di Commercio del luogo dove la Società medesima ha la sede.
Lo Statuto è il contratto fondamentale con cui si instaura il rapporto societario e dovrebbe essere consegnato o comunque richiesto all’atto dell’assunzione della qualità di socio.
Successivamente all’ingresso in società non è previsto alcun obbligo di consegna al socio, anche perché si tratta di un atto pubblico accessibile a chiunque, come sopra illustrato.

Quesito del 09/10/2018

Sono socia e prenotataria di un appartamento acquistato nel 2013 in cooperativa di edilizia agevolata. Per svariati cavilli e pretese della ditta costruttrice… questi appartamenti non sono stati mai consegnati. In quanto ogni volta la ditta richiedeva dei soldi per terminare e puntualmente si fermava. Mi ritrovo ad oggi con 65 mila euro versati e la cooperativa messa in liquidazione in quanto da conteggi annuali è emerso un debito di oltre 2 milioni di euro verso la Banca che aveva erogato il mutuo alla Coop.
Al momento il Liquidatore e l’avvocato che stanno seguendo la vicenda, hanno proposto un concordato preventivo, obbligando la maggior parte dei soci assegnatari a sottoscrivere un rent to buy della validità di 4 anni con la possibilità di riscatto. Questo contratto prevede una somma di ingresso di 10 mila euro che comprende oneri avvocato, oneri notaio e oneri alla ditta costruttrice (per completare gli immobili) + una quota mensile di affitto di 250 euro che andranno a scalare dall’eventuale mutuo personale di ogni socio, sempre se questo concordato venga approvato in fase giudiziale.
Come detto sopra, la maggior parte dei soci ha aderito, tranne io ed altre 2 persone. Noi non siamo intenzionati a versare ulteriori importi non avendo certezze sul risultato.
Dal momento che non vogliamo aderire, a cosa andiamo incontro? Rischiamo che i nostri immobili vengano venduti ad altri? Se il concordato dovesse passare, quelli che non hanno aderito come devono muoversi? Cosa ci consiglia?

Risposta al quesito:
Il Concordato di Liquidazione regola ex lege i rapporti tra Cooperativa e creditori e consiste in una proposta formulata a questi ultimi di ottenere il pagamento parziale dei loro crediti.
Per quanto riguarda l’acquisizione della provvista finanziaria, viceversa, valgono i rapporti tra i soci e la Cooperativa, regolati dallo Statuto e dai vincoli societari previsti dalla Legge.
In ragione di quanto precede la Cooperativa delibererà a maggioranza i versamenti dei soci per eseguire il Concordato, ne consegue, pertanto, che i soci di minoranza resteranno incagliati nei vincoli societari e rischiano anche l’esclusione dalla Cooperativa tornata in bonis a seguito della chiusura della procedura.
In altri termini, l’ipotesi del Concordato di Liquidazione (se ben strutturato) sembra, da un esame approssimativo, l’ultima valida opportunità per i soci, i quali, pur sempre danneggiati, piangerebbero con un occhio.

Quesito dell’08/10/2018

Spett.le Studio legale, se possibile volevo un informazione in merito al diritto di superficie dato dai Comuni alle coop edilizie per costruire.
Se una coop edilizia è chiusa con atto di autorità e nomina del commissario liquidatore dal M.I.S.E., i soci assegnatari e già alcuni hanno fatto i rogiti, cosa rischiano, il Comune può annullare la convenzione del diritto di superficie per 99 anni?

Risposta al quesito:
Per i soci i quali hanno già rogitato, gli effetti della Convenzione con il Comune si trasferiscono sui singoli assegnatari, obbligati a rispettare i vincoli di legge sull’area e sugli alloggi.
I rimanenti alloggi saranno venduti all’asta dal Commissario Liquidatore, previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza.
Anche per questi ultimi alloggi i vincoli si trasferiscono sugli acquirenti, i quali devono, peraltro, possedere i requisiti soggettivi di legge.
Il problema può sorgere in ordine agli oneri espropriativi non versati al Comune dalla Cooperativa, posto che, in tal caso, potrebbe sussistere l’obbligo di pagamento pro quota per ciascun assegnatario.
Occorre, quindi, verificare la situazione concreta e rilevare i particolari del rapporto intercorso tra Cooperativa e Comune, controllando, tra l’altro, se l’Ente ha formulato istanza di ammissione al passivo della Procedura concorsuale.

Quesito dell’08/10/2018

Spett.le avvocato, Le ho scritto più volte e La ringrazio sempre per le risposte.
Come già detto sono entrato in coop a dicembre 2009, a luglio 2011 ho esercitato il mio diritto di recesso, la coop l’ha presa comoda, mi ha escluso con verbale del c.d.a ad ottobre 2015, non ho mai occupato l’appartamento, non mi hanno dato una lira, c’è una causa in corso.
A fine 2012 ho segnalato al M.I.S.E. tutte le anomalie di questa coop. Dopo decine di solleciti, finalmente il M.I.S.E. avvia un ispezione straordinaria, rilevando al cento per cento tutte le mie segnalazioni e finalmente il 06.06.2018 decreta lo scioglimento per atto di autorità e la nomina del commissario liquidatore. Per me il M.I.S.E. ci ha messo troppo tempo, nel frattempo la coop a rogitato 80% degli immobili. Il problema è la fideiussione omnibus che firmai nel 2009, e la banca nonostante le mie segnalazioni che non faccio più parte della coop, continua a chiedermi di pagare le rate del mutuo.
Volevo sapere se, in base alla sentenza dalla Corte di Cassazione n. 29810/17 con cui si è statuito che tutte le fideiussioni omnibus sono nulle, c’è qualcosa che possa fare.

Risposta al quesito:
Le fideiussioni omnibus nulle sono quelle previste per tutte le future inadempienze e prive del tetto massimo garantito.
Occorre, quindi, verificare se, nel caso di specie, la fideiussione di cui effettivamente trattasi rientri in tale categoria giuridica (appare improbabile essendo stata stipulata nel 2009).
Nel caso affermativo, comunque, occorre attendere l’eventuale azione della Banca per proporre opposizione.
Va, tuttavia, osservato che potrebbero sussistere altri specifici motivi di opposizione, quali quelli inerenti alla nullità del contratto principale ovvero dello stesso contratto fideiussorio.

Quesito del 05/10/2018

In una cooperativa edilizia, se il Presidente “rappresentante legale”, a fronte di un decreto ingiuntivo di un’ingente somma, lascia decorrere i termini utili per proporre opposizione, senza tra l’altro dare un’esauriente spiegazione ai soci dell’accaduto, può essere un valido motivo chiederne il commissariamento per gravissima negligenza?
Tutto ciò, cosa comporterebbe per i soci della cooperativa in termini di costi?

Risposta al quesito:
Gli amministratori delle Società in generale devono eseguire il loro mandato con la diligenza ordinaria, in mancanza della quale possono essere revocati e rispondono per i danni arrecati in ragione delle loro omissioni.
Nel caso di specie esistono le condizioni per la declaratoria di responsabilità, ma occorre preliminarmente verificare le ipotesi di fondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Se con l’ipotizzata opposizione la Cooperativa avesse ottenuto l’accoglimento, in tal caso ci sarebbero le condizioni di responsabilità in capo all’amministratore inadempiente.
L’episodio, comunque, non sarebbe sufficiente per determinare il commissariamento della Cooperativa, trattandosi di un provvedimento dell’Autorità di vigilanza a tutela dell’interesse generale al buon funzionamento delle Cooperative in generale.
Il predetto provvedimento viene assunto qualora la Cooperativa non rispetta la normativa mutualistica, è insolvente, sussiste la sistematica e continua irregolarità nella gestione sociale.
L’attività del Commissario viene remunerata dalla Cooperativa a seguito della liquidazione dell’Autorità di vigilanza, secondo i parametri e le tariffe predeterminate per legge.