Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 24/10/2018

Spett.le Studio Legale, se una coop edilizia risulta protestata e iscritta nel registro protesti per un debito non pagato, dopo la data dell’iscrizione nel registro può fare i rogiti per assegnare gli immobili ai soci?

Risposta al quesito:
L’insolvenza circoscritta e momentanea della Cooperativa non impedisce la stipula dei rogiti di assegnazione definitiva degli alloggi.
Diversamente accade, se la Cooperativa ha una situazione consolidata di insolvenza che comporta gravi conseguenze anche sulla efficacia dei rogiti.
Alla luce di quanto precede, nel caso di stato di insolvenza latente, nota all’Ufficiale rogante, quest’ultimo dovrebbe rifiutare di eseguire il rogito.
Se infatti la Cooperativa viene assoggettata al fallimento, i rogiti eseguiti entro l’anno sono a rischio di revocatoria fallimentare.

Quesito del 23/10/2018

Mia moglie ha ricevuto una contestazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Mi chiedo se ciò è legale secondo il CCNL delle cooperative sociali o prima ci deve essere una contestazione verbale con spiegazione da parte del lavoratore sui fatti contestati.
Quanti giorni devono passare tra i fatti contestati e la ricezione della lettera di richiamo?

Risposta al quesito:
Il CCNL delle cooperative sociali prevede che i provvedimenti disciplinari comminabili al socio lavoratore debbano essere preceduti dalla dettagliata e tempestiva contestazione, in forma scritta, dell’addebito.
Fa eccezione il richiamo verbale, che è immediatamente applicabile a fronte di violazioni di lieve entità.
Quanto all’arco temporale entro cui il lavoratore può vedersi contestata una condotta, l’orientamento della giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi sia alcun termine univoco, in quanto il requisito dell’immediatezza della contestazione va accertato in base alle specifiche circostanze (natura della violazione, complessità dell’indagine volta ad individuare il responsabile,dimensioni aziendali ecc.).
In ogni caso, tra il ricevimento della notifica della contestazione e l’effettiva irrogazione della sanzione disciplinare (da comunicarsi anch’essa per iscritto) deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore ha la possibilità di presentare le proprie difese al fine di evitare di subire il provvedimento annunciato.
Qualora le difese siano state tempestivamente presentate ed il lavoratore non riceva, nei dieci giorni successivi, comunicazione scritta della sanzione disciplinare, le difese dovranno ritenersi tacitamente accolte e, pertanto, la sanzione stessa non sarà più comminabile.
Avverso il provvedimento disciplinare, il socio lavoratore potrà tutelarsi in via stragiudiziale,proponendo (anche per il tramite del Sindacato)nel termine di venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro, con conseguente sospensione della sanzione fino alla pronuncia del Collegio.
In alternativa, è esperibile il ricorso innanzi al Tribunale del lavoro, che non sconta alcun termine di decadenza (bisogna, comunque, considerare che, per espressa previsione del CCNL, le sanzioni disciplinari a carico del socio lavoratore, divengono prive di effetto decorsi due anni dall’applicazione).

Quesito del 22/10/2018

Nelle cooperative edilizie, in caso di richiesta di approvazione di bilancio, si può fare richiesta di copia del materiale riguardante tale bilancio per poterlo sottoporre a esperto e verificare la correttezza dello stesso?

Risposta al quesito:
Le Cooperative costituite come s.p.a. seguono le regole delle Società di capitali, sicché il controllo è riservato al Collegio Sindacale, se istituito, ovvero ad un revisore esterno, munito di mandato professionale.
I soci possono accedere al controllo giudiziario con la specifica procedura prevista per le Società, qualora emergano indizi di gravi irregolarità nella gestione sociale.
Le Cooperative sono soggette alla normale vigilanza del Ministero (ovvero dell’Assessorato nelle Regioni dotate di autonomia), sicché nel caso di sospette irregolarità, i soci possono richiedere l’Ispezione straordinaria e successivamente la copia del verbale ispettivo.
Gli ispettori sono tenuti a verificare anche la documentazione contabile e la regolarità delle registrazioni, sia dal punto di vista fiscale che sotto l’aspetto civilistico.

Quesito del 22/10/2018

Sono un socio di una cooperativa edilizia per abitazione a modello SpA. Le chiedo se, in quanto ingegnere, ho il diritto di poter ricevere dalla cooperativa l’incarico per la progettazione/direzione lavori e con quali condizioni.

Risposta al quesito: 
Se la Cooperativa è di abitazione, quindi non edilizia di lavoro, il professionista socio non ha alcun diritto di ricevere incarichi.
La Cooperativa, tuttavia, può conferire l’incarico, ma occorre regolare il relativo disciplinare affinché non si creino possibili conflitti di interesse in ragione della doppia veste del professionista: mandatario e socio della mandante.

Quesito del 16/10/2018

Egr. avvocato, Le scrivo perché la cooperativa mi ha preso il capannone, mi hanno estromesso da socio e non mi hanno restituito nulla.
Le spiego: con il versamento di € 105.000,00 sono entrato nella cooperativa per l’acquisto di un bel capannone; alla immobiliare ho versato altri € 75.000,00 mai inseriti nel bilancio. La mia ditta con la grave crisi è andata male, così l’anno scorso per insolvenza e anche perché non avevo i requisiti per accedere al mutuo della coop.va, mi hanno estromesso da socio e si sono ripresi tutto anche i mobili che ho dentro, fatti fare su misura per la sala meeting ed uffici vari.
La mia domanda, gentile avvocato, è se posso riavere almeno parte dei soldi che ho versato, dato che, non Le nego, la ditta ha avuto difficoltà anche per tutti questi versamenti alla cooperativa.
Ho chiesto un incontro con un avvocato di Prato, mi ha risposto che se avessi avuto ventimila euro per i tecnici potevo intentare una causa, se avessi avuto quei soldi forse sarei ancora nel mio capannone. Adesso sono senza lavoro, ho chiuso la ditta e mia moglie e mia figlia mi mantengono, non è una bella vita…

Risposta al quesito:
Il caso esposto esige l’adeguato approfondimento prima di dare risposte utili e concrete.
Se Lei non è in grado di sostenere le spese di un giudizio, in tal caso potrebbe suggerire al Suo avvocato di impostare un esposto alla Vigilanza sulle Cooperative presso il MISE richiedendo l’ispezione straordinaria sulle irregolarità gestionali.
Attraverso il verbale degli ispettori potrebbe apprendere fatti e circostanze utili per l’eventuale denuncia penale.
I costi dell’attività sopra citata sarebbero molto più contenuti.

Quesito del 15/10/2018

Gentile avvocato, sono assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia con il contributo della Regione. Presso un notaio tre anni fa è stato fatto l’atto di acquisto con patto di futura vendita regolarmente trascritto. Attualmente la cooperativa è in liquidazione volontaria ma i progetti costruttivi sono tre di cui due sono vincolati per quindici anni con la Regione, il mio per dieci anni che scadranno nel 2020.
I miei quesiti sono: allo scadere dei dieci anni cessa per me qualsiasi rapporto con la cooperativa o ci sono appendici per via degli altri progetti costruttivi o di debiti con il fisco, rimborsi ex soci…?
Qualora prima del 2020 il liquidatore procedesse alla cancellazione della cooperativa o venisse richiesto il fallimento quali impegni resterebbero a mio carico?
In ultimo, se decidessi di restituire il contributo sarei libera da tutto e tutti? Preciso che il liquidatore ha presentato a dicembre 2017 un bilancio unico senza far menzione dei tre progetti costruttivi.

Risposta al quesito:
Nel caso di specie occorre esaminare il contratto di locazione con patto di futura vendita, verificando gli obblighi imposti al locatario in riferimento al prezzo di cessione.
Ciò posto, è anche necessaria la verifica dei deliberati sociali, in quanto permane il rapporto societario per gli anni in cui vige la fase della locazione.
I predetti deliberati (non opposti dai soci) potrebbero imporre versamenti ai soci locatari.
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i soci rispondono solamente del capitale sottoscritto e degli eventuali debiti contratti, anche a seguito dei deliberati sociali; conseguentemente, i soci prenotatari di un programma costruttivo rispondono esclusivamente dei debiti riguardanti il programma medesimo.
Se il contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato da ciascun socio è stato trascritto nei Registri immobiliari e l’alloggio assegnato costituisce prima casa, in tale ipotesi il Liquidatore /Curatore non può sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare e sarebbe obbligato a perfezionare l’assegnazione definitiva.
E’ possibile la rinuncia al contributo e l’acquisizione della proprietà immediata a condizione che sia la maggioranza dei soci con apposita delibera, se la Regione concedente ha legiferato in tal senso.
La problematica del bilancio va verificata adeguatamente, in quanto l’eventuale omissione di dati contabili costituirebbe reato per gli amministratori.