Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 02/09/2018

Sono socio di una cooperativa edilizia a.r.l. a proprietà divisa. A seguito del mancato versamento da parte di alcuni soci della quota in conto prenotazione alloggio, il CdA ha prima escluso dall’assegnazione i soci morosi e poi sottoscritto, con scrittura privata, un accordo con l’impresa di costruzioni attraverso il quale realizza il trasferimento all’impresa degli alloggi non assegnati a fronte di un corrispettivo che, per entità, penalizza i soci assegnatari facendo lievitare la ripartizione dei costi a loro carico in modo considerevole.
Il contenuto dell’accordo non è mai stato reso noto ai soci ma risulta ratificato in un verbale (con foglio presenze allegato) di una assemblea non più impugnabile per scadenza dei termini.
Quali azioni potrebbero intraprendere i soci per veder tutelati i loro interessi?

Risposta al quesito:
Le problematiche enunciate nel quesito riguardano diversi profili, in particolare il profilo della morosità dei soci e della loro esclusione e il profilo della legittimità dell’operato del CdA.
I soci morosi devono impugnare in termini la loro esclusione, dimostrando l’inesistenza della morosità in ragione degli eventi concreti che hanno caratterizzato la gestione sociale.
In ordine alla cessione degli alloggi in favore dell’impresa, occorre, innanzitutto, verificare la legittimità del percorso in ragione della mutualità prevalente a cui la Cooperativa deve presumibilmente uniformarsi a norma di Statuto.
Ciò posto, si rende necessario valutare l’aspetto economico dell’operazione, il cui risultato deve risultare positivo in riferimento al rapporto tra impegno economico profuso e fabbisogno finanziario indispensabile della Società.
Eseguite le predette valutazioni, si rende necessario verificare se l’assemblea di ratifica sia nulla e, quindi, sottratta alla disciplina dei termini per la relativa impugnativa.
Nel caso positivo, occorre dare corso all’azione giudiziaria per la declaratoria di nullità, dopo attento esame dei presupposti di fatto e di diritto.
Ovviamente la predetta azione non può essere intrapresa dai soci esclusi, posto che l’assemblea è intervenuta successivamente al provvedimento espulsivo.

Quesito del 28/08/2018

Sono socio di una cooperativa che si trova in liquidazione coatta amministrativa dal 2006. Dopo aver saldato, alcuni anni fa, il debito pregresso (fino alla perdita di esercizio del 2005) ora il commissario liquidatore mi intima un ulteriore versamento quale “spese della procedura di liquidazione” nel quale comprende il suo compenso e le spese legali sostenute a vario titolo in questi anni.
La domanda è: un liquidatore ha titolo per richiedere ulteriori versamenti ai soci relativi a spese sostenute successivamente alla messa in liquidazione della cooperativa?

Risposta al quesito:
La Liquidazione Coatta Amministrativa è una procedura concorsuale del tutto analoga al Fallimento.
Il Liquidatore ha diritto a sciogliersi dal contratto pendente (assegnazione alloggio) oppure a proseguire nel contratto.
Nella prima ipotesi la Liquidatela acquisisce la proprietà degli alloggi e provvede alla loro vendita all’asta, mentre il socio diventa creditore verso l’attivo (può ottenere il pagamento in proporzione alle altre passività depurate dei crediti privilegiati e delle spese di procedura).
Nella seconda ipotesi il Liquidatore deve attenersi all’esecuzione del contratto richiedendo al socio il prezzo di assegnazione originariamente convenuto.
Esiste una terza ipotesi che è quella di una transazione in cui il Liquidatore richiede un prezzo complessivo riconoscendo il versato. In tale ipotesi può proporre di integrare nel prezzo anche le spese di procedura.
Tale ipotesi è comunque subordinata all’accordo delle parti e non può essere imposta, anche perché la Cooperativa è una Società a responsabilità limitata e, pertanto, i soci non rispondono delle passività sociali.

Quesito del 24/08/2018

Siamo 4 fratelli, a seguito del decesso di nostra madre, già erede di socio di una coop edilizia a proprietà indivisa delle forze dell’ordine, il CdA ha denegato la nostra richiesta di subentro. Alla richiesta di quanto versato, ormai da più di 20 anni, il presidente ha dichiarato che noi abbiamo diritto a riavere solo la tassa di ammissione di circa 300 euro, non rispondendo anche alla richiesta di conoscere l’importo dell’indennità di occupazione. Davvero è così? E l’unica alternativa è rivolgersi al Tribunale competente?

Risposta al quesito:
Non è affatto così! Occorre, intanto, verificare lo Statuto in ordine al subentro, ma è dubitabile che esista una clausola che impedisca il subentro di uno degli eredi (come peraltro previsto dal Testo Unico Per L’Edilizia Popolare).
In ogni caso, nelle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa vanno distinti due tipi di versamenti: quelli relativi al costo di costruzione e quelli inerenti alle spese generali e alla manutenzione ordinaria degli immobili.
Se lo Statuto non prevede diversamente, i versamenti del primo tipo vanno rimborsati ai soci receduti ovvero agli eredi non subentranti.
Permanendo il rifiuto degli amministratori, il rimedio è quello della citazione in giudizio.

Quesito del 21/08/2018

Gentilissimo avvocato, Le ho scritto altre volte, e non La annoio riscrivendo la mia storia.
Faccio un piccolo sunto: tempo fa sono entrato in una coop edilizia ed ho firmato una fideiussione, dato che non mi piaceva l’ambiente ho dato le dimissioni, accettate dal c.d.a., ma senza liquidarmi. La banca che ha concesso il mutuo, nonostante le mie dimissioni, continua a chiedere a me di pagare le rate, nonostante le abbia mandato copia della mia esclusione e aver più volte sollecitato la coop ad assumersi le sue responsabilità.
Ho chiesto alla Banca D’Italia informazioni presenti nell’archivio della centrale dei rischi per gli anni che vanno dal 2011 a giugno 2018, però non capisco certi termini… Situazione corrente: nella prima casella c’è scritto Categorie Garanzie ricevute; Nella seconda casella: Localizzazione Il paese dove si trova la banca; Nella terza casella: Garantito Nome della coop edilizia; Nella quarta casella: Stato rapporto Rapporti non contestati Garanzia non attivata; Quinta casella: Tipo di garanzia Garanzie personali di prima istanza Valore garanzia: Tot euro; Sesta casella: Importo garantito Tot euro. Cosa vogliono dire?

Risposta al quesito:
Come già enunciato, la fideiussione è un contratto di garanzia che viene attivato nel caso in cui il debitore principale non provveda ad estinguere il debito garantito.
Nel caso di specie occorre verificare il contratto e rilevare se è possibile eccepire l’estinzione del contratto fideiussorio in ragione della cessazione del contratto principale.
Per quanto riguarda la Sua specifica domanda sulla interpretazione del modulo, pur in assenza di esame diretto, si deve presumere che trattasi dei riferimenti alla sofferenza debitoria, rappresentata dal mancato adempimento del contratto fideiussorio.

Quesito del 16/08/2018

Gentilissimo avvocato, ringraziandoLa infinitamente per la rapida risposta al quesito del 09.08.2018, Le chiedo ulteriori approfondimenti.
Anche se una consistente maggioranza stia favorendo con entusiasmo il gruppo verso verso una forma più consona alla natura della nostra attività, ci sono un paio di colleghi che si oppongono alla costituzione della cooperativa forse per via delle regole di convivenza un pò più rigide. Per questo mi sorgono ancora alcune domande le cui risposte spero ci saranno utili ad affrontare il passaggio senza strappi interni.
1.È necessario o raccomandato deliberare in Associazione, prima della nascita della Coop, che il gruppo costituisce una cooperativa allo scopo di gestire l’attività lavorativa per i soci? In tal caso, la deliberazione necessita dell’unanimità o basta la semplice maggioranza? Gli associati contrari potrebbero impugnare la deliberazione? Oppure consiglia di non deliberare nulla?
2. Nel caso di non adesione di alcuni, la Coop potrebbe assumere come collaboratori esterni tali soci dell’associazione? Se si, come garantirli di non essere esclusi dal lavoro in futuro?
3. Gli attuali amministratori dell’associazione potranno essere contemporaneamente anche gli amministratori della Coop?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente individuare le differenze tra l’Associazione e la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, distinguendo sia le finalità dello scopo sociale che gli effetti giuridici delle due strutture.
L’Associazione persegue scopi culturali divulgativi, mediante l’aggregazione di cultori della materia e propugnando la diffusione delle idee portanti dello scopo associativo.
Solo occasionalmente, quindi, l’Associazione può svolgere attività economica (ad es. manifestazioni teatrali) e, in tal caso, servirsi di alcuni associati specialisti, quali lavoratori remunerati per la loro prestazione.
I predetti lavoratori, pertanto, verrebbero assunti a tempo determinato (solo per la manifestazione) ovvero fornirebbero la loro prestazione quali lavoratori autonomi in possesso della partita IVA.
Conclusivamente, l’Associazione ha scopi culturali e non persegue la finalità di agevolare le opportunità lavorative dei propri associali.
In ogni caso, va osservato che, anche in relazione allo svolgimento occasionale dell’attività economica, gli amministratori dell’Associazione sono responsabili in proprio per le obbligazioni e per i danni a terzi. Di tali responsabilità, inoltre, potrebbero rispondere anche i soci se in tal senso esistono specifici deliberati che li coinvolgono.
La Cooperativa di Produzione e Lavoro, viceversa, pur non avendo scopo di lucro, svolge attività economica con finalità mutualistica, assicurando il lavoro ai propri soci.
Nell’ottica che precede, la Cooperativa remunera i soci lavoratori con il ricavato delle attività economiche svolte in conformità alle finalità statutarie (appalti per la realizzazione di spettacoli, manifestazioni teatrali, scuole musicali etc…).
La Cooperativa è a responsabilità limitata, sicché, osservando le norme di legge e dello Statuto, gli amministratori non rispondono delle obbligazioni sociali.
Alla luce di quanto premesso, dunque, non dovrebbero sussistere conflitti di interesse tra l’Associazione e la Cooperativa, anzi si profila una normale sinergia, in quanto l’una potrebbe essere supporto dell’altra.
Le prospettate perplessità di alcuni odierni associati, potrebbero essere riconducibili all’errata convinzione che l’Associazione possa perseguire finalità economiche con minori impegni; come si è visto, però, una tale convinzione, non solo è errata, ma non è attuabile per lo scopo sostanzialmente illegittimo.
A quanto precede, va aggiunta la circostanza relativa alla responsabilità personale per le obbligazioni sociali degli amministratori e degli stessi associati.
La Cooperativa, viceversa, se bene strutturata e gestita, consente legittimamente il perseguimento delle finalità economiche con il vantaggio della responsabilità limitata per e obbligazioni sociali.
Il profilo del conflitto di interessi potrebbe insorgere nel caso di contratti stipulati tra i due Enti, qualora tutti i componenti degli organi amministrativi fossero coincidenti; appare, pertanto, opportuno che i predetti Organi siano anche parzialmente composti con persone diverse; in tal caso la stipula verrebbe effettuata dai soggetti non coincidenti nelle due strutture.
La costituzione della Cooperativa potrebbe essere auspicata con delibera dell’Associazione, ma resterebbe, comunque, del tutto autonoma in quanto basata sulla volontà dei soci fondatori della Cooperativa medesima. L’eventuale dissenso di alcuni associati, pertanto, sarebbe indifferente.
La Cooperativa potrebbe affidare il lavoro anche a terzi, ivi compresi gli associati non soci della Cooperativa.

Quesito del 12/08/2018

Sono il presidente di una Cooperativa edilizia. Per la definizione dei box già prenotati dai soci l’assemblea ha approvato i relativi computi metrici e definiti i criteri di ripartizione della spesa. Alcuni soci non vogliono partecipare e fanno domanda di recesso chiedendo il rimborso del prezzo già versato.
E’ legittima tale richiesta o la delibera li vincola ad assolvere alla spesa a loro carico?
In atto la Cooperativa conta solo soci prenotatari di box.

Risposta al quesito:
Da quanto prospettato sembra che la Cooperativa persegue esclusivamente lo scopo di ristrutturare i box – auto e assegnarli in via definitiva ai soci assegnatari.
Con la delibera assembleare di approvazione dei computi metrici e autorizzativa dell’esecuzione dei lavori, ciascun socio si è contrattualmente obbligato ad eseguire la prestazione, consistente nel pagamento del prezzo di assegnazione.
Per valutare la vincolatività della predetta delibera, tuttavia, occorre verificare la norma statutaria che regola il recesso, al fine di stabilire la relativa legittimità.
Nel caso in cui il recesso sia legittimo, esistono due ipotesi: la prima che subentri un aspirante socio, il quale versi il dovuto; in tal caso la Cooperativa dovrà rimborsare al socio receduto esclusivamente quanto dallo stesso versato a titolo di contributo al costo di costruzione e trattenere la quota parte delle spese generali.
La seconda ipotesi riguarda il mancato subentro per l’assenza di aspiranti soci, sicché, il socio receduto resta, comunque, obbligato al risarcimento del danno per la mancata prestazione contrattuale (danno quantificabile nella differenza tra il valore obbiettivamente realizzabile con la cessione dell’immobile e il costo sostenuto per l’acquisto e la ristrutturazione).
Se il recesso è illegittimo, in tal caso il socio receduto è obbligato al risarcimento del danno complessivo subito dalla Cooperativa.