Egr. avvocato, sono il Presidente di una Soc. Coop. Edilizia a proprietà indivisa che dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dall’art. 18 della L. 179/92 per la trasformazione indivisa/divisa ha chiesto e ottenuto dalla Regione l’autorizzazione alla cessione in proprietà individuale dei sedici alloggi realizzati, ai soci che li hanno già ottenuti in uso e godimento.
La Cooperativa dovrà provvedere, pena la decadenza automatica del provvedimento, alle assegnazioni in proprietà con rogito notarile entro i prossimi 45 giorni. Poiché nell’imminenza del rogito ci sono due situazioni, di natura diversa, che preoccupano il Consiglio di Amministrazione, Le pongo due quesiti:
1° – Un socio da circa due anni non versa le quote mensili per le spese generali di amministrazione, ivi comprese quelle condominiali e personali come il consumo di acqua. E’ stato sollecitato, invano, al rientro dall’esposizione debitoria con sette delibere di C.d.A. e di Assemblea, i cui verbali gli sono stati regolarmente notificati con raccomandata a mano. Il 02.02.2018, giusta delibera del C.d.A., con raccomandata A.R. gli è stato notificato un prospetto riflettente le somme a debito comprensive della quota parte del costo del rogito e del contributo da restituire alla Regione per la trasformazione indivisa/divisa. Gli è stato nuovamente rammentato che dopo le assegnazioni in proprietà la società sarà sciolta per il raggiungimento dello scopo sociale e gli sono stati concessi 5 giorni per saldare il debito, con l’avvertimento che il mancato pagamento e/o il mancato riscontro alla lettera, costringerebbe l’amministrazione a escluderlo da socio per morosità ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale.
Non avendo il socio ottemperato ai suoi obblighi e non avendo dato riscontro alla raccomandata A.R., Le chiedo cortesemente (in assenza di soluzione) l’iter per escludere il socio per morosità e se, data la scadenza imminente dell’autorizzazione alla cessione, si possono assegnare gli altri 15 alloggi ai 15 soci escludendolo.
2° – Ad un socio è stata diagnosticata una grave malattia e potrebbe non coronare il sogno di diventare proprietario dell’alloggio per cui ha fatto tanti sacrifici. In tal caso, data l’imminente scadenza dell’autorizzazione alla cessione, Le chiedo cortesemente se il Notaio in sede di rogito può assegnare l’alloggio al coniuge con una delibera del C.d.A. senza alcuna autorizzazione regionale.
Risposta al quesito:
Per il socio moroso si prospettano tre percorsi legali, tutti adottabili dal CdA:
il primo è quello della esclusione, il cui procedimento si fonda sulla conclamata inadempienza del socio, dopo i chiari e reiterati inviti ad adempiere entro un termine determinato, non inferiore a 15 giorni (se l’inadempienza riguarda le spese generali, il mancato versamento non deve essere inferiore a tre mensilità, per le Cooperative a contributo pubblico); con la lettera di esclusione occorre prospettare la volontà risarcitoria della Cooperativa in ordine ai danni subiti a seguito della inadempienza del socio (occorre individuare le prove dei danni); nel caso di esclusione occorre includere nella qualità di prenotatario dell’alloggio il socio aspirante, dandone immediata comunicazione all’Ente Regionale preposto al nulla osta; la sopravvenuta circostanza non incide sul termine per l’assegnazione degli alloggi se il procedimento ha già avuto corso nei riguardi degli altri soci.
Il secondo è quello con cui si procede all’assegnazione dell’alloggio effettuando la riserva di prezzo, pari alle somme non versate e agli oneri conseguenti; se il socio accetta la Cooperativa può assegnare un termine entro il quale eseguire i versamenti e in mancanza azionare la riserva mediante ingiunzione di pagamento e successivo pignoramento mobiliare o immobiliare a seconda dell’importanza del credito; tale percorso ha il vantaggio di semplificare l’attività della Cooperativa, ma ha lo svantaggio di recuperare le somme dovute dal socio con le maggiorazioni risarcitorie nel tempo.
Il terzo è quello di non procedere all’assegnazione dell’alloggio, che resterebbe nell’ambito della proprietà indivisa; nel caso di specie, però, non essendoci altri soci la Cooperativa indivisa sarebbe sciolta di diritto e l’immobile sarebbe affidato ad un Ente pubblico per la relativa gestione; una tale eventualità dovrebbe essere segnalata all’Ente regionale e imporrebbe la modifica del provvedimento autorizzativo già assunto.
E’ consigliabile che la scelta del percorso da seguire venga approvata dall’assemblea dei soci con regolare deliberato.