Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’08/08/2017

Sono un ex socio di un coop edilizia a proprietà indivisa, da sei anni aspetto il rimborso delle mie quote e c’è una causa in corso, il MISE negli ultimi anni ha fatto tre ispezioni di cui le ultime due straordinarie, l’ultima conclusa il mese scorso, per le troppe anomalie riscontrate, la Regione Lazio ha richiesto una ulteriore ispezione e sta valutando la revoca del finanziamento, il mutuo è intestato alla coop, e nonostante tutto questo tre soci hanno fatto il rogito e sono diventati proprietari.
E’ legale tutto ciò?

Risposta al quesito:
Del rogito stipulato per i tre alloggi sociali rispondono gli amministratori con il proprio patrimonio personale, avendo dismesso i beni immobili in dispregio dei creditori della Cooperativa, tra i quali il socio receduto.
Gli amministratori, inoltre, rispondono delle anomalie amministrative che hanno causato danno diretto ai creditori.
L’azione si prescrive nei cinque anni dal fatto.

Quesito dell’08/08/2017

Gentile avvocato, Le scrivo per chiederle dei chiarimenti. Mio marito ed io abbiamo prenotato, in qualità di soci, un alloggio da una cooperativa.
La cooperativa ha partecipato ad un bando della regione Campania che concedeva un contribuito per la costruzione di questi alloggi da assegnare in locazione con patto di futura vendita per 15 anni ai propri soci. Per questo alloggio noi abbiamo versato circa il 60% come acconto, per il restante 40% la banca ci ha concesso un mutuo, o meglio la cooperativa ha provveduto a frazionare il suo mutuo in varie quote ed assegnarle ad i singoli soci (di fatto il mutuo è intestato alla cooperativa, essendo la stessa proprietaria del bene e noi soci provvediamo a versare mensilmente la nostra quota alla banca attraverso la cooperativa stessa).
Volevo sapere, in una situazione del genere, non essendo noi reali proprietari del bene, ma solo locatari per 15 anni, che rischi corriamo? Ed eventualmente, cosa potremmo fare per tutelarci?

Risposta al quesito:
Il contratto stipulato con la Cooperativa è di natura reale con effetti obbligatori, trattandosi di una locazione con patto di futura vendita.
In tale casi non si hanno tutte le garanzie conseguenti al contratto di immediata assegnazione (effetti reali), in quanto la proprietà resta in capo alla Cooperativa e, pertanto, il bene è esposto alle eventuali aggressioni di creditori del sodalizio.
E’ importante che venga trascritto il contratto di locazione con patto di futura vendita, in modo da acquisire qualche garanzia nel caso di fallimento della Cooperativa.

Quesito del 06/08/2017

Un anno fa circa ho aderito ad una Cooperativa edilizia a proprietà divisa versando una quota di euro 1000. Il fine della Coop è quello di costruire delle villette con successiva assegnazione ai soci.
La Coop ha già acquistato il terreno e in questi giorni è stato fatto un computo metrico estimativo. Orbene, i prezzi delle abitazioni sono andati oltre le aspettative con differenza per il mio caso di quasi 100 mila euro.
All’inizio gli amministratori della Coop. mi avevano detto che il costo massimo avrebbe sorpassato di poco i 200 mila euro. In banca tutti gli 8 soci, inclusi i 3 del CdA hanno firmato delle fideiussioni omnibus di 30 mila euro su un importo di euro 300 mila (valore del terreno e spese di consulenza). E’ mia intenzione recedere dalla Cooperativa in quanto impossibilitato a far fronte ad una cifra per me divenuta improponibile.
Domanda: il recesso dalla Coop e dalla fideiussione comporterà l’insorgere di penalità?

Risposta al quesito:
Preliminarmente occorre verificare le disposizioni statutarie che regolano il recesso dei soci (in mancanza valgono le norme di cui all’art. 2532 del codice civile).
Ciò posto, va osservato che in generale nelle Cooperative convivono due diversi rapporti: quello sociale e quello mutualistico, che scontano un diverso trattamento nell’ipotesi di recesso.
In ordine al rapporto sociale, il socio che recede deve sopportare pro quota le perdite risultanti dal bilancio d’esercizio nei periodi di vigenza del rapporto sociale; in riferimento al rapporto mutualistico (contratto di prenotazione) vige il principio del rimborso delle anticipazioni a fronte del costo alloggio prenotato e non assegnato.
In tal caso, tuttavia, la Cooperativa acquisisce le risorse finanziarie necessarie dal socio subentrante, in mancanza del quale possono insorgere questioni di vario genere (ad esempio di tipo risarcitorio per l’interruzione ingiustificata del programma costruttivo).
Per quanto riguarda la fideiussione, occorre controllare il testo contrattuale e soprattutto verificare il soggetto destinatario della garanzia; se, cioè, il soggetto è lo stesso socio, nulla quaestio; se, viceversa, il soggetto è l’Istituto di credito in relazione a finanziamenti effettuati, in tale ultimo caso il socio è, comunque, obbligato alla garanzia, indipendentemente dall’avvenuto recesso, salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Cooperativa ovvero del socio subentrante assegnatario dell’alloggio.

Quesito del 03/08/2017

Vorrei sapere informazioni su come procedere per la restituzione di somme versate che ammontano ad euro 16.000, in quanto da settembre 2014 sono socio della cooperativa XX sita in Roma, per l’assegnazione di alloggi in zona Casal Monastero (Roma), attualmente ancora non ho avuto nulla e nessuna certezza della consegna.
Ho inviato lettera di recesso immediato la scorsa settimana, ed il presidente mi ha risposto che per la restituzione delle somme versate devo provvedere io a trovare un sostituto che entri al mio posto.
Chiedo è giusto così o le somme versate mi devono essere restituite a priori? La cooperativa deve provvedere alla ricerca del nuovo socio?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare le disposizioni dello Statuto della Cooperativa in ordine ai tempi di rimborso delle quote e delle anticipazioni ai soci receduti (spesso 120 giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il recesso).
Lo Statuto può anche prevedere che l’accoglimento della domanda di recesso sia condizionato al subentro di altro socio prenotatario, che venga presentato dal socio che intende recedere.
Se, pertanto, il CdA accoglie la domanda di recesso cade la predetta condizione.
Se, viceversa, la predetta domanda non dovesse essere accolta, in tal caso occorre verificare se esistono altre cause oggettive che giustifichino il recesso, in modo da neutralizzare la predetta condizione statutaria.
Alcune cause giustificative potrebbero essere quelle di gravi inadempienze della Cooperativa, di importanza tale da consentire la risoluzione del contratto sociale addebitabile al sodalizio.

Quesito dell’01/08/2017

Sono qui per chiedere un parere riguardante il mio alloggio. A settembre è prevista la consegna, ma di comune accordo con la cooperativa ho deciso di non ultimare alcuni lavori (es. pavimentazione, porte, scale etc) che mi è stato detto che mi saranno detratti dalla rata finale del costo totale dell’alloggio.
Vorrei capire come o dove si possono evincere i costi di queste attività, che a mio parere hanno un valore ma per loro il valore ovviamente è inferiore.

Risposta al quesito:
Al contratto di appalto stipulato dalla Cooperativa deve essere allegato il capitolato delle opere e dei materiali.
Occorre, quindi, confrontare il predetto “capitolato” con quanto effettivamente realizzato (verificando eventuali scostamenti) e, quindi, procedere al computo metrico analitico, effettuando le proporzioni dell’intero prezzo d’appalto a forfait con il prezziario per le OO.PP., così ricavando i valori delle opere specifiche e dei materiali relativi.
Va, comunque, osservato che una tale operazione deve essere effettuata da un tecnico specializzato.

Quesito del 28/07/2017

In breve: sono stato socio di una cooperativa edilizia militare dal 2003 all’ottobre 2012. Ad ottobre 2012 abbiamo rogitato e siamo stati dimessi da soci. Riceviamo annualmente il contributo statale.
Quest’anno (pochi giorni fa) sono venuto a conoscenza di un atto di pignoramento di Equitalia riscossioni per un debito di circa E. 100.000 di detta coop nei confronti dell’erario. La quota contributo è stata pignorata dall’Agenzia di riscossione per sanare il debito.
Oggi mi sono recato al Ministero delle Infrastrutture e mi hanno detto che nel caso in cui la coop non estingua il debito, verrà nominato un commissario e avverrà una liquidazione coatta. Nel caso in cui la coop non abbia beni mobili o immobili o altri soldi per sanare il debito, Equitalia pignora le nostre case.
Mi sembra strano che ciò possa avvenire. Sono ancora in attesa di conoscere di quale natura sia il debito e quando questo sia stato contratto (durante la nostra posizione di soci o in fase successiva una volta dimessi).
Corrisponde al vero che Equitalia possa aggredire la proprietà di noi ex soci?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente esaminare il rogito di assegnazione degli alloggi, al fine di verificare se esso contenga un qualche riferimento al debito della Cooperativa verso l’Erario.
Solamente in tal caso, l’Agenzia delle Entrate potrebbe pignorare pro quota i singoli alloggi assegnati in proprietà ai soci.
Per quanto riguarda le altre enunciazioni inerenti al contributo annualmente percepito e al pignoramento che sarebbe stato eseguito, gli elementi forniti sono talmente scarni da rendere incomprensibile la questione.
Il contributo, infatti, dovrebbe abbattere parzialmente gli interessi di mutuo e dovrebbe riguardare l’Ente finanziatore e l’Istituto di credito mutuante; in ordine al dichiarato pignoramento non si comprende cosa sia stato pignorato. Se il pignoramento riguarda la quota di contributo, in tal caso sarebbe l’Istituto di credito a dovere richiedere la differenza non percepita dall’Ente pubblico finanziatore.
Accertando le diverse circostanze si può formulare un eventuale programma di tutela.