Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 16/08/2017

Una coop edilizia con contratto di locazione a termine di otto anni, a proprietà indivisa, ha usufruito dalla Regione Lazio di un contributo a fondo perduto, il mutuo preso in banca è intestato alla coop e frazionato su gli appartamenti.
Volendo fare i rogiti, i soci per diventare proprietari, visto che sono passati gli otto anni, devono chiedere il permesso alla Regione Lazio? O meglio se mi può spiegare tutta la procedura da seguire.

Risposta al quesito:
L’Ente finanziatore (Regione Lazio) deve rilasciare il nulla osta in base all’esistenza dei requisiti oggettivi (conformità alloggi) e soggettivi (reddito, impossidenza etc. di ciascun socio) come previsto per legge.
In ragione del nulla osta, l’Istituto di credito accerta il requisito della solvibilità e, quindi, procede all’accollo della quota parte del mutuo al socio assegnatario in via definitiva.

Quesito del 09/08/2017

La contatto da Avellino. Nel 2014 sono entrato all’interno di una cooperativa edilizia della zona, dopo un anno e mezzo all’interno dell’immobile si sono formate evidenti macchie di muffa. Inoltre ho la fogna del palazzo sovrastante la mia casa che spesso scarica liquami vicino all’immobile nel quale risiedo.
In varie occasioni ho sollecitato la ditta esecutrice dei lavori e il presidente della cooperativa ma ad oggi non ho risolto il problema. All’inizio del corrente anno ho fatto fare dei sopralluoghi da parte dell’ASL di Avellino i quali mi hanno riconosciuto l’insalubrità degli ambienti.
Le scrivo perchè sono spaventato dal fatto che in casa ho un bambino di 10 mesi. In questo momento io alla cooperativa sto pagando un canone di locazione che la cooperativa gira alla banca alla quale loro ci hanno fatto accendere il mutuo.
Vorrei sapere se posso in qualche modo per avvicinarli a risolvermi i problemi a non pagare questo canone oppure se ci sono altre soluzioni. Al momento io sono il locatario dell’immobile con patto di futura vendita.

Risposta al quesito:
La Cooperativa risponde dei vizi e difetti costruttivi, sicché il socio danneggiato può intraprendere azione di tutela verso il Sodalizio inadempiente.
Nel caso di specie ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per agire in via d’urgenza ex art. 700 cpc.
Accertato giudizialmente il fatto, il socio danneggiato può sospendere i pagamenti del canone nel caso di permanenza dell’inadempienza.

Quesito dell’08/08/2017

Sono un ex socio di un coop edilizia a proprietà indivisa, da sei anni aspetto il rimborso delle mie quote e c’è una causa in corso, il MISE negli ultimi anni ha fatto tre ispezioni di cui le ultime due straordinarie, l’ultima conclusa il mese scorso, per le troppe anomalie riscontrate, la Regione Lazio ha richiesto una ulteriore ispezione e sta valutando la revoca del finanziamento, il mutuo è intestato alla coop, e nonostante tutto questo tre soci hanno fatto il rogito e sono diventati proprietari.
E’ legale tutto ciò?

Risposta al quesito:
Del rogito stipulato per i tre alloggi sociali rispondono gli amministratori con il proprio patrimonio personale, avendo dismesso i beni immobili in dispregio dei creditori della Cooperativa, tra i quali il socio receduto.
Gli amministratori, inoltre, rispondono delle anomalie amministrative che hanno causato danno diretto ai creditori.
L’azione si prescrive nei cinque anni dal fatto.

Quesito dell’08/08/2017

Gentile avvocato, Le scrivo per chiederle dei chiarimenti. Mio marito ed io abbiamo prenotato, in qualità di soci, un alloggio da una cooperativa.
La cooperativa ha partecipato ad un bando della regione Campania che concedeva un contribuito per la costruzione di questi alloggi da assegnare in locazione con patto di futura vendita per 15 anni ai propri soci. Per questo alloggio noi abbiamo versato circa il 60% come acconto, per il restante 40% la banca ci ha concesso un mutuo, o meglio la cooperativa ha provveduto a frazionare il suo mutuo in varie quote ed assegnarle ad i singoli soci (di fatto il mutuo è intestato alla cooperativa, essendo la stessa proprietaria del bene e noi soci provvediamo a versare mensilmente la nostra quota alla banca attraverso la cooperativa stessa).
Volevo sapere, in una situazione del genere, non essendo noi reali proprietari del bene, ma solo locatari per 15 anni, che rischi corriamo? Ed eventualmente, cosa potremmo fare per tutelarci?

Risposta al quesito:
Il contratto stipulato con la Cooperativa è di natura reale con effetti obbligatori, trattandosi di una locazione con patto di futura vendita.
In tale casi non si hanno tutte le garanzie conseguenti al contratto di immediata assegnazione (effetti reali), in quanto la proprietà resta in capo alla Cooperativa e, pertanto, il bene è esposto alle eventuali aggressioni di creditori del sodalizio.
E’ importante che venga trascritto il contratto di locazione con patto di futura vendita, in modo da acquisire qualche garanzia nel caso di fallimento della Cooperativa.

Quesito del 06/08/2017

Un anno fa circa ho aderito ad una Cooperativa edilizia a proprietà divisa versando una quota di euro 1000. Il fine della Coop è quello di costruire delle villette con successiva assegnazione ai soci.
La Coop ha già acquistato il terreno e in questi giorni è stato fatto un computo metrico estimativo. Orbene, i prezzi delle abitazioni sono andati oltre le aspettative con differenza per il mio caso di quasi 100 mila euro.
All’inizio gli amministratori della Coop. mi avevano detto che il costo massimo avrebbe sorpassato di poco i 200 mila euro. In banca tutti gli 8 soci, inclusi i 3 del CdA hanno firmato delle fideiussioni omnibus di 30 mila euro su un importo di euro 300 mila (valore del terreno e spese di consulenza). E’ mia intenzione recedere dalla Cooperativa in quanto impossibilitato a far fronte ad una cifra per me divenuta improponibile.
Domanda: il recesso dalla Coop e dalla fideiussione comporterà l’insorgere di penalità?

Risposta al quesito:
Preliminarmente occorre verificare le disposizioni statutarie che regolano il recesso dei soci (in mancanza valgono le norme di cui all’art. 2532 del codice civile).
Ciò posto, va osservato che in generale nelle Cooperative convivono due diversi rapporti: quello sociale e quello mutualistico, che scontano un diverso trattamento nell’ipotesi di recesso.
In ordine al rapporto sociale, il socio che recede deve sopportare pro quota le perdite risultanti dal bilancio d’esercizio nei periodi di vigenza del rapporto sociale; in riferimento al rapporto mutualistico (contratto di prenotazione) vige il principio del rimborso delle anticipazioni a fronte del costo alloggio prenotato e non assegnato.
In tal caso, tuttavia, la Cooperativa acquisisce le risorse finanziarie necessarie dal socio subentrante, in mancanza del quale possono insorgere questioni di vario genere (ad esempio di tipo risarcitorio per l’interruzione ingiustificata del programma costruttivo).
Per quanto riguarda la fideiussione, occorre controllare il testo contrattuale e soprattutto verificare il soggetto destinatario della garanzia; se, cioè, il soggetto è lo stesso socio, nulla quaestio; se, viceversa, il soggetto è l’Istituto di credito in relazione a finanziamenti effettuati, in tale ultimo caso il socio è, comunque, obbligato alla garanzia, indipendentemente dall’avvenuto recesso, salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Cooperativa ovvero del socio subentrante assegnatario dell’alloggio.

Quesito del 03/08/2017

Vorrei sapere informazioni su come procedere per la restituzione di somme versate che ammontano ad euro 16.000, in quanto da settembre 2014 sono socio della cooperativa XX sita in Roma, per l’assegnazione di alloggi in zona Casal Monastero (Roma), attualmente ancora non ho avuto nulla e nessuna certezza della consegna.
Ho inviato lettera di recesso immediato la scorsa settimana, ed il presidente mi ha risposto che per la restituzione delle somme versate devo provvedere io a trovare un sostituto che entri al mio posto.
Chiedo è giusto così o le somme versate mi devono essere restituite a priori? La cooperativa deve provvedere alla ricerca del nuovo socio?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare le disposizioni dello Statuto della Cooperativa in ordine ai tempi di rimborso delle quote e delle anticipazioni ai soci receduti (spesso 120 giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il recesso).
Lo Statuto può anche prevedere che l’accoglimento della domanda di recesso sia condizionato al subentro di altro socio prenotatario, che venga presentato dal socio che intende recedere.
Se, pertanto, il CdA accoglie la domanda di recesso cade la predetta condizione.
Se, viceversa, la predetta domanda non dovesse essere accolta, in tal caso occorre verificare se esistono altre cause oggettive che giustifichino il recesso, in modo da neutralizzare la predetta condizione statutaria.
Alcune cause giustificative potrebbero essere quelle di gravi inadempienze della Cooperativa, di importanza tale da consentire la risoluzione del contratto sociale addebitabile al sodalizio.