Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 10/07/2017

Sono una socia di una Coop. edilizia in presenza di un Liquidatore fallimentare ed ho precedentemente versato 12.000,00 € alla stessa Coop.
Il liquidatore, dopo un’assemblea ordinaria con parere unanime dei presenti (senza la presenza della sottoscritta), mi richiede, tramite lett. racc. A/R, un versamento di 300,00 € per eventuali spese legali al fine di ottenere indietro da un privato una quota, precedentemente pagata dalla Coop. e dalla sottoscritta, relativa ad un terreno in cui dovevano essere effettuate delle costruzioni ma che invece non è stato possibile realizzare.
Preciso che attualmente la Coop. non ha nessun fondo capitale da ridistribuire e che, quindi, questo eventuale costo/restituzione del terreno da parte del privato rappresenterebbe l’unica fonte di introito da ridistribuire.
Il sottoscritto non ha intenzione di versare la quota come fondo per spesa legale (300,00 €) e, quindi, sono gentilmente a chiedere:
1. a quali provvedimenti andrei incontro da parte del Liquidatore nei miei confronti?
2. se la causa avesse esito positivo per la Coop. ed io non ho versato le spese legali, l’eventuale restituzione di una quota parte della somma versata negli anni passati di 12.000,00 € è sostanzialmente persa del tutto?

Risposta al quesito:
Occorre distinguere tra la Procedura di Liquidazione volontaria e la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.
Nel primo caso si tratta della fase finale della Cooperativa, nel corso della quale permangono tutte le regole precedenti, tranne la presenza degli amministratori, sostituiti dal Liquidatore.
Quest’ultimo, nominato a seguito di un’assemblea straordinaria innanzi al notaio, ha l’obbligo di liquidare le attività e le passività sociali ed è sottoposto alla volontà dell’assemblea, che rimane l’organo determinante per la gestione sociale.
La Liquidazione coatta amministrativa, viceversa, è una Procedura concorsuale disposta dall’Autorità Amministrativa di Vigilanza (MISE o Assessorato nelle Regioni a Statuto Speciale), che ne controlla lo svolgimento secondo la disciplina della Legge Fallimentare e della Legge speciale.
A seguito della messa in Liquidazione Coatta Amministrativa tutti gli organi sociali, non esclusa l’Assemblea, sono sciolti per Legge.
Il Liquidatore nominato dall’Autorità di Vigilanza ha l’obbligo di richiedere al Tribunale competente la declaratoria di insolvenza nel caso di debiti sociali (anche verso ex soci) non estinguibili per mancanza di patrimonio.
A seguito della sentenza di insolvenza, non sussistendo fondi liquidi, il Liquidatore può richiedere al Tribunale Fallimentare l’ammissione della Procedura al patrocino a spese dello Stato, sicché può dare corso ai giudizi necessari per il recupero delle attività.
Nel caso di specie, quindi, occorre preventivamente accertare la qualificazione della Liquidazione, in quanto se essa è volontaria i soci sono obbligati ad eseguire i deliberati sociali, ivi compresi quelli che impongono versamenti per spese generali; nel caso di Liquidazione coatta i soci sono dei creditori non obbligati ad alcun versamento in favore della Liquidatela.

Quesito dell’08/07/2017

Siamo soci di una Cooperativa a proprietà indivisa. Sono da poco terminati i lavori di ristrutturazione straordinaria dell’immobile (costruito nel 1983-di cui stiamo ancora pagando il rifacimento del tetto avvenuto dopo 10 anni dalla costruzione) con un costo di circa 600.000,00 euro per l’immobile e di ca euro 300.000,00 per la sostituzione degli infissi.
La Coop in conseguenza di questi lavori ha aumentato di ca. 200,00 euro trimestrali il canone di godimento (canone che partiva nel 1983 da euro 250,00 circa trimestrale sino ad arrivare ad oggi a ca.780,00 euro con l’aumento. Molte famiglie sono in difficoltà economiche perchè detentrici della sola pensione.
Le chiediamo gentilmente, se è giusto un aumento così alto (totale affitto trimestrale con le spese 1700,00) e se la Cooperativa non avrebbe potuto fruire della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione, o quanto meno per quelle relative agli infissi e quindi abbassare l’onere agli inquilini. Soprattutto considerando che l’immobile costato euro 2.000.000,00 oggi è valutato 3.500.000,00 e quindi strapagato con il canone di godimento dal 1983 ad oggi (48 alloggi).

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare lo Statuto  sociale e l’eventuale regolamento, per comprendere meglio il meccanismo amministrativo della Cooperativa.
In linea generale, infatti, le Cooperative a proprietà indivisa possono richiedere ai soci di versare quanto necessario per la costruzione degli edifici, mentre nella fase successiva possono richiedere esclusivamente le spese generali di amministrazione e le eventuali spese di manutenzione degli immobili.
Successivamente alla verifica che precede, dunque, è necessario controllare i bilanci sociali per riscontrare la correttezza degli impieghi finanziari, in mancanza della quale sarebbero illegittime le richieste di versamenti sociali.
Conclusivamente, la Cooperativa è basata sulla volontà dei soci, i quali hanno il diritto dovere di manifestarla anche togliendo la fiducia agli amministratori inadempienti.
Qualora non si raggiunga la maggioranza, le minoranze dei soci, dissenzienti con l’operato degli amministratori, possono tutelarsi innanzi al Giudice ordinario ovvero in sede amministrativa (vigilanza pubblica), previa individuazione delle predette inadempienze mediante le verifiche e i controlli che precedono.

Quesito del 07/07/2017

La voglio ringraziare per la risposta al quesito che Le ho inviato il 27.06.2017. Comunque ieri sera noi soci siamo andati in assemblea, che non si svolta perchè a loro dire mancavano tutti i soci, alla fine siamo rimasti in 15 con tre morosi cioè votanti 12 (noi siamo 6).
Abbiamo chiesto quali erano le modifiche che volevano apportare allo statuto (visto che la cooperativa è in liquidazione volontaria non ci sembrava il caso di cambiare niente), loro ci hanno risposto che vogliono fare una S.r.l. per risparmiare la spesa per quanto riguarda gli organi di controllo. In più vogliono cambiare alcuni articoli non specificati (a loro dire vecchi) che gli sono stati ravvisati dal Mise pena la cancellazione dall’Albo delle Cooperative.
La domanda sorge spontanea: ma se loro vogliono fare una S.r.l. che motivo c’è di cambiare articoli per non essere cancellati dall’albo?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono in via ordinaria delle SPA, con la conseguenza che ad esse si applicano le relative normative in quanto compatibili.
La predetta regola, tuttavia, è derogabile e, pertanto, le Cooperative possono scegliere di essere costituite come SRL con l’applicazione di normative più semplici, tra cui quella inerente alla mancata istituzione Sindacale.
Nel caso di specie, quindi, la modifica sembra dettata da lodevoli esigenze di risparmio, a meno che non nasconda l’intento di evitare un organo di controllo del Consiglio di amministrazione.
Per quanto riguarda le altre modifiche, sarebbe opportuno che i soci interessati richiedano agli amministratori il verbale di revisione e/o di ispezione straordinaria, per verificare quali prescrizioni ha imposto il MISE e le relative ragioni.
Dalla predetta documentazione si potrebbero ricavare informazioni utilissime, indipendentemente dalle programmate modifiche statutarie.

Quesito del 06/07/2017

Siamo soci di Coop. edilizia con appartamenti già assegnati tranne due (soci dimissionari) e 8 locali commerciali ancora in capo alla Coop. Su questi 10 immobili ci sono mutui con rate insolute per mancanza fondi nelle casse della Coop.
La Banca sicuramente si rivarrà su detti immobili ma se il loro valore non copre l’intero debito la Banca può rivalersi sui singoli soci già proprietari? Alcuni hanno anche firmato la fideiussione personale pro quota per far ottenere il mutuo edilizio alla Coop., cosa potrebbe accadere a questi ultimi?

Risposta al quesito:
La banca non può rivalersi nei confronti dei soci assegnatari e/o anche solo prenotatari se non per la quota di mutuo dagli stessi convenuta con la Cooperativa (anche in assenza della Banca).
Se ciò dovesse accadere in base all’attivazione dell’ipoteca indivisa, la pretesa della Banca sarebbe illegittima e i soci interessati possono tutelarsi giudiziariamente.
Se tuttavia i soci hanno rilasciato la fideiussione, in tal caso non possono sottrarsi al pagamento del debito sociale in ragione del contratto di garanzia, almeno che esso contratto fosse invalido.
Per verificare la nullità o annullabilità del contratto di fideiussione è necessario esaminare la relativa documentazione.

Quesito del 30/06/2017

In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a mutualità prevalente, a proprietà individuale o divisa, nel caso di esecutività di un decreto ingiuntivo (concesso dal Giudice in seguito però ad un verbale deliberato dall’assemblea dei soci, falso, in quanto firmato anche da soci assenti e da non soci) da parte di un creditore, nei confronti della società per un debito presunto, riferito a lavori in variante, chi ne risponde?
Solo la società o anche i soci cooperatori con i loro patrimonio personale?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società in cui la responsabilità per i debiti è limitata al patrimonio sociale, sicché in nessun caso ne rispondono i soci personalmente.
I soci, tuttavia, rispondono per i conferimenti non ancora versati e per i versamenti deliberati dall’assemblea (anche in sede di approvazione di bilancio) il cui verbale non è stato opposto dai soci medesimi.
Nel caso di specie le questioni relative alla nullità o annullabilità del verbale di assemblea non rilevano rispetto al terzo creditore, a meno che egli stesso non abbia dolosamente partecipato alla falsificazione del verbale medesimo.
In ogni caso, il decreto ingiuntivo può essere azionato esclusivamente in danno della Società con il pignoramento dei beni ad essa appartenenti (alloggi non assegnati in via definitiva) ovvero dei crediti dalla stessa vantati (anche nei confronti dei soci come risultanti da bilancio).

Quesito del 27/06/2017

Sono socio di una cooperativa in liquidazione volontaria da settembre 2017 . Da premettere che la cooperativa ancora non ha fatto tutti i rogiti alle persone iscritte.
Ieri mi è arrivata la lettera di convocazione di un’assemblea straordinaria e nell’ordine del giorno i punti da discutere sono: cambiamento dello statuto (senza comunicarcelo) e varie ed eventuali.
Le chiedo: è possibile cambiare lo statuto essendo una cooperativa in liquidazione volontaria? E se si cosa si può modificare?
Noi soci siamo preoccupati visto che ancora non abbiamo provveduto a fare ancora i rogiti (perchè la coop ci chiede molti più soldi rispetto al prezzo massimo di cessione) visto che è una casa vincolata. I
Le chiedo gentilmente se può darmi qualche informazione su come debba comportarmi visto che l’assemblea è il 6/7/2017.

Risposta al quesito:
La modifica dello Statuto è riservata all’Assemblea straordinaria, la quale è sovrana in ordine alla decisione.
Nell’ordine del giorno della convocazione, tuttavia, deve essere menzionata specificatamente la modifica che si intende apportare, altrimenti il relativo verbale può essere impugnato.
Se i rogiti devono ancora essere stipulati, si può presumere che l modifica sia collegata ai requisiti dei soci ovvero allo scopo sociale della Cooperativa, in modo da eliminare l’ostacolo alla stipula degli atti pubblici.
Se così fosse la modifica sarebbe innocente e potrebbe essere accettabile, mentre in caso contrario i soci devono opporsi all’approvazione.
Nel caso di approvazione, i soci di minoranza possono opporre il verbale entro sessanta giorni dalla data della adunanza se presenti ovvero dalla data di notifica.
Per le motivazioni dell’opposizione e la valutazione della strategia di tutela occorre esaminare la documentazione sociale.