Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 31/03/2017

In una coop. edilizia nel caso in cui vengano nominati più liquidatori e lo statuto preveda che l’assemblea indichi il numero dei liquidatori, indicando:
a) le regole di funzionamento;
b) quelli cui spetta la rappresentanza;
è obbligatorio indicare anche chi è il Presidente? Si devono seguire per forza le norme che regolano il cda? Oppure si può semplicemente dire che tutti hanno la rappresentanza? Devono per forza essere in numero dispari?
Lo statuto non dice nulla in merito.

Risposta al quesito:
La liquidazione delle Società è diretta all’estinzione dei debiti e dei crediti sociali secondo le regole dettate dallo Statuto e dal Codice Civile.
Possono essere nominati più  Liquidatori, ma, in tal caso e  in assenza di previsione statutaria, non insorge un organo collegiale, sicché non è prevista la figura del presidente.
Ciascun Liquidatore nominato deve attendere al mandato ricevuto, concordando con gli altri le operazioni di liquidazione.
Nel caso di dissenso, il Liquidatore che vi ha interesse può convocare l’Assemblea per la precisazione del mandato ovvero per la decisione sul punto controverso.

Quesito del 31/03/2017

Gent.mo Avvocato, il socio di una cooperativa edilizia, senza scopo di lucro, avente come oggetto sociale l’assegnazione in vendita, godimento o locazione di immobili ai soci, ha chiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo al fine del rimborso del denaro versato in favore della società su un libretto di risparmio dalla stessa aperto ed intestato al socio.
Ciò in quanto la Cooperativa ha commesso delle irregolarità nella gestione economica ed amministrativa e sostiene inoltre di non poter rendere tali somme.
Si può avviare una procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) nei confronti della cooperativa o vi sono delle preclusioni normative?

Risposta al quesito:
Non esiste alcuna preclusione all’azione esecutiva in danno della Cooperativa, anche con riferimento al pignoramento presso terzi, purché vi siano i normali presupposti di diritto per tale tipo di azione (credito della Cooperativa verso il terzo pignorato).
Va, inoltre, osservato che, qualora l’azione esecutiva non andasse a buon fine per l’assenza di patrimonio sociale, stante la prospettata ipotesi di irregolarità gestionali, può essere presa in considerazione l’azione di responsabilità da esperire direttamente verso gli amministratori.

Quesito del 23/03/2017

Sono stato escluso da una coop. edilizia e non ricevendo quanto anticipato, ho iniziato una causa, vinta ,ma adesso dopo aver richiesto pignoramento e presentato istanza di vendita, la coop è stata messa in liquidazione coatta amministrativa.
Se rinuncio al procedimento di pignoramento, sono comunque creditore procedente o perdo tutti i diritti ad essere risarcito?

Risposta al quesito:
Avendo inizio la procedura di Liquidazione Coatta non possono avere corso le azioni esecutive individuali, sicché il giudizio di pignoramento in corso deve essere interrotto.
Il creditore procedente, tuttavia, può chiedere al giudice dell’esecuzione di liquidare le spese sino al momento dell’interruzione, ciò al fine di rivolgere istanza di ammissione al passivo anche per le dette spese.

Quesito del 20/03/2017

Sono un socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa ho prenotato un alloggio in locazione con patto di futura vendita o con proprietà differita scegliendo la seconda tipologia posso dopo aver saldato per intero il costo dell alloggio farmi trasferire la proprietà abbreviando la locazione.

Risposta al quesito:
Generalmente, le Cooperative che assegnano in locazione con patto di futura vendita hanno realizzato il programma costruttivo  in esecuzione di una Convenzione stipulata con il Comune (spesso assegnatario dell’area).
In tal caso i termini di scadenza della locazione e della stipula dell’atto pubblico non sono derogabili in quanto fissati dalla Convenzione con atto pubblico trascritto nei Registri Immobiliari.

Quesito del 16/03/2017

Sono socia con verbale assegnazione, si aspetta di frazionare il mutuo e poi fare atto di assegnazione dell’appartamento. Mi correggo l’assegnazione è stata fatta meno di un anno fa.
Pago il mutuo a nome della coop,  nel 2007 fine lavori edificio  ma io ci abito e ho residenza dal 2012. Sono  venuta a conoscenza che si hanno difficoltà ad avere le certificazioni di conformità impianti. In parte  ero a conoscenza che si aspettava abitabilità. Ho fatto richiesta data non chiarezza e ho chiesto anche in comune le planimetrie dei progetti approvati e ho potuto osservare che  non sono conformi allo stato di fatto perché ho ricevuto copie  conformi all’originale e inoltre un responsabile tecnico comune mi riferiva che non c’è nessuna variante e non era stata chiesta abitabilità.
Dovrei comunicare con urgenza tutto ciò alla coop? Verificare il tutto con  con un ingegnere?
Come socia a cosa posso andare in contro dato che ho residenza senza abitabilità e se mai possa essere ci sono abusi  di non conformità al progetto cosa può succedere?
Posso chiedere i danni per non conformità urbanistica e denunciare alle autorità?

Risposta al quesito:
E’ necessario il preventivo esame di un tecnico in ordine ai progetti assentiti e alla loro eventuale corretta esecuzione. In caso di riscontrata difformità, il socio assegnatario si deve tutelare, stante la gravità del vizio costruttivo, la cui necessarie eliminazione (ovvero adeguamento) resta a suo carico.
Il socio può, dunque, convenire in giudizio a titolo risarcitorio sia la Cooperativa che eventuali altri soggetti responsabili, quali il Direttore dei Lavori che la stessa impresa costruttrice.

 

 

 

Quesito del 14/03/2017

Sono socio di una cooperativa edilizia da qualche anno e siamo arrivati dopo quasi 18 mesi di ritardo alla stipula del contratto.
E’ normale che dopo 18 mesi di ritardo ci siano stati degli aumenti anche sostanziali. I soci sono stati chiamati singolarmente dal CDA per “trattare” gli sconti e stabilire il prezzo di vendita. Molto probabilmente alcuni alloggi sono stati venduti ad un prezzo molto inferiore a soci subentrati successivamente, altri hanno avuto altri benefici e favori. Inoltre il CDA è percepisce uno stipendio che non è stato sospeso durante i mesi di ritardo andando poi a gravare sul prezzo finale, ovviamente oltre gli interessi passivi del mutuo per il prefinanziamento.
Quello che vorrei sapere se come socio posso accedere a tutte le spese, bonifici ricevuti ed emessi, prezzo di vendita al mq, prezzo reale di vendita alla fase del rogito per gli altri soci facente parte della cooperativa, etc…

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono  soggette alla disciplina delle Società per azioni, ma possono anche essere a responsabilità limitata in determinate condizioni.
Nel primo caso  esistono gli Organi  di controllo previsti nello Statuto (Collegio Sindacale o Revisore), sicché i soci non possono direttamente accedere alla contabilità. Nel secondo caso i soci possono accedere anche alla contabilità.
In ogni caso, nell’ipotesi di gravi sospetti i soci possono ricorrere al controllo giudiziario ovvero a quello disposto dall’Autorità amministrativa di Vigilanza.
Le Cooperative sono, comunque, tenute alla redazione del bilancio che devono sottoporre all’approvazione dei soci, i quali possono preventivamente esaminare il documento con l’ausilio di un tecnico specializzato.