Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 14/03/2017

A seguito di frazionamento mutuo di cooperativa avvenuto ad ottobre 2015, tutti gli appartamenti sono stati assegnati tranne 2, i cui proprietari hanno presentato le dimissioni richiedendo la restituzione di quanto versato.
La situazione è rimasta sospesa, la cooperativa si sta facendo carico del pagamento delle frazioni di mutuo dei dimissionari non accollate. È subentrata la possibilità di vendere uno dei due appartamenti ad un soggetto esterno che, per poter acquistare deve diventare socio. L’assemblea ha deliberato un prezzo di vendita più basso rispetto a quello che è stato pagato da tutti gli altri soci per favorire l’operazione e sgravare la cooperativa da spese ulteriori.
Potrebbe un socio impugnare la decisione e fare causa alla cooperativa per aver deciso di vendere l’appartamento ad un prezzo più basso di quello sostenuto dagli altri? Ha facoltà l’assemblea, con voto a maggioranza, di deliberare un prezzo più basso?
È chiaro che il prezzo è stato deciso in base alla proposta del nuovo acquirente.

Risposta al quesito:
Se la delibera impone oneri a carico dei soci essa deve essere tempestivamente impugnata (60 gg).
Eseguito il frazionamento e ottenuta l’assegnazione i soci assegnatari non hanno  alcun obbligo di versare la quota di mutuo dei due alloggi assegnati.
Il mutuo gravante sui due alloggi rappresenta il “rischio d’impresa“ per la Banca (come da giurisprudenza), la quale può agire contro la Cooperativa, ma non contro i soci.
Alla luce di quanto precede, l’Istituto di credito si adeguerà e aspetterà che si assegnino gli alloggi residui.
In ogni caso, l’eventuale  declaratoria di insolvenza della Cooperativa non si riverserà a carico dei soci, a condizione che gli stessi si siano saputi tutelare (soprattutto nelle assemblee sociali).

Quesito del 14/03/2017

Facendo seguito ai miei precedenti quesiti, provo a riferirLe la questione nella sua interezza, sperando che Ella voglia essere così gentile di darci un parere utile:
2011 – 5 soci fanno esposto alla regione perchè il cda non amministra legalmente la coop, tra cui il procedimento di vendita così come è regolamentato dalla legge nazionale e regionale;
2013 – il cda procede alla vendita degli alloggi già in uso a prop. indivisa, avendo ottenuta l’autorizzazione nonostante l’esposto e vengono esclusi i 5;
2014 – il cda  cancella i soci che hanno avuto gli alloggi in propr. tra cui gli stessi componenti il cda; durante lo stesso anno viene nominata dal ministero una commissione ispettiva, avendo ricevuto dalla Regione segnalazione;
04.2015 – la commissione riscontra le irregolarità e propone al ministero la nomina di un commissario (a insaputa dei 5); nel contempo l’ex presidente del cda convoca assemblea dei 5 soci e si dimette da presidente facenti funzioni, scaricando la coop. ai cinque; i cinque non si esprimono sulle dimissioni del presidente e non eleggono il cda nuovo tra loro perchè chiedono gli atti della coop., compreso il bilancio 2014;
05.2015 – arriva la convocazione dei 5 soci da parte del commissario nominato dal ministero; e impone l’approvazione del bilancio del pregresso cda senza consentire alcuna discussione in merito e dichiarando che non conosce il suo contenuto se veritiero o meno: pena gravi conseguenze;
06.2015/06.2016 – durante questi dodici mesi il commissario non si sa cosa ha fatto e certamente non ha sanato le irregolarità del pregresso cda; alla fine del periodo consente di eleggere il nuovo cda tra i cinque soci e si dimette;
10.2016 – arriva una specifica, liquidata dal Ministero, di 20.000 euro calcolati sui dati di bilancio 2013, quando il capitale era pari a 32 alloggi e non a 5 (nel 2013: 800.000 euro per 32 alloggi, nel 2014: 170.000); per il 2013 il compenso sarebbe di 1400/mese, per il 2014 di 700/mese circa.
Questione fondamentale: a parte se detta determinazione sia corretta (e ci sono molti dubbi); chi deve pagare detto esoso importo?
Chi ha denunciato le irregolarità (i 5), o anche gli altri 27 che si sono autocancellati poco prima del commissariamento (compreso i soci del cda responsabile delle irregolarità)?
Spero che Ella abbia la gentilezza di dare una risposta chiara e semplice, per poter valutare la utilità di un’azione conseguente.

Risposta al quesito:
Se i residui cinque soci non hanno ricomposto le cariche sociali, in tal caso gli amministratori vigenti al momento restano in carica sino alla loro effettiva sostituzione (prorogatio).
Così stando le cose, i nuovi amministratori possono, innanzitutto, richiedere la quota parte delle spese generali pro tempore (ivi compresi i compensi del Commissario) agli amministratori ancora soci.
Ed inoltre, se i predetti amministratori hanno accettato le dimissioni degli altri soci assegnatari (così risolvendo ogni rapporto con la Cooperativa), i soci residui possono intraprendere l’azione di responsabilità verso i predetti ex amministratori, i quali avrebbero dovuto garantire i crediti verso i soci receduti imponendo loro l’accollo pro quota.
Ulteriori approfondimenti esigono il preventivo esame della documentazione, da eseguirsi in forza di specifico mandato.

Quesito del 13/03/2017

Illustrissimo avvocato Cannavò, il sottoscritto Le pone questi quesiti per avere dei chiarimenti in merito a:
1. In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa, dove si presenta una situazione nella quale dei 31 alloggi costruiti 28 sono andati a rogito, ogni singolo socio cooperatore dei 28 alloggi firmatari dei rogiti, può presentare al Consiglio di Amministrazione una lettera di recesso, con questa motivazione? “RICHIESTA DI RECESSO IMMEDIATATO DELLA QUALITA’ DI SOCIO COOPERATORE DELLA X Scarl PER GIUSTA CAUSA, IN SEGUITO CIOE’ AL CONSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA”. Inoltre ogni singolo socio cooperatore può presentarla, facendo leva sul fatto di non essere d’accordo con l’approvazione del prossimo bilancio? Vantaggi e svantaggi del recesso per il socio cooperatore.
2. In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa, ogni singolo socio cooperatore può chiedere l’accesso agli atti della cooperativa? Lo scopo è quello di visionare le scritture contabili in forma analitica della società, in modo tale da prendere diretta conoscenza delle operazioni contabili effettuate dalla cooperativa nel corso degli esercizi amministrativi. Tale richiesta è individuale, di ogni singolo socio oppure collettiva in ambito della compagine sociale? E come può essere la richiesta? Qual’ è la legge di riferimento?
3. In una Società Cooperativa edilizia di abitazione a proprietà individuale o divisa, come avviene la richiesta di messa in stato di liquidazione della società? Una società cooperativa costituita da 100 soci cooperatori circa, divisa però in tre programmi edilizi, con ciascuno di 31 soci circa, i soci di uno solo di questi programmi, quello portato a termine, cioè concluso dal fatto di aver conseguito l’oggetto sociale, possono chiedere la messa in stato di liquidazione del solo limitato programma concluso? Oppure la liquidazione riguarda comunque per legge tutta la compagine sociale e quindi l’intera cooperativa, e aspettare quindi per forza anche la conclusione degli altri programmi edilizi? Se può riguardare anche solo uno dei tre programmi, quanti soci su 31 devono presentare domanda di liquidazione?
Vantaggi e svantaggi dello stato di liquidazione per il singolo socio cooperatore.

Risposta al quesito:
1)L’assegnazione degli alloggi rappresenta generalmente la fase conclusiva del rapporto mutualistico (prestazione contrattuale), mentre resta vigente il rapporto sociale sino alla definitiva estinzione della Cooperativa (attraverso la procedura di legge), con l’obbligo dei soci (anche se assegnatari) di contribuire a tutte le spese generali attinenti alla predetta procedura.
2)Le Cooperative edilizie hanno normalmente la forma delle spa, ma è prevista la deroga a determinate condizioni che consentono l’assunzione della srl. Nel primo caso i soci hanno diritto esclusivamente all’accesso a determinati libri (assemblee, soci), mentre nel secondo caso possono accedere su richiesta anche alla contabilità. In ogni caso, se sussistono gravi sospetti di irregolarità, i soci possono promuovere il controllo giudiziario, richiedendo l’ispezione della contabilità; gli stessi soci, inoltre, possono richiedere l’Ispezione Straordinaria in sede amministrativa (Ufficio Vigilanza del Ministero) esponendo le gravi irregolarità sospettate ovvero riscontrate. Per espletare le predette attività di tutela è necessario il preventivo esame dei bilanci sociali, nonché l’attività preparatoria con richieste informative inviate agli amministratori. I soci con le maggioranze previste nel codice civile possono richiedere la convocazione dell’assemblea indicando l’ordine del giorno (che può anche prevedere la revoca del mandato agli amministratori). Se gli amministratori non provvedono, i soci possono ricorrere al Presidente del Tribunale che dispone la convocazione dell’Assemblea.
3)La messa in liquidazione riguarda tutta la Società, mentre alla conclusione di uno dei programmi, i soci possono richiedere il recesso per il raggiungimento dello scopo sociale limitato al programma, ma dichiarandosi disponibile a versare le somme ritenute necessarie per le spese di estinzione della Cooperativa (pro quota). Se il recesso viene rigettato dagli amministratori, i soci interessati possono ricorrere al Tribunale per sentire pronunciare il riconoscimento del loro diritto.

Quesito del 12/03/2017

Sono socio in una cooperativa edilizia a proprietà divisa. Sarei grato sapere se la tassa di ammissione va contabilizzata a patrimonio netto o a ricavo quale prestazione di servizi da fatturare.
Quale somma complessiva può raggiungere in media tale tassa e per quali servizi può essere richiesta? Se possibile sapere anche il momento in cui la tassa deve essere richiesta e pagata da parte del socio.

Risposta al quesito:
La tassa di ammissione dovrebbe essere remunerativa delle spese generali, soprattutto di impianto, sostenute dalla Cooperativa fino all’entrata del nuovo socio.
In tal caso essa non è soggetta all’imposizione fiscale e dovrebbe essere patrimonializzata (ad esempio nelle riserve utilizzabili in caso di perdita per spese generali).
Se, tuttavia, per norma statutaria ovvero per legittimo deliberato del CdA la predetta tassa è destinata a remunerare costi del rapporto mutualistico (spese tecniche, lavori, terreno etc…) in tal caso il versamento è soggetto all’imposizione fiscale e va fatturato con iva.
L’importo può indifferentemente contabilizzato come ricavi ovvero patrimonializzato nei costi delle opere in corso di realizzazione (ciò a seconda del criterio scelto per la redazione del bilancio).
Lo Statuto indica il momento in cui l tassa deve essere versata dal socio neo ammesso, ma normalmente è successiva la deliberato del CdA e ne condiziona l’efficacia.

Quesito dell’08/03/2017

Sono entrata anni fa in una coop edilizia a proprietà indivisa, abbiamo preso un mutuo che è stato frazionato su gli appartamenti, però come soci assegnatari abbiamo firmato una fideiussione in banca, lo scorso anno ho dato le dimissioni, il consiglio di amministrazione mi ha escluso dalla cooperativa, però la banca mi chiede di pagare le rate del mutuo, non mi sembra normale, se la coop ha ratificato le mie dimissioni, e se non ha trovato un nuovo socio, saranno problemi della coop non certo miei.

Risposta al quesito:
La fideiussione è stata stipulata tra il socio e la Banca e, pertanto, è vigente tra le parti (anche se occorre verificarne il tenore letterale), sicché nel caso di specie il socio fideiussore, escluso della Cooperativa, può eccepire l’inefficacia del rapporto fideiussorio per la cessazione del rapporto principale ovvero chiamare in garanzia  la Cooperativa, unica obbligata al pagamento del mutuo.

Quesito del 06/03/2017

Ad integrazione del quesito del 16/02/2017, Le chiedo un parere preciso su un aspetto: la legge che consente la vendita di alloggi a proprietà indivisa in proprietà, richiede l’impegno a assicurare la gestione degli alloggi residui; cosa che il presidente pro-tempore ha dichiarato anche negli atti di assegnazione in proprietà; poi si sono dimessi sia da amministratori sia da soci; potevano farlo e la predetta dichiarazione non li impegnava a sopportare le spese di amministrazione della coop e poi della cessazione della stessa una volta completate le assegnazioni in prop. di tutti gli alloggi;
anche perchè la responsabilità della mancata vendita dei 5 residuati non era dei soci interessati, che oggi sono rimasti a costituire la coop.

Risposta al quesito:
Le dimissioni dei soci, ancorché assegnatari di alloggi, devono essere accettate dagli amministratori in carica, altrimenti non hanno efficacia (almeno che non intercorra un lungo lasso di tempo senza riscontro alla relativa domanda).
In ogni caso, gli amministratori, ancorché dimissionari, restano in carica sino all’elezione dei nuovi e al passaggio delle consegne, con la conseguente necessaria iscrizione nel registro delle imprese.
Orbene, nel caso di specie, non è chiaro se i pregressi amministratori si siano dimessi eseguendo le consegne ai nuovi amministratori. Nel caso affermativo questi ultimi avrebbero dovuto rifiutare le dimissioni da soci, posto che questi ultimi, anche se assegnatari degli alloggi in via definitiva, rispondono delle spese generali per l’estinzione della Società (nel caso di specie limitatamente alla gestione sino all’accettazione delle dimissioni).
Nel caso negativo, i soci rimasti devono eleggere i nuovi amministratori e procedere giudiziariamente al recupero di tutte le somme dovute dai soci, le cui dimissioni devono essere rigettate.