Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 16/09/2016

Con delibera di messa in liquidazione il liquidatore ha chiesto al precedente cda la consegna di tutti i documenti, ma il cda non vuole farlo perchè ritiene che la delibera sia illegittima. Infatti è stata impugnata.
Chiedo se sia solo un giudice a stabilire se la stessa e illegittima e dunque annullare la delibera di messa in liquidazione, oppure un avvocato che tutela il cda possa semplicemente affermarlo evitando pertanto il passaggio di consegna. In ogni caso il liquidatore ha le mani legate e non sa come procedere.

Risposta al quesito:
Le deliberazione dell’assemblea, ancor di più se straordinaria, sono per se stesse esecutive.
Se, nel caso di specie, è stata impugnata la delibera di messa in liquidazione della Società, è il Giudice del predetto giudizio ad esaminare la domanda di sospensione dell’esecutività del deliberato e decidere in conseguenza.
Qualora non fosse stata richiesta alcuna sospensione ovvero non fosse stata concessa, il Liquidatore deve mettere in mora gli amministratori cessati dalla carica e, in caso di rifiuto alla consegna della documentazione, previa delibera assembleare, deve dare corso ad un giudizio, che può essere instaurato anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cpc. Gli ex amministratori, rispondono anche dei danni per il ritardo.

Quesito del 16/09/2016

Sono socio di una coop. a proprietà indivisa. Il nostro immobile ha necessità di una ristrutturazione e per il reperimento dei fondi la coop. ha dapprima contattato un istituto bancario per un mutuo ed in seguito la maggior parte dei soci si è rifiutata di aderirvi (subendo, pertanto, una spesa per l’iter procedurale di euro 10.000).
Le chiedo: può la cooperativa rifiutare di trovare le modalità di reperire un mutuo per i soci che non hanno la possibilità di pagare e, soprattutto di non poter chiede personalmente il mutuo? La mutualità sociale è obbligatoria per la cooperativa nei confronti dei soci?

Risposta al quesito:
Il principio di mutualità delle Cooperative è sostanzialmente finalizzato allo scopo sociale, che, nel caso delle Cooperative edilizie, consiste nell’assicurare alle migliori condizioni economiche il godimento ovvero la proprietà dell’abitazione ricompresa nell’edificio realizzato dalla stessa società.
L’applicazione di tale principio generale non può comprimere i diritti di alcuni soci per agevolarne altri, essendo la Cooperativa regolata da norme di diritto civile per la gestione dei rapporti sociali.
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso che ci occupa, la necessità delle ristrutturazioni edilizie e obbiettiva e se essa è stata sottoposta all’esame dell’assemblea.
Nel caso in cui l’assemblea si sia pronunciata deliberando l’esecuzione dei lavori e la relativa spesa, gli amministratori devono agire giudizialmente contro i soci morosi per dare corso alla volontà della maggioranza dei soci.
Se, viceversa, l’assemblea non ha provveduto ad approvare il programma di ristrutturazione, ciascun socio, che sia danneggiato, può agire giudizialmente per ottenere l’esecuzione dei lavori e il risarcimento del danno.

Quesito del 16/09/2016

Da oltre un anno abbiamo chiesto assemblea al presidente con raccomandata. Il I Settembre convoca assemblea con una sintesi del bilancio e il cda dimesso da tempo. L’assemblea rigetta e si allontana. I rimasti ex presidente ex cda e fedeli con mozione approvano i bilanci.
Cosa possiamo fare?

Risposta al quesito:
I soci che hanno interesse possono impugnare entro novanta giorni i bilanci approvati, sostenendo le ragioni formali (invalidità dell’assemblea, alterazione della trascrizione del verbale etc..) e sostanziali (violazione del principio di chiarezza, falsa rappresentazione, etc..) a supporto dell’impugnativa.
L’impugnativa va proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.

Quesito del 15/09/2016

Richiedo un parere circa i rapporti creditori pregressi alla cancellazione di una società cooperativa, a seguito della cancellazione d’ufficio ad opera autorità.
Nel 2007 con sentenza (mai appellata), il Tribunale ha stabilito in favore della mia società (Srl) la somma pari a 50 mila euro. Questa somma doveva essere pagata dalla cooperativa con la quale era stato stipulato regolare contratto d’appalto per la costruzione di appartamenti. Ora nel 2013 la cooperativa ha cessato d’ufficio la sua attività (ultimo bilancio depositato è del 2003) e non è stata attuata nemmeno la liquidazione, così non adempiendo di conseguenza ai proprio doveri.
Il mio quesito è: per vedere soddisfatti i miei crediti devo rivolgermi ai precedenti soci della cooperativa e quindi ai proprietari degli appartamenti? O solo all’amministratore? Come posso far valere gli effetti della sentenza?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare la data in cui gli amministratori hanno provveduto all’assegnazione degli alloggi in favore dei soci.
Se la data è successiva all’insorgenza del credito, occorre esaminare l’atto pubblico di assegnazione e verificare se esso contiene l’accollo pro quota del debito sociale.
In tale ultimo caso potrebbero sussistere le condizioni per l’azione diretta verso ciascun assegnatario, in quanto la Società creditrice potrebbe surrogarsi alla Cooperativa.
Occorre, però, verificare, in ragione della tipologia dell’obbligazione, i termini di prescrizione nel complesso rapporto plurisoggettivo: socio, Cooperativa, Società creditrice.
In assenza di accollo pro quota, la Creditrice potrebbe agire con l’azione di responsabilità verso gli ex amministratori, per avere gli stessi dismesso il patrimonio sociale (assegnazioni degli alloggi) senza il preventivo pagamento dei debiti.
Anche in quest’ultimo caso, tuttavia occorre verificare i termini dell’eventuale prescrizione.

Quesito del 14/09/2016

Desidero sapere se vi è un tempo di prescrizione per contestare un passaggio a proprietà individuale di un’assegnazione di alloggio in una cooperativa indivisa.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare quale sia il soggetto che “contesta” l’atto di trasferimento dell’alloggio, se sia, cioè, un terzo (es: creditore della Coop) ovvero un socio.
Occorre, inoltre, accertare le ragioni della “contestazione”, se ad esempio esista un comportamento doloso attribuibile tanto alla Cooperativa che al socio assegnatario.
In linea generale sono ipotizzabili i seguenti termini:
a) prescrizione quinquennale, prevista in ordine ai rapporti sociali, se l’azione viene iniziata da un socio contro la Cooperativa;
b) quinquennale nel caso di azione revocatoria del terzo creditore;
c) decennale nel caso in cui la Cooperativa (ad es. Commissario) agisca contro l’assegnatario di buona fede;
d) ventennale se l’azione della Cooperativa viene effettuata contro l’assegnatario di mala fede.

Quesito del 13/09/2016

Il cda di una cooperativa può candidarsi per un quarto mandato? Il cda può convocare l’assemblea dopo due mesi dalla sua decadenza per ragioni di bilancio?

Risposta al quesito:
Se lo Statuto non prevede diversamente, l’assemblea può eleggere gli amministratori senza alcun limite di mandato.
Gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea qualora si sia determinata la causa della loro decadenza e, non provvedendo, rispondono degli eventuali danni.
Nel caso di specie, gli amministratori decaduti hanno convocato l’assemblea per l’approvazione del bilancio riguardante, ovviamente, la loro gestione e, così facendo, hanno certamente compiuto un atto dovuto (sarà poi l’assemblea a decidere); gli amministratori medesimi, tuttavia, non sono, comunque, indenni per la responsabilità dei danni causati a seguito del ritardo nella convocazione dell’assemblea per la rielezione del CdA.