Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 22/09/2016

A settembre del 2016 il Presidente della Coop e il CdA (tutti dimissionari) portano in assemblea i consuntivi dei bilanci di esercizio del 2014 e 2015 (quelli preventivi non sono mai stati portati in assemblea). Si espone il bilancio del 2014 che viene bocciato dall’assemblea (18 NO e 15 SI).
Il commercialista e il Sindaco Revisore, nell’impossibilità di procedere con la discussione sul bilancio del 2015, vanno via. Altri soci si allontanano.
L’indomani veniamo a sapere che hanno riproposto la votazione sul bilancio del 2014 (con una mozione) e lo hanno approvato i soci rimasti. Non viene fornito il verbale conclusivo dell’Assemblea.
Volevo sapere: si può presentare una mozione e rivotare lo stesso punto dell’Odg nel corso della stessa Assemblea, con alcuni soci che non sono più presenti? Si può invertire l’ordine cronologico dell’Odg senza chiederlo all’Assemblea?

Risposta al quesito:
Nel corso dell’adunanza assembleare, la trattazione degli argomenti deve seguire l’ordine del giorno. Quando alcuni soci si allontanano se ne deve dare atto nel verbale dell’assemblea.
Se nel verbale in questione non è stato annotato l’allontanamento dei soci, il relativo deliberato non è valido.
I soci che hanno interesse possono chiedere la convocazione dell’assemblea per la rettifica del deliberato invalido.
Se gli amministratori non vi provvedono, i soci (almeno un quinto) possono alternativamente o richiedere al Presidente del Tribunale la convocazione coattiva dell’assemblea ovvero possono (in qualunque numero) impugnare il deliberato formulando le adeguate motivazioni innanzi al Tribunale delle Imprese.

Quesito del 21/09/2016

Sono socio di cooperativa a proprietà divisa e da un mese circa ho fatto richiesta con raccomandata al presidente del CDA della cooperativa per visionare i registri delle assemblee dei soci degli anni passati a cui ho partecipato e di visionare i registri contabili perchè comunque avrei bisogno di alcune copie.
Ad oggi nessuna risposta!
Le chiedo: devo fare causa in Tribunale o Giudice di pace? Devo fare una mediazione? Può dirmi come posso tutelare il mio diritto?

Risposta al quesito:
Occorre, preliminarmente, accertare se alla Cooperativa si applichino le norme sulle società per azioni ovvero quelle sulle società a responsabilità limitata (norme statutarie, presupposti di cui all’art. 2519 c.c.).
Nel primo caso i soci possono accedere ai verbali di assemblea, mentre viene loro inibito il controllo contabile (eseguito dal Collegio sindacale o da un revisore unico); nel secondo caso i soci possono accedere a tutti i libri sociali, anche di natura contabile.
Con adeguate motivazioni si può, comunque, ottenere il controllo giudiziario dell’attività sociale.
Tutti gli eventuali giudizi (controllo, impugnativa di bilancio o di assemblea, etc…) devono essere inoltrati innanzi al Tribunale delle Imprese, territorialmente competente.
Non è obbligatoria alcuna mediazione civile, ma può essere intrapresa facoltativamente.

Quesito del 20/09/2016

Vorrei acquistare un immobile da un socio già assegnatario di immobile da cooperativa edilizia, che ha edificato in edilizia convenzionata.
Vorrei sapere quali rischi si corrono, in particolare potrei rispondere per i debiti della cooperativa verso terzi, ad es. debiti che la cooperativa ha ancora verso il Comune per indennità di esproprio o verso un consorzio per gli oneri di urbanizzazione, infatti leggendo il rogito notarile ho visto che il socio assegnatario si impegna a corrispondere alla cooperativa eventuali oneri futuri richiesti dal Comune. Inoltre manca il certificato di agibilità.
Quali tutele posso avere per non rispondere né dei debiti del socio verso la cooperativa ne dei debiti di quest ultima verso terzi?

Risposta al quesito:
Se si tratta solamente di acquisto e non di subentro, l’acquirente risponde esclusivamente degli oneri che gravano oggettivamente sull’immobile (ipoteca, diritti reali, accollo di debiti per gli aventi causa etc…), che possono essere rilevati dall’attento esame del contratto pubblico di provenienza e dalla preventiva visura dei Registri Immobiliari, relativamente al venditore.
Se, viceversa, si tratta di subentro nella medesima posizione del socio alienante, si risponde per tutti i debiti dallo stesso assunti sia con l’atto pubblico, che con i deliberati assembleari.
In ordine ai debiti sociali verso il Comune, occorre verificarne la natura, in quanto se si tratta di canone concessorio per l’assegnazione dell’area, il relativo obbligo di pagamento può riversarsi, anche indirettamente (revoca dell’area e accessione dell’immobile) sull’acquirente.
In tal senso, occorre esaminare anche l’eventuale atto di convenzione con il Comune.
In ordione al certificato di agibilità occorre verificare se esistano impedimenti al suo rilascio (ad es. difformità costruttive) attraverso l’esame (complesso) di un tecnico abilitato.
Le tutele possibili, oltre alle verifiche appena illustrate e a quante altre necessarie, riguardano le “garanzie” che può rilasciare il venditore, accollandosi tutti gli eventuali oneri futuri e, comunque, con atto di fideiussione (bancaria o assicurativa o ipotecaria etc..).

Quesito del 20/09/2016

Escluso da socio di coop. edilizia perchè “troppo attento”, per riavere quanto anticipato ho dovuto intentare una causa,vinta ora dopo alcuni anni.
Se gli appartamenti al momento fossero stati tutti assegnati, potrei agire contro gli amministratori che hanno dismesso il patrimonio sociale (la cooperativa è ancora esistente e morosa anche verso altri)? E verso i soci assegnatari ?

Risposta al quesito:
Gli amministratori non possono dismettere il patrimonio sociale senza garantire i creditori della Cooperativa.
Se, dunque, negli atti di assegnazione esiste l’accollo dei soci per eventuali debiti futuri, l’azione può essere intentata nei loro confronti pro quota; se, viceversa, non esiste l’accollo, si può intentare l’azione di responsabilità prevista dal codice civile nei confronti degli amministratori personalmente.
Si può anche agire richiedendo il fallimento ovvero la Liquidazione coatta amministrativa e, successivamente al provvedimento, sollecitare la Procedura concorsuale a dare corso all’azione di responsabilità.
Va osservato, comunque, che l’azione di responsabilità verso gli amministratori si prescrive in cinque anni.

Quesito del 19/09/2016

Dopo 5 anni dalla mia lettera raccomandata di recesso dalla coop edilizia, finalmente la coop mi invia la lettera di recesso, senza però liquidarmi, nonostante io non abbia mai occupato l’appartamento, non ho più pagato le quote della cooperativa e il mutuo, il motivo è stato la perdita del lavoro mio e di mia moglie, ho scritto al presidente le motivazioni del mio recesso, non potendo più raggiungere lo scopo sociale, lo statuto prevede la liquidazione entro 180 dall’ultimo bilancio.
Adesso il Ministero dello sviluppo economico sta facendo delle verifiche per gravi irregolarità, si vocifera il commissariamento, in tal caso perderò i soldi, e l’eventuale causa contro chi la faccio?

Risposta al quesito:
Se sussistono i presupposti di fatto e di diritto (prescrizione, compensazione per danni arrecati alla Cooperativa etc…) il Giudizio va intentato contro la Cooperativa, restando indifferente l’eventuale commissariamento.
Ancor prima di promuovere il giudizio, tuttavia, è opportuno mettere in mora la Cooperativa e, allorquando verrà nominato il Commissario, si potrà  tentare di sollecitarlo per il pagamento.

Quesito del 18/09/2016

Vorrei un suo parere. Mio nonno insieme ad altri dipendenti dello Stato hanno una costituito una cooperativa. Gli appartamenti sono di piena proprietà e la cooperativa al momento è in liquidazione.
Dicono che non si possa sciogliere perchè vi è in corso un contenzioso con uno dei soci della cooperativa.
Vorrei sapere se, invece, fosse possibile sciogliere la cooperativa. Anche perchè molti soci sono morti nel frattempo e solo alcuni sono subentrati, da quando è in liquidazione non subentrano più i figli o familiare, è corretto?

Risposta al quesito:
Il Liquidatore della Cooperativa non può redigere il bilancio finale in quanto esistono pendenze giudiziarie con riflessi economici; se ciò facesse resterebbe obbligato personalmente con il proprio patrimonio.
Nella Cooperativa in Liquidazione, al socio defunto subentrano gli eredi (che abbiano accettato l’eredità) i quali rispondono dei debiti del de cuius e hanno diritto a percepire gli eventuali crediti pro quota.