Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 10/06/2016

Sono presidente di una coop edilizia. Il precedente amministratore ha assegnato ai soci con rogito i beni immobili senza avere un verbale di collaudo e fine lavori con la ditta appaltatrice.
Successivamente la ditta appaltatrice ha inviato fatture per ulteriori lavori per migliorie generali. La successiva causa civile ha visto soccombere la coop.
A seguito della sentenza posso richiedere ai soci assegnatari la quota parte del valore dei lavori riconosciuti dal giudice all’appaltatore? Possono i soci contestare alla coop che il rogito riporta il prezzo concordato a suo tempo?

Risposta al quesito:
Occorre verificare bene se i rogiti prevedano un conguaglio del prezzo di assegnazione, anche sotto la forma della copertura dei costi.
In assenza di tale previsione e non esistendo specifici deliberati di approvazione del piano costi ovvero del rapporto di appalto (con incidenza sull’obbligo dei soci di provvedere alla copertura dei costi di costruzione), non si può richiedere l’integrazione di prezzo ai soci assegnatari con atto pubblico.

Quesito del 10/06/2016

Coop. a proprieta indivisa, trasformata in divisa seguendo legge Botta. Compro e rogito il mio appartamento.
Grosso debito della coop. Sarò responsabile del debito coop anche dopo il rogito?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente esaminare l’atto pubblico di assegnazione, al fine di verificare se sia stato previsto l’accollo dei debiti sociali da parte dell’assegnatario.
Occorre, inoltre, verificare gli eventuali deliberati assembleari, in forza dei quali possono essere stati addebitati ai soci specifici versamenti o coperture di perdite.
In ogni caso, il socio assegnatario  ha l’obbligo di contribuire alle spese generali della Cooperativa sino alla definitiva estinzione.
In assenza di accollo e/o di deliberati impositivi il socio risponde esclusivamente delle spese generali, quale conseguenza del contratto di società, mentre per tutte le altre spese resta indenne, stante la natura della Cooperativa a responsabilità limitata.

Quesito del 09/06/2016

Un anno fa sono stato inserito come socio in una cooperativa.
Ora da un pò vi sono seri problemi sia economici che personali. Ho premura di uscire da questa azienda (non voglio nemmeno vederli) e ho chiesto la recessione (verbale per non incorrere in incontri spiacevoli) e di tutta risposta mi dicono che loro non possono farla e che io devo consegnar il token. Ma non so nemmeno cosa sia!!!! Che devo fare?
Possibile che loro non possono recedere la mia posizione? La prego avvocato, mi dia qualche risposta.
Il mio commercialista dice che loro possono farlo autonomamente, il loro che invece serve il token e la mia presenza!!! Chi ha ragione?

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto e dall’art. 2532 del codice civile.
Nel caso di specie, si deve presumere che l’azienda abbia consegnato al socio lavoratore un dispositivo di sicurezza (detto token) alla cui consegna è subordinato l’accoglimento della domanda di recesso.
E’ bene, comunque, che il socio notifichi l’atto scritto di recesso e attenda la risposta scritta della Cooperativa, attenendosi alle regole statutarie o regolamentari.

Quesito del 07/06/2016

Sono socio di una cooperativa (il cui statuto prevede l’applicabilità delle norme per le società per azioni) e ho stipulato un contratto di preassegnazione di un alloggio in edilizia convenzionata.
Gli alloggi sono ultimati ormai da 6 mesi ma solo oggi (giugno 2016) è stata concessa l’abitabilità e quindi è stato possibile procedere con il frazionamento del mutuo ed i relativi rogiti (il contratto di preassegnazione riporta come data indicativa di consegna dicembre 2015).
Premesso che il ritardo è imputabile alla cattiva amministrazione (comprovata e documentabile dal Comune) dei soci amministratori e del responsabile lavori in quanto ad esempio: non sono state rispettate né la convenzione comunale ne determinati criteri di costruzione, sono stati commessi degli abusi edilizi che hanno tra l’altro implicato delle multe che la cooperativa ha dovuto pagare, i disegni tecnici e catastali sono stati modificati più e più volte per poter esser approvati dal comune comportando quindi il ritardo.
Oggi la Cooperativa chiede ad ogni socio gli interessi bancari del mutuo fondiario maturati in questi sei mesi sostenendo di non poter far fronte a queste spese.
Seppur in qualità di soci si è responsabili delle obbligazioni sociali, ci si può esimere dal pagamento dimostrando la colpa grave dei soci amministratori? La cooperativa tra l’altro ha comunicato (con mail di Aprile 2016) di assumersi la piena responsabilità delle problematiche e del ritardo nella consegna.

Risposta al quesito:
La Cooperativa è obbligata a pagare alla Banca gli interessi di preammortamento, ma il relativo approvvigionamento finanziario si riverbera ovviamente sui soci prenotatari degli alloggi.
Se, poi, sussistono ritardi e altre inadempienze imputabili agli amministratori, i soci possono agire con azione di responsabilità sociale ovvero individuale ottenendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti.
L’azione di responsabilità sociale deve essere deliberata dall’assemblea e riguarda i danni cagionati dagli amministratori alla Società, mentre l’azione individuale può essere promossa da ciascun socio per i danni direttamente a lui provocati dal comportamento inadempiente degli amministratori medesimi.
L’azione contro il direttore dei lavori deve essere promossa dalla Società in ragione dell’incarico professionale  allo stesso affidato.

Quesito del 07/06/2016

Vorrei sapere se il consiglio di amministrazione di una cooperativa a proprietà indivisa può rifiutare il progetto di ristrutturazione di un alloggio presentato da un socio. il progetto prevede modifiche strutturali e il recupero del sottotetto, con la possibilità che il socio si faccia carico di tutti i costi.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative a proprietà indivisa il socio assegnatario ha diritto all’uso dell’immobile, ma non ne diventa proprietario, sicché le modifiche strutturali dell’alloggio sono rese possibili esclusivamente a seguito di approvazione della Cooperativa.
Il socio, quindi, può rivolgere istanza alla Cooperativa, rimettendosi alla decisione degli amministratori o dell’assemblea, ma senza avere alcun diritto in ordine all’esecuzione dei lavori.

Quesito del 07/06/2016

Sono proprietaria di abitazione costruita su area PEEP da cooperativa edilizia costituita da soli appartenenti alle Forze dell’Ordine e finanziata dal Ministero dell’Interno con mutuo poi surrogato dalla banca con detrazione interessi passivi in quanto prima casa nel territorio nazionale.
La cooperativa è stata disciolta nel 2005 con registrazione della proprietà ad ogni singolo socio e riscatto del diritto di superficie dal Comune.
Sono sposata in regime di comunione dei beni, se io e mio marito acquistassimo altro appartamento in altro comune potremmo usufruire delle agevolazioni prima casa?

Risposta al quesito:
L’ipotesi prospettata riguarda l’acquisto di un nuovo immobile in un diverso Comune, da parte di coniugi in regime di comunione legale.
In linea generale, la titolarità, anche per quote o in comunione legale, di diritti di proprietà (come anche di uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà) su altro immobile sito nel territorio nazionale, acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, impedisce di beneficiare nuovamente delle stesse agevolazioni.
Tuttavia, qualora l’immobile per il cui acquisto si è già usufruito dei benefici fiscali sia di proprietà di uno solo dei coniugi (perché acquistato prima del matrimonio o, comunque, in regime di separazione dei beni), l’altro coniuge, in occasione dell’acquisto in comunione dei beni del nuovo appartamento, potrà usufruire delle agevolazioni “prima casa” limitatamente alla propria quota (rispettando gli altri requisiti di legge).
In tal caso, quindi, è come se le predette agevolazioni fossero ridotte del 50%, in quanto ne potrà beneficiare uno solo dei due coniugi.
In ogni caso, va rilevato che, nell’ipotesi di vendita dell’immobile assegnato, potrà effettuarsi un nuovo acquisto, beneficiando ancora delle agevolazioni fiscali “prima casa” (sempre che ne sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi).