Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 28/10/2015

Nel 2007 sono entrato a far parte di una cooperativa edilizia per futura costruzione di appartamenti, di cui ero prenotatario. Cooperativa composta da n. 5 soci, ed un Consiglio di Amministrazione composto da Presidente, Segretario e contabile.
Per la futura costruzione di detti appartamenti la società cooperativa ha richiesto Mutuo Fondiario le cui erogazioni sarebbero state concesse ad ogni stato avanzamento lavori. Per il Mutuo concesso, mio padre per la posizione me riguardante, ha sottoscritto Fideiussione Bancaria con la Banca stessa.
La prima erogazione è avvenuta praticamente nell’immediatezza. Nel 2008 il terreno su cui si sarebbe dovuto costruire ha avuto dei problemi strutturali a causa dei quali la competente autorità ha sospeso i lavori e successivamente bloccato il permesso a costruire. Quindi tutto si è fermato. Sempre nel 2008 ho richiesto di recedere dalla mia qualità di socio, proponendo un altro soggetto come socio entrante al mio posto. Il recesso è stato regolarmente verbalizzato sul libro delle assemblee della cooperativa in questione a seguito di regolare assemblea ed è stato autorizzato da parte della società.
Ho successivamente comunicato, anche alla Banca con cui sottoscrivemmo il contratto di Mutuo e di Fideiussione, l’avvenuto mio recesso dalla cooperativa, indicando il nominativo e tutti i relativi dati del nuovo socio che era subentrato nella qualità di socio al mio posto. Ho chiesto espressamente alla Banca che contattasse tale nuovo socio affinché lo stesso subentrasse anche nel contratto di mutuo e di fideiussione sottoscritti da me e da mio padre.
Successivamente al mio recesso dalla cooperativa, la Banca poi ha concesso alla cooperativa un’ulteriore erogazione di denaro. A tal punto ho ribadito le precedenti richieste alla Banca ed al CdA della cooperativa, chiedendo espressamente di essere informato di ogni ed eventuale ulteriore erogazione che la cooperativa dovesse ricevere. Nonostante quanto sopra, io e mio padre continuavamo a ricevere richieste di pagamento degli interessi passivi da parte della Banca. Quindi, tale richiesta di contatto del nuovo socio è stata inoltrata anche alla cooperativa dalla quale avevo receduto.
Tutti rimanevano passivi. Finché nel 2014 ho ricevuto decreto ingiuntivo da parte della banca per le somme erogate in favore della cooperativa. Cooperativa della quale non facevo più parte. Ho dovuto corrispondere alla Banca quasi € 30.000.
Vorrei sapere se posso richiedere un risarcimento dei danni agli amministratori della cooperativa per non aver gestito bene la vicenda che mi ha riguardato, per non aver compiuto quegli atti che avrebbero portato al subentro del nuovo socio anche nel contratto di mutuo e fideiussione.
Per non aver mai invitato la Banca a contattare il nuovo socio a me subentrato e per non aver mai invitato il nuovo socio a contattare la Banca affinché la stessa prendesse atto del suo subentro nella società.

Risposta al quesito:
Preliminarmente occorre verificare se vi sia stato un accordo economico tra il socio uscente e quello subentrante, in modo da potere escludere che il secondo abbia versato al primo le somme del mutuo, oggetto del decreto ingiuntivo della banca.
Nel caso in cui la predetta esclusione risulti affermativa, il socio receduto può agire con azione di rimborso e risarcitoria nei confronti della Cooperativa e del socio subentrato (da verificare la ripartizione della  responsabilità).

Quesito del 22/10/2015

Tutta la nostra storia è nel sito www.truffatidallacooperativa.it.
Cortesemente Le chiedo qualche consiglio per un esposto alla Procura e ai Carabinieri riguardante la nostra vicenda.
Ci sono modelli predisposti? Esiste una casistica al riguardo?

Risposta al quesito:
Il caso è noto e presenta molteplici profili di responsabilità sia penali che civili, che, come in altre situazioni similari, devono essere ben individuate.
Relativamente all’esposto da inoltrare alla Procura è consigliabile esporre i fatti in sequenza cronologica e formulare le conclusioni individuando i reati di cui si chiede la persecuzione.
A conclusione dell’esposto, è bene chiedere di essere sentiti quali persone offese e, comunque, di essere informate sugli sviluppi delle indagini, anche in riferimento all’eventuale archiviazione.

Quesito del 20/10/2015

Può un socio che rinunci alla carica di presidente deliberata dall’assemblea per acclamazione, senza che questi abbia posto la sua candidatura anzi ne abbia palesato la contrarietà prima, essere escluso dalla cooperativa?

Risposta al quesito:
I soci delle Cooperative non hanno alcun obbligo di accettare le cariche sociali e, pertanto, se, nel caso di specie, l’esclusione è stata motivata con il rifiuto del socio a ricoprire la carica di presidente, tale provvedimento espulsivo risulta illegittimo e va opposto nei modi e termini di legge.

Quesito del 19/10/2015

Può il CDA, in presenza di soci morosi nelle uguali posizioni, agire per vie legali contro solo uno di questi e intentare una causa lasciando gli altri soci morosi al di fuori da ogni procedimento.
Non dovrebbe esserci da parte dello stesso l’uguaglianza di trattamento nei confronti dei soci? Cosa può fare il socio laddove palesemente ciò non succede?

Risposta al quesito:
L’amministratore della Società deve agire nell’interesse sociale e, pertanto, ha l’obbligo di attivarsi per recuperare i crediti verso i soci (la cui imposizione sia stata regolarmente deliberata dall’assemblea ovvero discenda dallo Statuto sociale).
L’amministratore che non vi provvede e non osserva il principio della parità di trattamento viola i doveri del proprio mandato e, pertanto, incorre nella responsabilità per gli eventuali danni arrecati alla Società ovvero al singolo socio.
Ciascun socio può agire  con l’azione individuale di responsabilità ovvero formulare esposto all’Autorità amministrativa di vigilanza.

Quesito del 15/10/2015

Le illustro il mio caso: sono socio dal 2015 di una cooperativa edilizia divisa, sono diventato socio a lavori praticamente ultimati, il progetto è partito nel 2009, inizialmente il costo al mq x gli appartamenti era di 2900 € al mq, ora all’atto della prenotazione il costo è lievitato x me a 3500€ al mq.
Mi hanno detto prima che ad immobile ultimato gli appartamenti costano di più poi che ciò è dovuto agli interessi del mutuo stipulato dalla coop con la banca.
Le volevo chiedere se:
1) il prezzo degli appartamenti (stessa metratura e stesso piano) è uguale x tutti i soci o dipende da quando e quanto ha versato un singolo socio nelle varie fasi di costruzione?
2) in qualità di socio ho diritto di visionare le prenotazioni stipulate dagli altri soci o devo prima attendere i rogiti e successivamente chiamare in causa eventualmente i fondatori della coop x recuperare i soldi pagati in più rispetto agli altri?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sonno assoggettate al principio della parità di trattamento e, pertanto, il prezzo di assegnazione degli alloggi, nelle medesime condizioni, deve essere uguale per tutte le unità in base al loro costo di costruzione.
Può accadere, tuttavia, che alcuni soci paghino prima di altri (sopravvenuti) gli interessi di mutuo ovvero altri costi comuni e, in tal caso, il regolamento della Cooperativa può prevedere che vi sia una remunerazione finanziaria dell’anticipazione (ma ciò deve risultare da un regolamento approvato dall’assemblea e deve, comunque, rispettare le specifiche norme di legge in materia di prestiti sociali).
La verifica da parte del socio va effettuata in sede di approvazione del bilancio, che, se approvato può risultare vincolante per tutti i soci.
Il socio può cautelativamente mettere in mora gli amministratori e chiedere delucidazioni sulle poste contabili.
Se dalla predetta verifica (sulle schede contabili intestate ai soci) risulta la violazione del principio di parità, in tal caso il socio ha l’onere di impugnare giudiziariamente il bilancio e, successivamente, può agire per il risarcimento contro gli amministratori inadempienti.

Quesito del 14/10/2015

Cosa può succedere al presidente ed alla cooperativa se salta fuori che un socio è assegnatario di un alloggio, che ha già rogitato, è residente all’estero in una casa di proprietà dove vive con il proprio nucleo familiare.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa è a contributo pubblico ovvero ha costruito in area PEEP, il socio prenotatario deve rendere, ancor prima dell’assegnazione definitiva, la dichiarazione di occupare l’alloggio entro trenta giorni dalla consegna.
Se il socio non occupa l’alloggio, per legge decade dall’assegnazione.
In tal caso, possono ipotizzarsi diverse conseguenze, quali quella risarcitoria verso la Cooperativa ovvero verso l’aspirante socio che non ha ottenuto l’assegnazione; ma anche la sanzione penale se emerge che l’evento della mancata occupazione era preordinato già al momento della dichiarazione.
Il presidente resta estraneo alle predette sanzioni a carico esclusivo del dichiarante, a meno che non si provi che vi sia stato un accordo fraudolento tra i due soggetti (circostanza probabile, ma difficile da provare).