Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 19/04/2015

Nel 2011 siamo stati cancellati d’ufficio dal Ministero dal registro delle imprese per non aver presentato i bilanci per più di 10 anni. Faccio presente che non ci siamo mai accorti di nulla in quanto la consulente che seguiva e che ha seguito sino ad oggi la nostra società non ha mai manifestato segni di preoccupazione abbiamo continuato a versare la sua parcella normalmente gli abbiamo portato semestralmente tutti  i movimenti contabili della coop.
Solo casualmente ci siamo accorti della cancellazione andando a fare una visura in camera di commercio, mentre si preparava la documentazione per passare dalla proprietà indivisa a divisa, ci è caduto il mondo addosso siamo 12 soci tutti lavoratori dipendenti che con grossi sacrifici hanno realizzato gli alloggi con il contributo erariale: abbiamo chiesto al Ministero la revoca di tale decreto impegnandoci eventualmente a depositare tutti i bilanci.
Vorrei sapere se sarà possibile e in alternativa quale via intraprendere.

Risposta al quesito:
La norma sulla cancellazione delle Cooperative edilizie per il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi prevede (per il tempo della sua vigenza) la cancellazione automatica della Società dal registro delle imprese.
Alla luce di quanto precede, sembra improbabile che il Ministero possa revocare il provvedimento, a meno che non sia dimostrata una causa di forza maggiore (non certo quella rappresentata nel quesito).
Va tuttavia precisato che:
–          Con la cancellazione dal Registro delle imprese la Cooperativa perde la sua personalità giuridica, ma si conserva il vincolo sociale tra i soci, potendosi ipotizzare una sorta di società di fatto;
–          La circostanza che precede comporta la responsabilità illimitata dei soci per tutte le obbligazioni sociali e, conseguentemente, mette a rischio il loro patrimonio individuale;
–          Si può ipotizzare che la nuova “Società di fatto” si ritrasformi in Cooperativa (con le procedure di legge) ovvero si fonda con una nuova Cooperativa (avente la medesima compagine sociale), acquisendo il patrimonio sociale e le obbligazioni pregresse;
–          Con la nuova situazione sociale normalizzata, si possono  regolarizzare le situazioni pregresse, così definendo la proprietà degli alloggi e esonerando i soci dalla responsabilità solidale per le passate obbligazioni sociali.
Indipendentemente dalla procedura, va esaminata anche la possibilità di agire contro il professionista incaricato della consulenza contabile.

Quesito del 18/04/2015

Faccio parte del C.d.A di una Cooperativa a proprietà indivisa.
Ho redatto autonomamente un regolamento per definire le modalità di gestione delle parti comuni dell’edificio e dei servizi, perchè non previsto dallo statuto. Trovo una certa resistenza all’interno del C.d.A..
Per poterlo sottoporre all’approvazione della assemblea dei soci, deve essere approvato con maggioranza assoluta dal C.d.A.? O posso in maniera autonoma inserirlo nel nell’ordine del giorno nella prima convocazione dell’assemblea dei soci in concomitanza dell’approvazione del bilancio?

Risposta al quesito:
A meno di diverse disposizioni statutarie, il CdA delibera a maggioranza dei suoi componenti e, pertanto, nel caso di specie non sembra praticabile il percorso del regolamento messo all’odg per decisione dell’organo amministrativo.
Il socio amministratore, tuttavia, potrebbe raggiungere il proprio obbiettivo, coinvolgendo il decimo della compagine sociale, che potrebbe, mediante specifica richiesta, obbligare il CdA a mettere in discussione il progetto di regolamento.

Quesito del 17/04/2015

Anni fa ho versato la quota iniziale di circa 280 euro per far parte di una cooperativa.
Circa due anni fà ho inoltrato una domanda di recesso tramite email e contestualmente anche la richiesta di rimborso della quota versata.
A tutt’oggi ogni volta che telefono, mi dicono che il recesso dalla cooperativa è stato accettato, ma è manifesta la volontà di non voler rimborsare la quota in oggetto in quanto mi viene sempre detto che mi rimborseranno a breve ma non lo fanno mai.
Domanda: E’ possibile intervenire legalmente visto che bonariamente non si riesce ad ottenere nulla? E se sì, in che modo?

Risposta al quesito:
Preliminarmente occorre verificare le disposizioni statutarie in materia di rimborso delle quote e della tassa di ammissione al socio receduto o escluso.
Ciò posto, sembra che nel caso di specie il socio abbia versato € 258,22 a titolo di quota sociale e la differenza per la presumibile tassa di ammissione.
Il capitale sociale va rimborsato al socio receduto, fatta salva la detrazione di eventuali perdite d’esercizio nel periodo del rapporto sociale.
La tassa di ammissione viene versata, normalmente, a fondo perduto e, pertanto, non è rimborsabile.
In mancanza di disposizioni statutarie, il termine del rimborso è quello previsto dall’art. 2535 del codice civile, cioè centottanta giorni dopo l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio in cui si è verificato l’evento risolutivo del rapporto sociale.
In caso di mancato adempimento della Cooperativa, se sussistono le condizioni si può agire giudizialmente (anche se, considerata l’esiguità della somma, sotto diversi profili,  non sembra consigliabile un tale percorso).

Quesito del 16/04/2015

Sono una socia di cooperativa regionale, purtroppo siamo venuti a conoscenza che il presidente della nostra cooperativa ha distratto somme versate da noi soci x pagare soci dimessi da altre cooperative e lavori ad altre cooperative vicine alla nostra.
Questo è potuto avvenire perché il presidente forse in forma dolosa ha chiamato tutte le sue cooperative con lo stesso nome. Lui si giustifica dicendo che ha salvato la cooperativa da eventuali decreti aggiuntivi…; solo che adesso mancano circa 700 mila euro dalla nostra cooperativa, e di conseguenza al nostro costruttore.
Il presidente afferma che è tutto legale. E’ vero? Inoltre per non far capire a noi soci quanto accadeva hanno effettuato in collaborazione col direttore dei lavori forme di spending review a nostro discapito, sono saltati i cancelli, i muretti sono diventati più bassi, è saltata parte dell’illuminazione e così via…, a noi soci non è mai stato detto niente, è legale tutto ciò?
Oggi il costruttore, per paura di nuovi decreti ingiuntivi, pur avendo pagato tutto quello che c’era da pagare, non vuole consegnare gli alloggi e addirittura reclama anticipatamente i decimi a garanzia della banca, per paura che vengano bloccati, cosa che noi soci non possiamo assolutissimamente anticipare perché allo stremo delle forze.
Vorremmo evitare lungaggini, cosa si può fare?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono Società mutualistiche in cui i soci, con diritto di voto paritario, eleggono gli amministratori e approvano annualmente il loro operato accettando i bilanci dagli stessi predisposti.
Alla luce di quanto precede, se il presidente della Cooperativa ha distratto somme per effettuare pagamenti estranei alla vita sociale, una tale circostanza appare rilevante sia in sede civile che in sede penale, sicché sono i soci che devono immediatamente intervenire con l’ausilio di un legale esperto, revocando il mandato ovvero agendo  innanzi all’Autorità giudiziaria o amministrativa a tutela dei propri diritti.
Anche per i vizi costruttivi negli alloggi sociali, l’assemblea dei soci  deve assumere provvedimenti, delegando agli amministratori l’azione giudiziaria risarcitoria.

Quesito del 14/04/2015

Sono socio di una cooperativa edilizia, ho effettuato il rogito notarile 6 anni fa e sono proprietario dell’alloggio.
La cooperativa si è trovata in difficoltà economica a causa di una malagestione del precedente consiglio di amministrazione (causa penale in corso). Il nuovo consiglio di amministrazione, facendo leva su una clausola dello statuto dove prevede che ogni socio debba far fronte alle spese di gestione della cooperativa, mi richiede un pagamento straordinario. La cifra richiesta è circa il 15% del valore dell’alloggio.
Le spese di gestione non vengono specificate dal C.d.A. I rapporti con il consiglio attuale sono di reciproca sfiducia, tanto che non ho diritto di voto in assemblea (secondo lo statuto sono inadempiente) e non mi forniscono copia dei verbali.
La cooperativa ha alloggi parzialmente completati e non so se esistono potenziali soci che li acquisiranno oppure se gravano di ipoteca. Considerata la condizione di reciproca sfiducia con il C.d.A.,non avendo accesso alle informazioni e non condividendo l’eccessiva richiesta di pagamento addizionale vorrei uscire definitivamente dalla cooperativa. Lo statuto non chiarisce come un socio può uscire.
Posso recedere dalla cooperativa in forza delle motivazioni sopra elencate? E’ sufficiente inviare una lettera raccomandata al C.d.A? Può il C.d.A. rifiutare la mia richiesta?

Risposta al quesito:
In assenza di specifiche disposizioni statutarie, il recesso del socio è regolato dall’art. 2532 del codice civile, che, tra l’altro, statuisce la possibilità di ricorrere  giudizialmente avverso il provvedimento di rigetto della domanda di recesso.
Nel caso prospettato, tuttavia, non sembra legittima la richiesta di recesso del socio, posto che la Cooperativa resta tuttora esposta per pregressi debiti riguardanti la realizzazione degli alloggi, gravanti pro quota sui soci assegnatari.
Alla luce di quanto precede, al socio assegnatario (a meno di specifiche inadempienze della Cooperativa nei di lui confronti) non resta che seguire il processo penale nei confronti degli ex amministratori (possibilmente costituendosi  parte civile) riservandosi di agire nei loro confronti  in sede risarcitoria (con la Cooperativa ovvero individualmente) per i danni subiti.

Quesito del 14/04/2015

Sono un socio di cooperativa, che ha purtroppo lo stesso nome e lo stesso presidente e lo stesso costruttore di una cooperativa confinante.
Quest’ultima non ha pagato il costruttore che ha effettuato un decreto ingiuntivo. La cooperativa inadempiente di tutta risposta ha fatto un decreto conservativo a tutela delle somme versate all’inizio.
Noi invece abbiamo pagato tutto e inoltre stiamo anticipando circa ¼ dell’ultimo SAL non ancora emesso. Il costruttore per tutta risposta vuole essere anticipato i decimi a garanzia della banca, che verserà al costruttore solo a dichiarazione di fine lavori.
E’ legale tutto ciò?
I lavori si stanno allungando tantissimo con scuse varie… dato che si deve solo effettuare l’asfalto; cosicché il costruttore ha un ritardo di tre mesi, forse vuole arrivare al suo decreto ingiuntivo per accaparrarsi tutta l’area, dato che le cooperative hanno lo stesso nome?
Come possiamo fare per evitare tutto ciò? Ed evitare ancora ulteriori lungaggini? Dato che il direttore dei lavori e il presidente sono dei fantasmi.

Risposta al quesito:
Appare improbabile che  vi siano più Cooperative con lo stesso nome, mentre sembra  plausibile che si tratti di un’unica Cooperativa con diversi programmi costruttivi tra di esse separati.
E’ bene, innanzitutto, precisare che la diversità dei programmi costruttivi non scompone la personalità giuridica dell’unica Cooperativa che li gestisce, sicché quest’ultima è, comunque, responsabile per i propri debiti, restando indifferente che essi siano riconducibili all’uno o all’altro programma.
Ciò posto, occorre verificare l’operato degli amministratori della Cooperativa e i rapporti con l‘impresa appaltata e, in presenza di accertate e gravi inadempienze, agire a tutela dei diritti dei soci, i quali devono in tal senso  organizzarsi concordando una linea di azione.
Alla luce di quanto precede i soci, assistiti da un legale esperto, potrebbero revocare il mandato agli amministratori, eleggendone di nuovi (ciò se esiste una maggioranza di soci) ovvero agire in sede giudiziaria ordinaria ovvero in sede amministrativa (in quest’ultimo caso, inoltrando preventivamente un esposto alla Vigilanza sule Cooperativa, richiedendo l’ispezione straordinaria e, successivamente, l’eventuale commissariamento della Società).