Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’08/11/2021

Gentilissimo avvocato Cannavò, sono un consigliere di una cooperativa a contributo erariale con soci esclusivamente delle FF.AA. e Corpi di Polizia trasformatasi nel tempo da indivisa a mista. È deceduto un socio proprietario, vi sono eredi si, ma privi dei requisiti per divenire a loro volta soci perché non appartenenti alle categorie necessarie: il contributo trentacinquennale andrebbe distribuito suddiviso tra i soci annualmente, ma ci occorre chiarire come gestire le quote dei deceduti in assenza di subentro nella qualità di socio.
Il contributo erariale in conto capitale originariamente attribuito alla società, non ai singoli soci ed a tutt’oggi erogato annualmente va dato quota parte agli eredi designati dell’immobile anche se non soci?
Dobbiamo restituirlo al Provveditorato? Va suddiviso tra i restanti soci?
Va accantonato?
Occorre una delibera in deroga allo statuto (eventualmente subordinata all’avallo del Provveditorato) ed assegnare comunque il contributo agli eredi non soci?

Risposta al quesito:
Per quanto attiene ai requisiti occorre verificare se alla data del decesso del socio l’alloggio era stato già assegnato in uso e consegnato e se l’erede subentrante era il coniuge o altro familiare convivente.
Ciò in quanto potrebbe non essere necessario il requisito di appartenenza alla categoria prevista dalla legge di finanziamento.
Per quanto riguarda il contributo trentennale esso va correlato al socio o erede che ha sostenuto la spesa, sicché può procedersi al rimborso se i passaggi contabili sono regolarmente esposti in Bilancio.
Occorre, poi, verificare se gli alloggi sono stati assegnati in proprietà a una parte dei soci, mentre per altra parte restano indivisi.
In tal caso la Cooperativa può tentare di ottenere il provvedimento di assegnazione del contributo pro quota direttamente ai soci assegnatari in proprietà individuale e accollatari del mutuo.

Quesito dell’08/11/2021

Sono socia di una Cooperativa edilizia a.r.l. Ho firmato il preliminare con questa Cooperativa quando essa faceva solo da canale di vendita per conto di un costruttore terzo. Poi il costruttore ha avuto difficoltà economiche e la Cooperativa ha acquisito il terreno e il fabbricato, al punto in cui era arrivato, aprendo un mutuo. A noi soci disse che non sarebbe cambiato nulla, non avremmo dovuto pagare gli interessi di tale mutuo perché esisteva un accordo con il vecchio costruttore che se ne faceva carico (accordo mai ricevuto).
Dopo il termine lavori e atto di assegnazione eseguito la Cooperativa mi chiede, dopo alcuni mesi, a seguito dell’assemblea, i soldi relativi agli interessi del mutuo dal giorno del frazionamento al giorno della stipula. Circa 9 mesi, trascorsi non a causa mia, ma a causa del non completamento dello stabile e ottenimento dei documenti necessari alla stipula.
Come socia sono costretta a pagare (Nè sul preliminare nè sull’atto di assegnazione se ne faceva riferimento)?
Inoltre ogni anno la Cooperativa, a seguito dell’assemblea, chiedeva soldi per risanare le perdite del bilancio, tale quota è sempre dovuta ancora adesso (è dal 2016 che pago perdite)?
Da quello che ho capito rimarrò socia finché tutti i soci del palazzo in questione non hanno rogitato, se fosse così dovrò continuare a pagare queste perdite anche per l’anno prossimo se non chiudiamo prima? Specifico che tale Cooperativa non è attiva solo per l’edificio dove ho comprato io ma ha attualmente molti più soci e altri edifici in costruzione, quindi la Cooperativa non viene chiusa al termine di questa costruzione.

Risposta al quesito:
Il quesito merita l’approfondimento documentale, non essendo sufficienti i dati enunciati.
In ogni caso va precisato che nella Cooperative edilizie vige il principio generale secondo cui dopo la stipula dell’atto definitivo di assegnazione al socio non può essere richiesta alcuna integrazione di prezzo.
Il succitato principio, tuttavia, va temperato con lo stato di fatto alla data del rogito e con le esposizioni del Bilancio sociale approvato dall’assemblea e non opposto in giudizio.
Se, infatti, il costo di riferimento dovesse essere quello dell’alloggio al momento del rogito, gli eventuali lavori di completamento potrebbero non essere ricompresi nel prezzo pagato, se tale circostanza è desumibile espressamente o implicitamente dal tenore dell’atto.
Per quanto riguarda le spese generali, i soci restano obbligati al relativo versamento sino all’estinzione della Cooperativa, ma tale obbligo non sussiste se la Società prosegue con altri programmi costruttivi.
In tal caso, la Cooperativa potrebbe pretendere la quota parte delle spese prevedibili per l’estinzione e liberare il socio accettando la di lui domanda di recesso.
In ogni caso il socio obbligato ha diritto a verificare e sindacare i costi che danno origine alla perdita, la cui entità deve essere esclusivamente rapportata alle attività necessarie per le operazioni di liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese.

Quesito del 05/11/2021

Vorrei gentilmente chiedere un preventivo per quanto in oggetto.
La Coop. in questione ha terminato il lavoro di costruzione degli alloggi, ha effettuato gli atti di rogito e (sembra) non ci sono pendenze. Il presidente però è venuto a mancare due mesi fa e abbiamo necessità di eleggere un professionista come rappresentante legale che, insieme al commercialista, accompagni la Coop. alla liquidazione e poi alla chiusura quando le opere di urbanizzazione in cui è immersa la palazzina siano terminate (presumibilmente uno o due anni).

Risposta al quesito:
I professionisti dello Studio non assumono le funzioni gestorie della Cooperativa, ma svolgono esclusivamente le attività di assistenza giudiziale ed extragiudiziale consentite dalla Legge per gli iscritti all’Albo degli Avvocati.
In ragione di quanto precede, la Cooperativa dovrà eleggere i nuovi Amministratori, i quali potranno richiedere allo Studio le attività di assistenza, dopo avere illustrato la situazione della Società e avere approvato il progetto dei costi per le prevedibili prestazioni professionali.

Quesito del 03/11/2021

Sono il Legale rappresentante di una società cooperativa che si occupa di impianti. Sono subentrato all’ex Presidente e dopo vari controlli sono venuto a conoscenza che lo stesso aveva contratto un debito nei confronti di tre fornitori ordinando merce intestata alla Cooperativa, ma che in realtà non è mai arrivata alla stessa società e neanche gli utili derivanti.
Ad oggi un fornitore ha pignorato il conto corrente, l’unico che abbiamo e con il quale lavoriamo e paghiamo tasse stipendi e fornitori con la paralisi completa della società.
Possiamo opporci a questo pignoramento e sbloccare l’attività?

Risposta al quesito:
Occorre proporre l’opposizione all’esecuzione e, se sussistono ancora i termini anche l’opposizione agli atti esecutivi, ma è necessario esporre validi motivi che possano rendere inefficace la pretesa creditoria in base alla quale è stato eseguito il pignoramento.
Si rende, pertanto, necessario verificare se la merce non è stata consegnata per l’inadempienza dei fornitori ovvero se è giunta ad un destinatario diverso per volontà o responsabilità dell’ex presidente.
Nel primo caso si può formulare l’opposizione direttamente nei confronti dei fornitori procedenti, nel secondo caso si può solamente agire con l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex presidente (dopo avere accertato i presupposti).

Quesito del 03/11/2021

Gentile avvocato, la Cooperativa edilizia cui sono socio e consigliere del consiglio di amministrazione ha da tempo raggiunto lo scopo sociale e finalmente quest’anno, dopo lunghissime ed estenuanti trafile e problemi di varia natura, 11 soci su 14 abbiamo già stipulato il contratto di assegnazione in proprietà divisa di alloggio cooperativo presso uno studio notarile.
Nel frattempo altri due soci sarebbero in procinto di fare altrettanto. Rimarrebbe soltanto un socio in assegnazione provvisoria che non ha intenzione di fare alcunché.
Le chiedo: cosa dobbiamo fare per porre in liquidazione la Cooperativa?

Risposta al quesito:
Il “contratto mutualistico” va osservato da tutti i soci, i quali, anche in ragione del contratto sociale, devono stipulare il rogito notarile di assegnazione definitiva dell’alloggio.
Solamente dopo la stipula di tutti i contratti di assegnazione la Cooperativa può essere sottoposta alla procedura di estinzione e cancellazione dal Registro delle Imprese.
La Cooperativa può essere messa in Liquidazione volontaria anche se un alloggio non è stato ancora definitivamente assegnato e, in tal caso, il Liquidatore vi deve provvedere secondo legge.
In ogni caso il socio che rifiuti la stipula dell’atto può essere escluso per grave inadempienza con la conseguente decadenza dal diritto mutualistico.
In tal caso la Cooperativa può assumere un nuovo socio e richiedere al socio escluso il risarcimento dei danni per l’uso dell’immobile e il minore valore di mercato.
Se il socio rifiuta l’assegnazione definitiva in base alle eventuali contestazioni di inadempimento della Cooperativa, in tal caso occorre verificare la fondatezza degli addebiti e procedere conseguentemente.

Quesito del 29/10/2021

Spett.le Studio legale, volevo sapere se il Commissario liquidatore nominato dal M.I.S.E. per una Cooperativa edilizia che è stata chiusa con atto di autorità, può vendere appartamenti, garage e locali vari, nonostante il presidente della Coop. ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro tale provvedimento ed il Tar ancora non si è pronunciato.

Risposta al quesito:
La vendita degli alloggi realizzati da una Cooperativa in L.C.A. deve essere preventivamente autorizzata dall’Autorità di Vigilanza (MISE) con atto amministrativo, la cui esecutività non viene sospesa automaticamente con il ricorso al TAR.
Il ricorrente può chiedere la sospensiva dell’esecutività dell’atto amministrativo per i motivi specificatamente previsti dal Codice del processo amministrativo e spetta al TAR emettere il relativo provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Se, dunque, nel caso di specie non è stata inoltrata l’apposita istanza di sospensiva ovvero il Tribunale la ha rigettata, il provvedimento autorizzativo della vendita è efficace, sicché il Commissario Liquidatore deve procedere alla vendita all’asta degli alloggi.