Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 29/01/2022

Sono socio di una cooperativa edilizia che con molta probabilità essendo venuto meno lo scopo sociale si scioglierà entro quest’anno.
Tra le spese che la cooperativa ha affrontato sino ad oggi e che dovrà affrontare sino alla chiusura vi è naturalmente il compenso del professionista (commercialista) che segue la cooperativa.
Il mio quesito è: la cooperativa mensilmente dà al commercialista il compenso pattuito con lo stesso. Ma io chiedo, è cosa normale che lo stesso professionista (commercialista) oltre a tale compenso ogni volta che trasmette il bilancio emette altra fattura facendosi pagare per tale operazione?
Naturalmente tale operatività del professionista è stata da me accertata solo per la trasmissione del bilancio annuale passato. Il mio dubbio è che questo interessi altre operazioni.

Risposta al quesito:
Sarebbe utile verificare se la Cooperativa ha mai stipulato un contratto disciplinare per le prestazioni rese dal Commercialista.
In assenza di un tale contratto, il professionista può applicare le tariffe approvate per legge, le cui previsioni riguardano analiticamente tutte le attività compiute dal mandatario.
Occorre, pertanto, verificare se il professionista ecceda in qualche voce, perché in caso contrario è suo diritto richiedere il compenso per ogni prestazione eseguita.

Quesito del 28/01/2022

Sono un socio di una cooperativa edilizia di 13 villette sulla carta. Abbiamo versato un acconto di 11.000,00 euro per il contratto di preassegnazione della casa. Ma nei mesi successivi il progetto è cambiato per esigenze di mancanza di spazio e le villette sono state cambiate di planimetria e ridimensionate di giardino di parecchio, per me la differenza ora è di 70 Mq che mi mancano.
Non abbiamo mai avuto una conferma che eravamo soci con una lettera o una delibera e poi in questi mesi il CdA faceva cose ma noi sempre dopo lo sapevamo; non c’è dialogo non c’è fiducia non sappiamo ancora una sede fisica né i libri sociali e inoltre non abbiamo firmato nessun foglio di assegnazione della nuova villetta modificata assegnata.
Possiamo chiedere la rescissione e i soldi che abbiamo versato per giusta causa?

Risposta al quesito:
Il quesito riguarda il diritto di recesso dalla qualità di socio, che viene regolato oltre che dal codice civile anche dallo Statuto della società.
La volontà di recesso deve essere comunicata dal socio alla Cooperativa e opportunamente giustificata, anche in ragione delle disposizioni statutarie.
La Cooperativa può rigettare o accogliere il recesso.
Nel primo caso il socio deve proporre opposizione al Tribunale territorialmente competente prospettando le ragioni del recesso, chiedendo anche la condanna della Cooperativa alla restituzione degli acconti versati sul prezzo di cessione dell’alloggio.
Con il medesimo giudizio il socio può anche chiedere il risarcimento del danno se sussistono i relativi presupposti.
Nel secondo caso, il socio ha diritto al rimborso degli importi versati in acconto prezzo, che devono essere eseguiti nei termini previsti nello Statuto (normalmente entro 180 giorni successivi all’approvazione del Bilancio relativo all’anno in cui si è determinato il recesso).

Quesito del 28/01/2022

La cooperativa, in caso di immobile in costruzione, può addebitarmi il costo della fideiussione che deve fornirmi a garanzia dei miei acconti sul prezzo dell’immobile o chiedermi di pagare interessi del 5% nel caso di pagamento totale al rogito (al netto della caparra)?

Risposta al quesito:
La Cooperativa gestisce le risorse rese disponibili dai soci, sicché se la gestione è corretta tutti i costi devono essere pro quota coperti dai soci medesimi, ivi compresi quelli relativi alla polizza fideiussoria.
Il quesito sugli ”interessi” non è chiaro in quanto non si comprende quale sia la qualificazione giuridica, cioè se siano interessi sul mutuo ovvero sui ritardati pagamenti.
Si può osservare che la Cooperativa a scopo mutualistico non può lucrare richiedendo ai soci importi che non siano relativi ai costi da coprire.
Nel caso di interessi per ritardati pagamenti occorre che la relativa imposizione sia preventivamente deliberata dall’assemblea, che venga applicata in tutti i casi di ritardo attribuibili ai soci, che il tasso non sia superiore a quello legale e sia, comunque, finalizzato a ricavi lucrativi.

Quesito del 26/01/2022

Una cooperativa edilizia è stata condannata in primo grado al pagamento del risarcimento danno oltre spese legali a favore del socio assegnatario dell’alloggio per vizi ex art. 1669 c.c.. La somma è stata richiesta con formale messa in mora ma la Cooperativa non vuole provvedere.
La successiva azione esecutiva nei confronti di chi va effettuata?
I soci rispondono del debito?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i soci rispondono esclusivamente della quota sociale.
Il predetto principio di diritto può essere superato solamente se sussiste in atti un deliberato assembleare valido, con cui i soci hanno assunto l’accollo di uno o più specifici debiti della Società.
Occorre poi verificare se la Cooperativa ha assegnato gli alloggi ai soci imponendo l’ipoteca relativa all’esposizione debitoria, poiché in tal caso gli stessi risponderebbero in proprio del debito verso il socio receduto.
Quest’ultimo può anche valutare di agire verso gli amministratori con l’azione di responsabilità di cui all’art. 2395 c.c., qualora siano riscontrabili gravi inadempienze gestionali che hanno arrecato il danno per il mancato rimborso delle quote versate dal receduto.

Quesito del 17/01/2022

Sono socia di cooperativa edilizia, ho versato 50.000,00 Euro all’ingresso per l’acquisto del terreno dove costruire le case.
Il progetto si è interrotto senza costruire, ho dichiarato il recesso dalla cooperativa e chiesto il rimborso. La cooperativa è però in debito con la banca di 170.000,00 Euro (in capo ad alcuni soci soltanto).
Come faccio a recuperare i miei soldi? Se la banca vendesse il terreno ipotecato, è creditrice prima lei o posso prima io avere il rimborso?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare se il recesso proposto dal socio è stato accolto dalla Cooperativa ovvero rigettato.
Se il recesso si è compiuto il socio receduto ha diritto al rimborso di quanto versato a titolo di acconto sul prezzo di cessione del costruendo alloggio.
Il socio può tutelarsi agendo in giudizio contro la Cooperativa, previo approfondito esame della sussistenza dei presupposti di diritto, primo fra tutti quello riguardante il perfezionamento del recesso.
Occorre, inoltre, verificare la capienza economica della Cooperativa, posto che potrebbe sopraggiungere l’insolvenza, i cui effetti vanificherebbero le ipotesi di recupero del credito da parte del socio.
Quest’ultimo, infatti, sarebbe titolare di un credito chirografario che verrebbe soddisfatto solo dopo i crediti prededucibili e i crediti privilegiati, tra cui quelli ipotecari dell’Istituto di credito.
Al socio insoddisfatto non resterebbe che l’eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori, qualora ci fossero gravi inadempienze gestionali a loro imputabili.

Quesito del 14/01/2022

Presidente di Cooperativa Edilizia a r.l., alloggi già assegnati, Cooperativa cessata nel 2015, il Comune di Palermo effettua il fermo amministrativo sulla mia personale vettura per Imu 2004/2005 non pagata per le parti comuni. Poteva farlo?

Risposta al quesito:
Il quesito verte sull’identificazione dei soggetti passivi IMU e sulla prescrizione del diritto alla riscossione coattiva dell’imposta.
Premesso che l’IMU sulle parti comuni dell’edificio, se munite di autonoma rendita catastale, è dovuta dal Condominio e, quindi, ripartita tra i condomini in proporzione alle rispettive quote millesimali, nel caso delle Cooperative occorre distinguerne la natura (a proprietà indivisa o divisa, potendosi solo per queste ultime formare il Condominio successivamente ai rogiti notarili e sempre a patto che la Cooperativa non si riservi la proprietà degli spazi comuni).
Nel caso di specie, sembra si tratti di una Cooperativa a proprietà divisa che dopo aver assegnato gli alloggi in proprietà ai soci sia stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Ciò posto, occorrerà intanto valutare se nelle annualità in questione sussisteva o meno il Condominio.
In caso negativo il debito sarebbe rimasto in capo alla Società e, successivamente all’estinzione della stessa, si sarebbe trasferito su ciascuno dei soci nei limiti della quota di attivo finale di liquidazione percepita. L’Ente locale rimasto eventualmente insoddisfatto potrebbe, comunque, agire nei confronti degli ultimi amministratori al fine di accertare se vi siano state responsabilità per aver proceduto alla cancellazione della Cooperativa senza aver prima onorato il debito di imposta.
In ogni caso, indipendentemente dalla corretta o meno individuazione del soggetto destinatario della pretesa fiscale, dovrà essere verificato il rispetto da parte dell’Ente creditore del termine quinquennale di prescrizione. Pertanto, il fermo dell’autoveicolo, quale atto cautelare finalizzato all’esecuzione forzata, può essere effettuato non oltre cinque anni dopo l’ultimo atto interruttivo (notifica della cartella, formale messa in mora, preavviso di fermo).
Qualora il suddetto termine non sia stato rispettato, il contribuente potrà proporre alla Commissione tributaria provinciale il ricorso avverso l’atto cautelare, che secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza non soggiace ad alcun termine di decadenza.