Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’11/02/2021

Mi sono dimessa come socia di cooperativa a proprietà indivisa all’inizio – poi divisa con cambio statuto – nel 2014, poiché dovevo recuperare la quota versata nel 2004 (ben 23500 euro), ho smesso di pagare il canone di godimento dal mese di giugno 2014 sino a febbraio 2015 (mese in cui ho consegnato le chiavi dell’immobile), la cooperativa non mi ha mai contestato il mancato pagamento; adesso, febbraio 2021, mi avvisano che l’immobile è stato venduto e vogliono restituirmi la quota (con interessi calcolati in maniera ridicola) sottraendo i canoni non pagati all’epoca. Possono farlo trascorsi i 5 anni?
Sono considerati affitti e quindi equiparabili o altro, per cui devono trascorrere 10 anni prima della decadenza?

Risposta al quesito:
Il credito della Cooperativa sarebbe prescritto sia in ragione della equipollenza con i canoni locativi, sia per la prescrizione quinquennale dei rapporti sociali.
Nel caso di specie, tuttavia, la Cooperativa ha rilevato la compensazione tra i due reciproci crediti, coesistenti in data antecedente la cessazione del rapporto sociale e mutualistico, sicché la decurtazione dei crediti locatizi si appalesa corretta ai sensi dell’art. 1242 c.c..

Quesito del 09/02/2021

Egregio avvocato sono proprietario di un terreno espropriato su cui sono state realizzate delle abitazioni, con una sentenza del Tar che condanna Comune e Cooperativa al pagamento del valore venale del terreno ed al risarcimento del danno, vorrei sapere se si può agire nei confronti dei singoli soci-proprietari della Cooperativa, essendo la cooperativa a r.l..

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono a responsabilità limitata, sicché rispondono delle loro obbligazioni esclusivamente con il patrimonio sociale.
Nel caso di specie, se la Cooperativa è incapiente, per avere assegnato gli alloggi ai soci si prospettano tre percorsi alternativi:
1) Verificare se nell’atto pubblico di assegnazione, i soci si sono accollati pro quota l’obbligazione degli oneri espropriativi. In caso affermativo, l’espropriato può agire direttamente contro il socio per la quota dallo stesso accollata;
2) Sul presupposto che il giudizio espropriativo era già pendente alla data delle assegnazioni degli alloggi, gli amministratori si sono resi responsabili della dismissione patrimoniale, essendo la Società rimasta incapiente verso il creditore espropriato, sicché quest’ultimo può agire a titolo risarcitorio contro gli amministratori medesimi, mediante lazione specifica prevista dal codice civile;
3) Nella Convenzione stipulata ex art. 35 L.865/71 è previsto che il Comune venga rimborsato dalla Cooperativa di quanto dallo stesso pagato a titolo di indennità di esproprio.
Poiché la succitata indennità rappresenta il Canone concessorio del terreno, il Comune può agire contro ciascun socio per ottenere il pagamento di quanto dallo stesso dovuto pro quota.
Su tale presupposto, l’espropriato può agire contro il Comune e surrogandosi all’Ente medesimo contro ciascun socio debitore.

Quesito del 05/02/2021

A luglio 2020 sono entrato a far parte di una cooperativa edilizia per l’assegnazione di una unità abitativa in un complesso di tre villette bifamiliari. Prima di stipulare il contratto ho fatto un sopralluogo al cantiere e mi è stata data una planimetria dell’immobile, planimetria allegata al capitolato sintetico che fa parte del contratto.
Andando sul cantiere in momenti successivi, mi sono accorto di alcune irregolarità rispetto a quanto consegnatomi, come ad esempio la modifica del sistema dei discendenti pluviali, la modifica della scala esterna che ha comportato anche un forte impatto sulla porta finestra di una stanza (si è reso necessario modificare la persiana della porta finestra montando una persiana a due ante a libretto estremamente scomode al posto della persiana a due ante con apertura standard prevista nel progetto) e il fatto che la scala stessa scarichi l’acqua piovana davanti alla porta finestra. Insospettitomi ho chiesto l’accesso al capitolato depositato al Comune e si evince che ci sono state anche alcune modifiche come ad esempio pluviali in rame sostituiti, predisposizione antifurto non realizzata, caldaia termica da 30kw invece dei 24kw indicati nel capitolato sintetico e altre cose su cui non mi dilungo.
Ho fatto notare la cosa al DL che per tutta risposta mi detto che come DL può decidere come meglio crede e a suo insindacabile giudizio, che ho concordato alcune modifiche con il costruttore e non con lui (anche se nel prospetto del documento in cui chiedo la realizzazione di alcune modifiche c’è il suo nome, ad onor del vero senza firma), per cui non ne vuole sapere che ad esempio due persiane non si possano aprire correttamente e si sovrappongano, piuttosto che una persiana a tre ante che non segue la simmetria delle facciate (secondo lui la simmetria è rispettata a persiana chiusa).
Personalmente sono convinto che anche se il DL non è direttamente a conoscenza di eventuali richieste, nel suo lavoro di sorveglianza e controllo del cantiere se ne sarebbe dovuto accorgere da solo e chiedere spiegazioni alla ditta di cosa stava realizzando e non dirmi che non ne sa nulla e che non ne risponde della realizzazione ad opera d’arte. Ne ho anche parlato con l’amministratore della cooperativa e mi è stato risposto che come socio non posso fare molto, perché agirei in qualche modo anche contro me stesso, che le modifiche erano già state effettuate prima della stipula del contratto e concordate con i soci che avevano acquistato casa prima di me, ma che non erano state riportate nella planimetria che mi è stata consegnata.
Dato che mi sembra di essere preso in giro da più parti, come mi devo comportare per far valere le mie ragioni? Mi scuso per la lunghezza del messaggio e La ringrazio ancora per la Sua professionalità e disponibilità.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se le difformità riscontrate siano rilevabili dagli atti stipulati dal socio prenotatario ai fini contrattuali (planimetria firmata dalle parti); in assenza del succitato supporto probatorio, tutta la vicenda è riconducibile al progetto e alle relative varianti che sarebbero state approvate dai soci receduti.
In tal caso, dunque, è necessario chiedere alla Cooperativa l’atto di approvazione e in assenza il socio danneggiato può agire giudizialmente contro la medesima Società, per ottenere la riduzione di prezzo in proporzione al danno subito, commisurato alla rilevanza oggettiva della difformità.
Il DL è responsabile se le difformità sono riconducibili alla di lui negligenza (le modifiche potrebbero essere state autorizzate dalla Cooperativa).

Quesito del 02/02/2021

Sono socio di cooperativa in diritto di proprietà; vorrei sapere se, per quanto in oggetto, oltre alla restituzione delle quote versate alla coop potrei pretendere anche il rimborso della parte di mutuo già frazionata.

Risposta al quesito:
La risposta è affermativa, se, come sembra, le rate pagate hanno proporzionalmente estinto la quota del mutuo, che costituisce parte del prezzo dell’alloggio, certamente non addebitabile al socio receduto, il quale non ha ricevuto l’alloggio.

Quesito dell’01/02/2021

Faccio parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa. Il quesito che Le pongo è in merito agli interessi passivi che gravano sugli alloggi. Il mutuo edilizio della banca è attivo dal 2017, ad un socio subentrato nel 2018 sono stati addebitati (come costi dell’appartamento) anche gli interessi passivi relativi al 2017. Ad oggi che ci avviciniamo al rogito il socio in questione recrimina il versamento effettuato in passato dicendo che quegli interessi (essendo lui socio dal 2018) non gli erano dovuti.
Precisando che: il precedente socio non aveva versato gli importi necessari per partire con la costruzione, né tantomeno gli interessi passivi che non ha detratto dalla sua dichiarazione dei redditi; la persona che gestisce la cooperativa ha comunque detto che gli interessi passivi del 2017 spettano al socio entrante specificando inoltre che in questa fase i soci sono prenotatari dell’alloggio e non assegnatari.
Chi ha ragione? Il socio o la gestione della cooperativa?
Consideri anche il fatto che il socio uscente è stato mandato via dalla cooperativa in quanto socio non pagante delle quote per acconto di costruzione.

Risposta al quesito:
L’esclusione del socio è argomento che non riguarda la risposta al quesito, in quanto incentrato sull’addebito degli interessi inerenti al Mutuo fruito dalla Cooperativa per la realizzazione costruttiva.
Si tratta, evidentemente, degli interessi di preammortamento, sostenuti dalla Cooperativa fino al completamento degli alloggi e la conseguente messa in ammortamento del Mutuo.
I predetti interessi, dunque, sono strettamente connessi al costo dell’alloggio, in quanto oneri finanziari derivanti dalle erogazioni del mutuo, la cui provvista è impiegata per la copertura dei costi di costruzione.
Alla luce di quanto precede il socio assegnatario, anche se subentrante, deve sopportare tutti i costi dell’alloggio, anche quelli finanziari relativi agli interessi di preammortamento.

Quesito del 29/01/2021

Gentilissimo Studio legale Cannavò, sono una socia di una cooperativa edilizia, nella quale all’interno dei propri terreni vi sono strisce di terra che sono state frazionate agli alloggi confinanti tramite un’assemblea del consiglio di cooperativa.
Uno di questi terreni è stato frazionato ad un socio, che ricopre anche la carica di presidente, che però possiede alloggio su altro terreno, in quanto la cooperativa sorge su due lotti non confinanti.
Mi chiedo questa procedura può essere stata fatta senza renderne conto ai soci? Poteva frazionare a lui medesimo una striscia di terreno non confinante con il suo alloggio?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare i poteri conferiti dallo Statuto al CdA, tenuto conto che, nel caso di specie, non si tratta di assegnazione di terreno di pertinenza dell’alloggio, ma di un bene autonomo ricompreso nel patrimonio attivo della Cooperativa.
Ciò posto è probabile che ci sia un deliberato assembleare autorizzativo all’assegnazione dei terreni, sicché occorre verificarne il contenuto per rilevare se l’assegnazione di che trattasi vi rientra.
Se, poi, esiste solamente un deliberato consiliare, occorre verificare le modalità di assunzione, stante il conflitto di interessi determinato dalla identità tra l’assegnatario e il presidente dell’organo.
Alla luce di tutte le succitate verifiche si potrà valutare la legittimità dell’operazione.