Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 18/01/2021

Ho diretto i lavori di costruzione di n° 23 alloggi sociali per conto di una cooperativa edilizia (costituita nel 1979). I lavori sono stati chiusi, e collaudati, nel 2003. Il saldo della mia parcella, attraverso pretesti vari, non è mai avvenuto per cui mi sono rivolto al Tribunale ottenendo decreto ingiuntivo. La cooperativa è ricorsa in appello e nel 2018 è uscita la Sentenza d’appello a me favorevole con condanna anche alle spese legali per la cooperativa.
Alcuni soci hanno versato una quota ritenuta a loro dire congrua (?) mentre la maggioranza dei soci ha fatto orecchie da mercante puntando sul fatto che la cooperativa (a proprietà divisa) non possiede alcun bene attaccabile e che l’attuale legge non consente di attaccare i beni personali dei singoli soci.
Credo sia una grande ingiustizia oltre che una beffa gigantesca che dovrei subire dopo 16 anni di cause e due Sentenze favorevoli.
Quale è il Suo parere in merito? Sarebbe disposto ad assistermi qualora Lei vedesse una soluzione percorribile (ovviamente a pagamento)?

Risposta al quesito:
Sussiste certamente la responsabilità personale degli amministratori, i quali hanno assegnato gli alloggi ai soci, quindi dismettendo il patrimonio sociale senza preventivamente rispettare il credito pregresso (ancorché sub iudice). Occorre, inoltre, verificare se nell’atto di assegnazione a ciascun socio è previsto un accollo generale per debiti futuri.
In entrambi i casi si può procedere in danno di tutti componenti del Consiglio di Amministrazione.

Quesito del 13/01/2021

Sono proprietario di un appartamento costruito da una cooperativa come in oggetto riportata inizialmente indivisa, poi passata divisa e alla fine nel 2014 proprietario con atto notarile, nello stesso atto contestualmente all’acquisizione della titolarità di proprietario sono stato dichiarato non più appartenenti alla stessa e quindi ho perso la titolarità di socio (cito testualmente),
Il problema che volevo esporLe riguarda il contributo che percepiamo in quanto la società che gestisce la cooperativa dice che non può dividerlo per quota pro capite, ma lo riceve lei sul conto della cooperativa di cui non sono più socio e quando gli fa comodo bonifica la quota parte togliendoci ulteriori spese di tenuta conto ecc.
La domanda che volevo porLe è la seguente: è impossibile come dice la società avere il contributo dall’ente erogatore direttamente ai singoli proprietari? Nemmeno farcelo accreditare sul conto del condominio in modo da togliere ogni cordone ombelicale con codesta società che fa solo i comodi suoi?
La ringrazio per la risposta e ove fosse positiva La renderò partecipe ai restanti soci per intraprendere le azioni necessarie magari con l’aiuto del Suo Studio.

Risposta al quesito:
Il contributo pubblico è diretto alla Cooperativa, sicché non è possibile che l’Ente erogatore lo accrediti direttamente ai singoli assegnatari degli alloggi, maggiormente in quanto non più soci (la cooperativa non potrebbe erogare pro quota ai non soci).

Quesito del 12/01/2021

Sono un presidente di una società cooperativa. Abbiamo acquistato un appezzamento di terreno per costruire 8 unità abitative però l’operazione non è andata a buon fine perché il proprietario ha venduto il terreno dopo aver fatto preliminare con noi. Stiamo in causa con il proprietario però nel frattempo l’ingegnere che ha fatto il progetto vuole essere pagato anche se accordi non erano questi (per iscritto).
La domanda è: se dovessimo perdere la causa con l’ingegnere e quindi dover pagare la parcella, premesso che la società cooperativa rimane in liquidazione perché non opera più e non ci sono soldi sul conto corrente, io ne risponderei con il mio patrimonio oppure solo limitatamente al conto corrente (liquidità) della cooperativa?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è una Società a responsabilità limitata, sicché per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
Gli amministratori rispondono personalmente nel caso in cui dismettano il patrimonio sociale in danno dei creditori.
Nel caso di specie, non sembrano esserci i presupposti per la responsabilità patrimoniale degli amministratori, se hanno agito con diligenza.
In tal senso occorre verificare se al momento del conferimento dell’incarico professionale la Cooperativa aveva già acquisito la provvista finanziaria per l’acquisto del terreno e a seguito della risoluzione del preliminare gli amministratori hanno eseguito i rimborsi.
Tale comportamento può costituire presupposto di responsabilità.

Quesito dell’11/01/2021

Sono un socio di una cooperativa di trasporto (persone e cose). Nella nostra cooperativa ci sono un paio di soci che nell’assegnazione del lavoro sono sempre avvantaggiati ottenendo più lavoro rispetto ad altri soci.
È regolare una cosa simile? Se è no cosa si può fare?

Risposta al quesito:
Nelle cooperative di produzione e lavoro (tra le quali quelle di trasporto) lo scopo mutualistico è rappresentato dal rapporto di scambio tra i soci che mettono a disposizione le proprie prestazioni professionali e la Società che fornisce la relativa retribuzione.
Come in tutte le tipologie di Cooperative, anche in quelle di produzione e lavoro vige il principio di parità di trattamento tra i soci previsto dall’art. 2516 del codice civile, che comporta il dovere per l’Organo amministrativo di fornire all’intera compagine le medesime occasioni di lavoro e di corrispondere la retribuzione nella stessa misura. Quanto precede vale, tuttavia, esclusivamente nell’ipotesi dei soci che abbiano eguale qualifica lavorativa.
Nel caso di specie, pertanto, occorrerà valutare, attraverso l’adeguato esame della documentazione probatoria, se nell’attribuzione delle commesse da parte degli amministratori, si siano effettivamente verificate circostanze tali da eludere l’anzidetto principio di parità di trattamento tra i soci.
In tale ipotesi, i soci danneggiati (in quanto ingiustificatamente privati dei benefici scaturenti dal rapporto mutualistico) potrebbero agire nei confronti degli attuali amministratori sia in via amministrativa, al fine di sollecitarne la sostituzione, sia in via giudiziaria, attraverso l’azione di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno subito.

Quesito del 10/01/2021

Sono socio di una cooperativa a r.l., a proprietà divisa, formata da 12 soci, fondata nel 2000. Nel marzo 2018, sono stati assegnati ai soci, con atto notarile, 10 alloggi. Gli altri due non sono stati assegnati, per volontà dei soci stessi, versione riferita dal presidente?!
La cooperativa per costruire, ha stipulato un mutuo ordinario con la banca. La banca ha regolarmente frazionato il mutuo ed accollato ai soci destinatari, i quali hanno provveduto ad accollarsi la propria quota. La cooperativa non ha debiti, ed undici soci vi abitano.
Infine, si può affermare, che lo scopo sociale sia stato raggiunto, per cui è inspiegabile, perché non si mette in liquidazione?! A statuto la cooperativa è scaduta il 31 dicembre 2020. Praticamente la cooperativa è ferma da marzo 2018.
Se il cda non dovesse procedere per la liquidazione, io socio assegnatario, posso, per legge, chiedere, visto che i motivi dovrebbero sussistere, il recesso?

Risposta al quesito:
Alla luce di quanto esposto la Cooperativa ha perso la sua personalità e capacità giuridica essendo scaduto il contratto sociale. In tal caso, al fine di esonerarsi da ogni responsabilità ipotizzabile (anche se la Società è a responsabilità limitata potrebbe ipotizzarsi una successione con i soci vincolati da una società di fatto) il socio dovrebbe inviare l’invito al cda per la liquidazione volontaria con contestuale richiesta di scioglimento coatto alla Vigilanza (MISE o Assessorato per le Regioni a Statuto speciale).

Quesito del 09/01/2021

Gent.mo avvocato, nel ringraziarLa per il servizio importante che offre il Suo Studio, espongo il seguente quesito: una coop. edilizia a.r.l. con diversi piani sociali da completare e molti contenziosi in atto, non informa più da circa un anno i soci, oltretutto non è stata nemmeno convocata assemblea ordinaria per discussione del bilancio 2019.
Come può agire un socio (anche se ha già ottenuto l’assegnazione attraverso atto notarile) per tutelarsi da eventuali ulteriori richieste di denaro?

Risposta al quesito:
La stipula dell’atto notarile e la contestuale pendenza dei lavori di finitura di altri immobili lascia supporre una alternativa: che la Cooperativa abbia altri programmi costruttivi ovvero che i lavori in corso attengano all’unico programma non ancora ultimato.
Nel primo caso, qualora non ci siano pendenze o controversie incombenti sul programma ultimato, il socio assegnatario in via definitiva può chiedere di recedere dichiarando la disponibilità a versare l’importo pro quota delle spese prevedibili per l’estinzione della Società (atto notarile, Liquidatore, diritti di cancelleria etc..).
Nel secondo caso il socio deve, comunque, attendere il completamento del programma costruttivo che ricomprende l’alloggio di cui è assegnatario.
In tale ipotesi il socio è obbligato a contribuire per le spese generali sino all’estinzione della Società.