Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 10/01/2020

Sono socio di una cooperativa edilizia scarl, a proprietà divisa, che ha già assegnato gli alloggi e frazionato il mutuo cooperativo e accollato ai soci, il 31/12/20 scade da statuto il tempo della cooperativa, si può confermare lo scioglimento della cooperativa?
Inoltre in ogni caso avendo raggiunto lo scopo sociale il socio può dare le dimissioni, visto che non esistono più quote da vendere e circa nove soci su dodici vogliono dare le dimissioni?
Il presidente può rassegnare le sue dimissioni senza comunicarle ai soci? Inoltre, la cooperativa dopo l’assegnazione degli alloggi è stata inspiegabilmente ferma per due anni.

Risposta al quesito:
La Cooperativa può anche sciogliersi indipendentemente dalla pendenza del mutuo e ciò accade normalmente con l’accollo pro quota del mutuo individuale da parte di ciascun socio assegnatario.
I soci che hanno ricevuto la prestazione mutualistica (assegnazione degli alloggi) restano obbligati a contribuire a tutte le spese necessarie per la liquidazione e l’estinzione della Società.
Il presidente che rassegna le dimissioni resta obbligato e responsabile per tutti gli atti sociali, compiuti o omessi, sino alla elezione del nuovo membro del CdA.. Il presidente che si dimette, infatti, rassegna le dimissioni comunicandole al Consiglio, i cui membri, sono obbligati a convocare l’assemblea dei soci per l’elezione delle cariche sociali.
Se la carica di presidente avviene per elezione interna al Consiglio, i membri rimasti in carica possono cooptare il consigliere mancante (a seguito delle dimissioni del presidente), il quale resta in carica fino alla prossima assemblea che deve contenere il rinnovo delle cariche sociali.
Se la Cooperativa è rimasta “ferma” per due anni e non ha provveduto al deposito dei Bilanci sociali può essere sciolta con atto dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Gli amministratori sono responsabili degli atti compiuti ovvero omessi nel periodo della mancata ricostituzione delle cariche sociali.

Quesito del 07/01/2020

Riprendo la risposta del 23.12.19 relativa ad un recesso con Racc A/r del 13.0.2005 a norma di legge e di statuto non riscontrata e perfezionata per ‘condizione lasso di tempo’ che successivamente veniva formalizzata con tutti i recessi da CdA in carica con delibera del 12.04.2010 a seguito dell’assegnazione degli alloggi ritenendo raggiunto lo scopo sociale e mutualistico.
Il CdA attuale con delibera del 13.02.2016 in virtù art.2473 c.c. revoca la precedente delibera per illeggitimità ai sensi dell’art. 2516 c.c. (l’impugnazione non dovrebbe essere fatta con atto di citazione al Tribunale entro 3 mesi? Per il recesso rigettato vale il principio della prescrizione quinquennale per l’accoglimento dell’istanza?)
Il CdA ritiene che ad oggi diverse fattispecie fanno capo alla Coop che comportano il mancato raggiungimento dello scopo mutualistico: questioni relative a contratti di finanziamento di mutui non interamente frazionati che hanno creato posizioni debitorie e creditorie rispetto ai soci; situazione della Cooperativa in merito a debiti giuridici (ICI, IVA, cons. bonifica e debiti privati; alcune proprietà di beni immobili, posti auto, privi di variazioni catastali, terreni rimasti edificabili e seminativi per carenze su concessioni edilizie comunali.
Le questioni suddette con altre relativi a Bilanci mancanti furono evidenziate in un Verbale Ispettivo del MISE del 03.062009 che portò ad un commissariamento chiuso poi in ‘bonis‘ il 13.07.2015.
Tutte le problematiche in capo alla Cooperativa non risultano ancora definite ma aggravate, soci con differenti posizioni debitorie o creditori, incombenze di ipoteche da cancellare debiti sopravvenuti, cause passate in giudicato ed in corso, elementi fattuali che impediscono per legge di ritenere tutt’altro che concluso il rapporto sociale e mutualistico con l’avvenuta assegnazione degli alloggi e le richieste di recesso vincolando i soci assegnatari fino allo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.
Per quanto argomentato ad oggi la soluzione sembra di difficile sia per l’elevato numero dei soci (ca. 170) e per l’eccessivo ritardo nella messa in liquidazione ordinaria della Cooperativa anche per motivi riconducibili ad anomalie di tipo strutturale ed organizzativo.
E’ possibile richiedere in qualità di socio al MISE un ulteriore accertamento per l’apertura se esistono i presupposti di una liquidazione coatta Amministrativa?

Risposta al quesito:
L’art. 2545 septiesdecies del codice civile dispone che le Cooperative possano essere sciolte con atto dell’Autorità di Vigilanza (MISE) se non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale.
Se nel caso di specie, come sembra, ricorrono i presupposti della predetta norma, uno o più soci interessati possono formulare l’esposto circostanziato al Dipartimento Vigilanza sulle Cooperative Divisione 5 presso il MISE per sollecitare l’ispezione straordinaria per i relativi accertamenti amministrativi.
A seguito delle risultanze ispettive, l’Autorità di vigilanza può disporre il Commissariamento ovvero la Liquidazione coatta amministrativa ai sensi della L.220/2002.
Nella formulazione dell’esposto il socio deve descrivere dettagliatamente e comprensibilmente i fatti illeciti e le violazioni gestionali imputabili agli amministratori, in modo da indurre l’Ufficio ad assumere i provvedimenti necessari.
Il socio, inoltre, deve richiedere di essere sentito dagli Ispettori per esporre direttamente le lamentele.

Quesito del 29/12/2019

Sono socio di una cooperativa edilizia scarl, che due anni fa, ha assegnato gli alloggi e frazionato e accollato il mutuo cooperativo e praticamente è stata ferma da circa due anni, per questo motivo ho dato le dimissioni da socio in quanto ho raggiunto lo scopo sociale.
Nel frattempo il presidente ha dato le dimissioni e arbitrariamente mi ha respinto le dimissioni (lo statuto prevede che il rigetto delle dimissioni vengano respinte dal cda).
La cooperativa da statuto scade il 31 /12/2020, i soci possono scioglierla?

Risposta al quesito:
Nel caso in cui la Cooperativa abbia raggiunto lo scopo sociale, l’assemblea dei soci deve deliberare la Liquidazione volontaria e nominare il Liquidatore che provvede a tutte le operazioni di “azzeramento” del Patrimonio sociale.
Tutti i soci i quali hanno ricevuto la prestazione mutualistica (assegnazione alloggio) sono obbligati alla contribuzione di tutte le spese generali per la Liquidazione della Società e fino all’estinzione.
Nel caso di specie, a seguito delle dimissioni del presidente, l’assemblea dei soci può procedere direttamente alla Liquidazione volontaria.

Quesito del 28/12/2019

Sono legale rappresentante di una società cooperativa a.r.l., il mio quesito è il seguente: se la società chiude o fallisce chi paga eventuali debiti?

Risposta al quesito:
Le Società Cooperative sono a responsabilità limitata, cioè rispondono per i debiti esclusivamente con il patrimonio sociale.
Se il predetto patrimonio risulta insufficiente, le Cooperative sono soggette al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.
Le succitate Procedure Concorsuali sono regolate da norme che tutelano i creditori, sicchè il Curatore o il Commissario Liquidatore devono recuperare l’attivo sociale nei limiti consentiti dalla legge.
Tra le varie azioni di recupero ci sono quelle che riguardano i versamenti non eseguiti dai soci in base a deliberati assembleari approvati e non opposti , le azioni di responsabilità verso ex amministratori e sindaci qualora abbiano compiuto atti dolosi o colposi che hanno depauperato il capitale sociale.
Gli amministratori, inoltre, rispondono dei mancati versamenti di natura fiscale o previdenziale se hanno disatteso la relativa normativa o hanno posposto i relativi pagamenti a favore di altri creditori.
Esistono, poi, le norme penali che, in caso di insolvenza, sanzionano gli amministratori che dissipano o distraggono il Patrimonio sociale ovvero rendono impossibile la ricostruzione della contabilità (rispettivamente bancarotta fraudolenta, bancarotta per distrazione, bancarotta  semplice).

Quesito del 27/12/2019

Il 6 settembre scorso ho stipulato regolare atto notarile per l’acquisto di una villa bifamiliare in cooperativa, quest’ultima è stata costituita circa 12 anni fa mentre io sono subentrato pochi giorni prima di firmare il contratto, in quanto un socio assegnatario era stato estromesso dalla cooperativa nel 2017. Per subentrare ho firmato un preliminare di subentro in cui la parte venditrice dichiara: “La parte promittente venditrice dichiara e garantisce che quanto promesso in vendita è di sua esclusiva proprietà e nella sua piena disponibilità, franco e libero da pesi, oneri pregressi, diritti di terzi, imposte e tasse arretrate a qualsiasi titolo dovute, ad eccezione dell’ipoteca , a garanzia del finanziamento fondiario, ai rogiti del notaio”.
In data odierna mi è arrivata una raccomandata da un avvocato in cui si asserisce che il socio estromesso vantava nei confronti della cooperativa un credito di 50000 euro di ratei versati, nella stessa l’avvocato asserisce pure che io ero a conoscenza di tale debito che gravava sulla cooperativa (quando io sono subentrato 2 anni dopo la sua estromissione) e che se la cooperativa (o io) non adempie al suo dovere verrà impugnato il mio atto rendendolo nullo.
Mi chiedo, ha un fondamento giuridico quanto asserito dal avvocato, cosa rischio io in prima persona?

Risposta al quesito:
Il socio receduto ha un credito nei confronti della Cooperativa e può rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.
Se il rogito di assegnazione è regolarmente stipulato, cioè esente da accordi dolosi e il prezzo è conforme al valore normale dell’immobile, nessuna azione può essere intentata contro l’acquirente assegnatario.
L’azione revocatoria , infatti, presuppone l’accordo fraudolento e il prezzo ridotto rispetto al valore di mercato, sicché in assenza di tali circostanze non può essere intentata.
Alla luce di quanto precede è conveniente che l’assegnatario riscontri l’intimazione del legale rilevando di non avere mai avuto conoscenza del credito del socio receduto e , soprattutto , di avere versato alla Cooperativa il prezzo ordinario di assegnazione.

Quesito del 20/12/2019

Gentile avvocato, sono socio di una coop edilizia a proprietà divisa. Gli immobili sono stati tutti assegnati ai soci. L’ultimo immobile assegnato ad un socio è gravato da n. 2 ipoteche di due creditori sociali.
La società è stata posta in liquidazione e l’amministratore non ha posto in essere nessun atto per ripianare il debito ed estinguere le ipoteche. Il socio proprietario dell’immobile gravato da ipoteca ha citato la società cooperativa e tutti i soci dinanzi ad un collegio arbitrale per sentirci condannare al pagamento in solido dei debiti sociali per cui sono state iscritte le ipoteche.
L’amministratore, oggi liquidatore, va incontro a delle responsabilità per non avere ripianato il debito? I soci possono essere chiamati a rispondere di tali debiti?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato il Liquidatore è certamente responsabile nelle due ipotesi possibili:
la prima, nel caso in cui esistano deliberati assembleari che coinvolgono i soci per i versamenti pro quota; la seconda per non avere ripianato la situazione debitoria corrosiva del capitale sociale o, in alternativa, per non avere chiesto l’insolvenza della Cooperativa.
La responsabilità dei singoli soci sussiste se l’obbligo di versamento delle quote di ripianamento della situazione debitoria è loro imposto da deliberati assembleari, mai opposti e divenuti definitivi.