Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 09/11/2019

Ho versato una quota in una cooperativa per costruire villette a schiera. Circa 50.000/00. Dopo lunghi anni, ben 8 visto che non si muoveva nulla, se non l’acquisto del terreno ho inviato racc.ta di recesso. Come posso rientrare in possesso delle € 50.000?
Il Presidente della Coop. mi dice che i miei euro sono stati utilizzati per completare altre abitazioni della stessa cooperativa e quindi sarebbe incapiente. Come posso recuperare i miei euro?
Posso chiedere un Decreto ingiuntivo al Giudice e pignorare le abitazioni già finite della stessa coop.? Posso depositare istanza di fallimento?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso delle anticipazioni in conto costruzione, nonché le quote di capitale sociale che non siano state assorbite dalle perdite.
La regolamentazione del rimborso è affidata allo Statuto sociale, che può subordinare l’esecuzione del rimborso al subentro di altro socio che esegua i versamenti sostitutivi.
Se lo Statuto non dispone alcuna condizione, è normalmente previsto che il rimborso debba essere eseguito entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il recesso.
Se tutte le condizioni previste dalla Statuto si sono verificate e ciononostante la Cooperativa non provvede al rimborso, il socio receduto può agire giudizialmente per ottenere il titolo da eseguire contro la Cooperativa.
Normalmente va instaurato un normale giudizio di merito che, pervio accertamento dei fatti, condanna la Cooperativa al rimborso di quanto anticipato dal socio.
Quest’ultimo può anche ottenere un decreto ingiuntivo, ma in tal caso è necessario che sia munito di prova scritta, come può essere il riconoscimento del credito e della relativa entità da parte della Cooperativa (deliberato del CdA o dell’assemblea).

Quesito del 06/11/2019

Espongo la situazione in cui mi trovo: siamo una cooperativa di lavoro a mutualità prevalente, composta da 8 soci, siamo tassisti, e abbiamo un contratto con una società per la fornitura di un sistema di smistamento chiamate con una numerazione breve intestata alla nostra cooperativa.
5 soci su 8 vorrebbero uscire dalla cooperativa (tra cui io) e vorremmo spostare la proprietà del contratto del sistema in un consorzio che andremo a costituire insieme ad un altra cooperativa.
Faccio presente che il consiglio di amministrazione è tra i 5 soci che vogliono uscire.
Possiamo noi come CdA creare un consorzio insieme alla seconda cooperativa e cedere la proprietà del sistema di smistamento e la numerazione senza che poi, una volta usciti, i soci rimasti in cooperativa possano fare rivalsa sulla proprietà del sistema e della numerazione?
Basta la maggioranza dei soci per spostare il tutto?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è proprietaria del sistema di chiamata, finalizzato ad agevolare l’attività dei soci, sicché esso può essere legittimamente dismesso dal CdA solamente se sussistano motivazioni adeguate a supportare la maggiore utilità dei soci utenti.
Anche la maggioranza non può autorizzare la dismissione del sistema, ancor di più se finalizzata alla creazione di un’altra struttura, peraltro potenzialmente concorrente, che utilizzerebbe proficuamente lo stesso sistema.
Si tratterebbe, infatti, di una operazione illecita, in quanto destinata ad agevolare una parte dei soci a discapito di un’altra parte, che, seppure minoranza, è, comunque tutelata dal contratto sociale e dai patti che lo regolano.
Quanto precede si basa su principi generali, mentre la situazione prospettata richiede, ovviamente, adeguati approfondimenti per formulare strategie gestionali lecitamente attuabili.

Quesito del 05/11/2019

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa in liquidazione. La Cooperativa nel 2017 ha terminato di pagare il mutuo per la costruzione degli alloggi.
Chiedo se ora sia possibile procedere con la cancellazione e definitiva assegnazione degli alloggi in proprietà ai soci e se per far ciò è necessario un atto notarile.

Risposta al quesito:
La Cooperativa a proprietà indivisa è proprietaria degli alloggi che assegna ai sci in uso abitativo, sicché non è possibile che si estingua con la distribuzione degli alloggi ai soci.
Quanto precede accade se la Cooperativa ha fruito di mutuo agevolato ovvero ha realizzato gli alloggi su area PEEP mediante convenzione con il Comune assegnatario.
In questi casi è necessario che la Cooperativa attivi la procedura prevista dalla legge per passare dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa; occorre modificare lo Statuto e versare all’Ente finanziatore la differenza tra i finanziamenti previsti per i due tipi di Cooperativa.
Se, viceversa, la Cooperativa è libera, cioè senza i vincoli dell’edilizia agevolata, in tal caso è teoricamente possibile la liquidazione della Società e l’assegnazione dei beni ai soci, ma è sempre necessario l’intervento del notaio rogante.
Va, tuttavia, osservato che l’operazione che precede sarebbe fiscalmente svantaggiata rispetto a quella eseguita dalla Cooperativa mediante la normale procedura di assegnazione degli alloggi (previa eventuale modifica dello Statuto).

Quesito del 04/11/2019

Egregio avvocato, ero socio di una cooperativa edilizia libera senza finanziamenti statali.
Ho ceduto la mia quota autorizzata dal CdA facendo pagare al subentrante un sovrapprezzo di 15.000 Euro sulla quale somma ho pagato 3.800,00 Euro di plusvalenza. E’ corretto?

Risposta al quesito:
Se il sovrapprezzo richiesto costituisce ricavo netto, l’operazione è corretta; mentre non lo è se il cd. sovrapprezzo rappresenta il costo di eventuali migliorie apportate all’alloggio ceduto.

Quesito del 30/10/2019

Sono stato socio di una cooperativa edilizia a.r.l. che, a causa di una cattiva gestione, risulta fortemente indebitata (a tal punto da non riuscire a completare le opere di urbanizzazione per ottenere poi l’agibilità degli alloggi). Nonostante ciò la maggior parte degli alloggi sono stati assegnati definitivamente ai soci (con rogito notarile).
All’attualità la società vanta solo alcuni alloggi non assegnati. Molti soci sono morosi relativamente a quote da versare a titolo di spese.
Sono stato escluso dalla mia qualità di socio e vorrei recuperare la somma versata a titolo di prenotazione dell’alloggio.
Ritenendo improbabile poter recuperare l’importo da una esecuzione immobiliare (perché ci sono creditori con privilegio che vantano somme importanti) vorrei sapere se fosse possibile effettuare un pignoramento presso terzi aggredendo le somme per le quali la società è creditrice nei confronti dei suoi soci.

Risposta al quesito:
Se esiste un deliberato che provi il credito della Cooperativa, è possibile dare corso all’azione di recupero mediante il pignoramento presso il socio debitore (se il socio nega il debito occorre chiedere l’accertamento dell’obbligo con conseguente giudizio di merito).
Ma prima di procedere in sede esecutiva è necessario ottenere il titolo nei confronti della Cooperativa, mediante azione giudiziaria, eventualmente mediante provvedimento monitorio ex art. 633 cpc ovvero il rito sommario ex art. 702 bis cpc (se esistono prove scritte ovvero di immediata rilevazione).

Quesito del 28/10/2019

Dopo circa 30 anni dalla costituzione di cooperativa edilizia finalizzata alla costruzione di alloggi con la l. 167, la Regione ha stabilito una sanzione di circa 240.000 euro a causa della mancanza dei requisiti da parte di sei soci su un totale di 32. La divisione è stata confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato e adesso si è solo in attesa della notifica da parte della Regione.
Le ultime sentenze oltre a ribadire la mancanza di alcuni requisiti da parte dei soci attribuiscono responsabilità anche agli amministratori per mancata sorveglianza e altre inadempienze.
La domanda è: chi dovrebbe pagare la sanzione solo i 6 soci incriminati, tutti i 32 soci, gli amministratori o come si sta paventando è l’assemblea a dover decidere la ripartizione dell’intero importo tra i soci e/o amministratori.

Risposta al quesito:
L’attestazione dei requisiti soggettivi è riservata ai soci dichiaranti, i quali assumono le relative responsabilità civili e penali per le false dichiarazioni.
Da quanto precede consegue che la responsabilità risarcitoria è addebitabile esclusivamente ai soci dichiaranti. Se, poi, per motivi da accertare, sussiste anche la responsabilità degli amministratori per mancato controllo (ad esempio nel caso di mancata verifica di certificazioni, etc..) si può configurare anche la responsabilità solidale degli amministratori medesimi.
E’ prevedibile che l’assemblea dovrà deliberare il pagamento provvisoriamente a carico della Cooperativa, ma è bene che nel corso della stessa adunanza, venga decisa l’azione di rivalsa verso i responsabili del danno/sanzione.