Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 19/12/2019

Recesso formalizzato 13.05.2005 a norma art. 2532 c.c. e art. 9 statuto perfezionatosi per la “condizione” lasso di tempo trascorso.
Ricevo dal CdA rigetto istanza in virtù dell’art. 2473 c.c. “il recesso già esercitato è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima”.
Il CdA con delibera 13.02.216 dice di ritenere illegittima delibera del precedente Consiglio di Amm.ne del 12.04.2010 che formalizzava i recessi dal 2001 -2009 ritenendo concluso il rapporto sociale in conseguenza dell’assegnazione dell’alloggio. La revoca della suddetta delibera avviene perché l’attuale CdA ha ritenuto non raggiunto da tutti i soci lo scopo sociale e mutualistico in egual misura citando l’art. 2516 c.c.
L’impugnazione fatta dal solo Cda non dovrebbe essere fatta con atto di citazione al tribunale e l’annullamento potrebbe rientrare nell’art. 2377 c.c.?

Risposta al quesito:
Se il recesso si è consolidato la Cooperativa non può richiedere a distanza di un notevole lasso di tempo di recedere dalla deliberato di accoglimento dell’istanza (sia espresso che implicito).
Dai tempi enunciati, inoltre, si può desumere che anche un’azione in ragione della parità di trattamento sarebbe ampiamente prescritta in quanto azionata oltre il quinquennio.
Occorre, tuttavia, valutare se nel lasso di tempo intercorso la Cooperativa ha continuato a convocare il socio receduto nelle assemblee ovvero a richiedere contribuzioni di vario genere, poiché in tal caso si potrebbe profilare una anomalia nella comunicazione ovvero un rigetto dell’istanza di recesso, anche alla luce del comportamento acquiescente dell’ex socio.

Quesito del 16/12/2019

Faccio parte di una cooperativa edilizia a convenzione regionale. Abbiamo ultimato i rogiti ed adesso i soci la cooperativa si devono riunire per la messa in liquidazione e cancellazione dai registri.
Io per poter accedere al rogito sono stato costretto a dare al presidente della cooperativa un assegno che a suo dire era dovuto per una somma ancora da corrispondere. Io avendo fatto un subentro anni fa, mi erano state prospettate delle somme ancora non corrisposte dal socio uscente, cui ho regolarmente corrisposto.
A seguito di una rendicondazione, mi è stata addebitata una somma a me sconosciuta prima e tra l’altro corrisposta dal socio uscente cui mi fornisce documentazione di pagamento. La cooperativa non riconosce tali pagamenti già evasi dal socio uscente e senza comprovare il debito rigetta le mie richieste di produrre documentazione che attesti, a loro dire, i miei mancati pagamenti. La cooperativa scrive che metterà all’incasso suddetto assegno e non si presentano ad incontri chiarificatori.
Io avevo fatto un assegno consegnandolo al mio avvocato comunicando la volontà di accedere al rogito e successivamente chiarire il debito rischierato e se provato davo mandato al mio avvocato di consegnare assegno.
Tutto ciò non è stato accettato è successivamente avevo consegnato un altro assegno datato al presidente con impegno sottoscritto a non porlo all’incasso prima di avere provveduta ad una verifica unitamente al mio legale. Lo stesso prima accettava e poi me lo rispediva a casa tramite raccomandata chiedendo solo un assegno senza vincoli e senza data, unico modo per poter accedere al rogito.
Cosi ho fatto ma la cooperativa si ostina a presentare documentazione relativa alla mia posizione debitoria.
Ora chiedo: con la messa in liquidità della cooperativa e la relativa cancellazione, cosa rischio se l’assegno viene incassato? Ho modo di rivalermi? Per accedere al rogito sono stato costretto e minacciato poiché volevano consegnato l’assegno senza alcuna data e/o clausola, c’è ipotesi di reato?

Risposta al quesito:
Dalla pur sintetica esposizione dei fatti non sembra emergere alcuna ipotesi di reato, in quanto la vicenda controversa è imperniata sul pagamento controverso di alcune somme dovute dal socio uscente, sicché la Cooperativa ne ha preteso l’effettivo versamento prima di dare corso alla propria prestazione, cioè all’assegnazione dell’alloggio.
Sussisterebbe, viceversa, l’ipotesi di reato, specificatamente di estorsione, nel caso in cui il preteso versamento non fosse oggettivamente dovuto e la relativa richiesta della Cooperativa fosse formulata con tale consapevolezza e con l’intento di trarre un profitto ingiusto.
In ogni caso, se la somma è stata, comunque, precedentemente pagata dal socio uscente e il socio subentrante ne ha la prova, quest’ultimo può agire in sede civile per chiedere la ripetizione della somma da parte della Cooperativa e la condanna della stessa al risarcimento del danno.

Quesito del 13/12/2019

Spett.le Studio Legale, vorrei sapere se un socio di una coop edilizia a proprietà indivisa, con patto di futura vendita è un socio consumatore.

Risposta al quesito:
Al socio della Cooperativa edilizia si applicano le norme che regolano i rapporti sociali e mutualistici del codice civile e delle leggi speciali.
Le predette norme prevalgono sul codice del consumo se incompatibili.

Quesito del 06/12/2019

Gentile Avvocato, sono un amministratore di una società cooperativa a proprietà indivisa, per circa 37 anni le assemblee dei soci sono state convocate dai consigli di amministrazione che si sono succeduti, affiggendo sul portone di ingresso del palazzo o introducendo nella buca delle lettere la comunicazione di convocazione dell’assemblea, per tutto questo tempo nessuno dei soci ha obbiettato alcunché.
Oggi un socio intende annullare la delibera perché sostiene di non aver ricevuto la comunicazione, preciso che il nostro statuto prevede che la stessa comunicazione venga consegnata con raccomandata a mano o con RR.
Le chiedo, la prassi utilizzato fino ad oggi la si può considerare come pratica acquisita? Il socio è nel giusto, se chiede di annullare la delibera?

Risposta al quesito:
La risposta è negativa, in quanto la prova della ricezione dell’avviso di convocazione è assolutamente necessaria per garantire la validità dell’assemblea.
Per le assemblee pregresse è accaduto che i soci convocati fossero presenti ovvero non hanno sollevato alcun problema, sicché deve presumersi che siano stati comunque informati della convocazione.
Se oggi un socio dichiara di non avere avuto contezza della convocazione e il CdA non ha la prova della comunicazione tempestiva, in tal caso il deliberato assembleare è nullo.

Quesito del 04/12/2019

Il quesito che voglio sottoporre è il seguente: io socio di una cooperativa edilizia per la costruzione di n.10 alloggi, la cui realizzazione ha richiesto 15 anni, dopo i versamenti effettuati per la costruzione, a seguito di situazioni che si sono verificate nel corso degli anni, la quota richiesta è aumentata in modo esagerato, ho chiesto spiegazioni di tutto ciò, ma non soddisfatta delle risposte, sia io che altri 4 soci abbiamo deciso di chiedere, mediante l’ausilio di un professionista specializzato, il controllo di tutte le operazioni contabili che hanno portato al costo di costruzione chiedendo anche copia di tutte le fatture e di quant’altro consenta di poter risalire a questi costi, mi è stato negato di poter prendere visione se non in sede del contabile e senza avere alcuna copia delle fatture.
Ora quello che chiedo, è un mio diritto avere la copia di tutta la documentazione contabile che ha portato alla determinazione del costo di costruzione e di conseguenza a determinare la mia quota di acquisto, oppure non ho questa facoltà?
Un’ultima precisazione, purtroppo a seguito delle somme eccessive richieste ho avuto difficoltà a pagare puntualmente, per cui ho dei problemi di morosità.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative non è consentito ai soci il controllo contabile diretto sull’amministrazione contabile.
Il controllo generale viene esercitato dai soci in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, della cui redazione sono incaricati gli amministratori, i quali devono osservare i criteri stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Se dall’esame dei conti esposti in Bilancio (eseguita da un tecnico) emergono sospetti di irregolarità o falsità nella relativa redazione, i soci possono dare corso alle azioni giudiziarie civili e penali, ovvero amministrative.
Quanto a queste ultime, i soci interessati possono formulare esposto – denuncia all’Ufficio Vigilanza (MISE ovvero Assessorato competente per le Regioni a Statuto sociale) che, ai sensi della L. 220/2002 può disporre l’ispezione straordinaria.

Quesito del 03/12/2019

Gentile avvocato, sono socia assegnataria di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa. La cooperativa ha assolto al pagamento del primo mutuo agevolato e da anni si discuteva di diventare a proprietà divisa, ma tre anni fa, poiché i tre stabili costituiti da 10 appartamenti ciascuno circa, si trovavano in condizioni pietose, in assemblea abbiamo deciso di accedere ad un mutuo per ristrutturazione di dieci anni con la banca locale. Anche con il summenzionato mutuo, potrebbero sorgere nuove problematiche, dovute alla volontà di alcuni del consiglio di ridurre la rata attuale del mutuo, ma senza aver ancora esplicitato chiarimenti ed/o eventuali conseguenze.
Tra l’altro recentemente hanno chiuso il contratto con il gestore della corrente elettrica della luce delle scala del mio edificio, attivando un nuovo gestore e senza aver dato relativa comunicazione o un qualche avviso, a parte lasciare in bacheca una copia della bolletta elettrica con il nuovo gestore e pure scaduta.
Il mio attuale problema più urgente, che richiede eventualmente la Sua assistenza è costituito da carente se non assente gestione ed amministrazione della cooperativa.
Da qualche anno il Comune ha aderito alla raccolta differenziata. La cooperativa ad oggi non ha mai indetto una formale assemblea per decidere dove sistemare i cassonetti della spazzatura. Io non voglio che questi siano sistemati sotto al balcone della mia cucina ed ho richiesto di farli sistemare vicino ad uno dei tre cancelli mai usati dalla cooperativa, poiché nel tempo il comune pur lasciando i nostri tre cancelli, con il suolo del demanio al di fuori della recinzione della cooperativa ha costruito un parco giochi e da lì le macchine e le persone non passano più. Da diverso tempo i cinque secchi vagano da quel luogo a sotto il mio balcone perché alcuni operatori ecologici ed un vicino. Hanno deciso altrimenti la loro sistemazione. Secondo questo vicino si troverebbero troppo esposti alla vista dei suoi locali.
L’amministratore ed il consiglio non hanno voluto prendere alcuna iniziativa e sono totalmente assenti, anzi si rifiutano di farlo, perché hanno deciso che i tre stabili debbano avere tre condomini veri e propri e che il presidente di questa cooperativa non ha nulla a che fare con la gestione della nostra scala. Condominio che non ha altro codice fiscale che quello della stessa cooperativa e che quindi è senza alcuna gestione attuale.
Il 02/12/2019 ho avuto una forte discussione sia con l’operatore ecologico del comune che con il vicino della cooperativa, con la sua auto è entrato nella cooperativa, grazie a qualche altro socio evidentemente, per dar man forte all’operatore ecologico e con la forza usando violenza verbale a tratti sfociata in violenza fisica, che comunque non ha portato alcun danno, hanno con la forza e l’intimidazione di futuri danni personali hanno sistemato i secchi sotto al mio balcone.
Pochi minuti dopo io sono andata alla tenenza dei carabinieri per denunciare, i due individui, tra i cinque presenti che hanno effettivamente agito con tale violenza. E l’amministrazione è ancora assente.
Ho bisogno di assistenza legale affinché questa incresciosa faccenda segua il suo giusto corso ed io ritengo che l’amministrazione che lascia ad individui palesemente non limpidi e non appartenenti ai soci della cooperativa, la possibilità di agire tal modo abbia delle palesi responsabilità.
Per inciso il presidente e gli altri soci pur presenti sono virtualmente assenti.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative a proprietà indivisa non esistono i Condomini, in quanto le proprietà immobiliari risultano intestate alle Società.
Da quanto precede consegue che alla gestione degli immobili si applicano le regole societarie, ivi comprese quelle delle relative maggioranze per l’assunzione dei deliberati e delle eventuali conseguenti opposizioni.
I soci hanno il diritto di uso degli immobili assegnati, sicché la Cooperativa deve loro assicurare il godimento nel rispetto di tutte le normative, ivi comprese le disposizioni igienico sanitarie e le immissioni dannose.
La Cooperativa deve, inoltre, osservare il principio della parità di trattamento dei soci assegnatari in uso degli alloggi.
Nel caso di inosservanza delle regole, i soci possono agire giudiziariamente a tutela dei propri diritti, previa attenta valutazione della presupposta violazione normativa.