Quesito del 27/04/2016

Se l’attuale Cda della mia cooperativa su ordine del presidente del collegio arbitrale sospende l’efficacia esecutiva delle delibere assunta in data 29/06/2015 (data in qui viene eletto come Cda) possono appellarsi alla prorogatio per convocare l’assemblea ordinaria d’approvazione bilancio per l’anno in corso se il vecchio Cda è costituito in parte, due su tre, attualmente in carica?

Risposta al quesito:
A seguito del provvedimento giudiziale (nel caso di specie il Collegio Arbitrale) che sospende l’efficacia della delibera di elezione dei componenti il CDA, questi ultimi sono privi di qualunque potere e ,quindi, non è ipotizzabile alcuna “prorogatio”, in quanto ciò che non esiste non può essere prorogato.
Nel caso di specie, viceversa, rivivifica il potere degli amministratori cessati, i quali hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Se gli amministratori sono rimasti in due, per le dimissioni di uno di loro, in tal caso devono cooptare il terzo che resta in carica sino alla prossima assemblea per il rinnovo delle cariche.
Se l’approvazione del bilancio appare urgente e improrogabile per motivi di interesse sociale, gli amministratori prorogati possono eccezionalmente convocare l’assemblea anche per l’approvazione, ma in tal caso devono condividere l’assetto del bilancio medesimo e assumere le relative responsabilità.

Quesito del 27/04/2016

A novembre 2015 abbiamo effettuato l’atto per il frazionamento, ma ad oggi la banca non ha ancora effettuato la voltura del mutuo da cooperativa a singolo socio nonostante il lungo lasso di tempo trascorso.
Posso fare qualcosa in merito? Ci sono delle tempistiche che la banca deve rispettare? perché vorrei fare la surroga del mutuo ma purtroppo siccome non è stata fatta ancora la voltura del mutuo non posso procedere per la surroga.
Cosa posso fare per tutelarmi? E’ possibile che la banca non abbia ancora effettuato la voltura?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto nel quesito, sembra che la Cooperativa abbia stipulato con la Banca l’atto di frazionamento del mutuo, ma che la Cooperativa non abbia ancora stipulato l’atto di assegnazione definitiva degli alloggi con conseguente accollo della quota di mutuo da parte del socio assegnatario.
Se, infatti, non è avvenuto l’accollo non può esserci alcuna “voltura” del mutuo.
Il socio che ha interesse a stipulare l’atto di assegnazione e instaurare il rapporto finanziario con Istituto diverso da quello che ha concesso il mutuo alla Cooperativa, deve concordare le condizioni con la propria Banca.
Quest’ultima potrà concedere il nuovo mutuo contestualmente alla stipula dell’atto di assegnazione, prevedendo che la relativa erogazione sia destinata all’estinzione del mutuo gravante sull’immobile e riconducibile ad altro Istituto bancario.
Occorre, però, fare attenzione a tutti i costi, visibili e non, conseguenti all’operazione.

Quesito del 26/04/2016

Ho scoperto da poco che alcuni soci non sono in grado di esibire le ricevute dei versamenti in Cooperativa. NESSUNA ricevuta dal 1991.
La cooperativa è in liquidazione ed il Liquidatore, non ha mai fatto ingiunzione pagamento ai morosi, la liquidazione è ora passata a sua figlia.
Possiamo fare qualcosa noi Soci in regola contro il liquidatore o contro i morosi? 

Risposta al quesito:
Dai bilanci della Società e dalla relativa contabilità ad essi retrostante deve potersi rilevare l’entità dei versamenti effettuati da ciascun socio.
Nei predetti bilanci, inoltre, devono essere indicati tutti i crediti, anche quelli verso i soci morosi.
La morosità come risultante dal bilancio costituisce titolo per ottenere il decreto ingiuntivo emesso dal giudice competente sul ricorso del rappresentante legale della Società.
Se la Cooperativa è stata messa in liquidazione, il Liquidatore nominato dall’assemblea deve eseguire correttamente tutte le attività del proprio mandato, tra le quali rientra il recupero dei crediti verso i soci morosi.
Se il Liquidatore non compie la predetta attività o la svolge con ritardo che procura un danno, l’assemblea può agire con l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 del codice civile, ma anche i soci in numero pari a un quinto della compagine sociale posso esercitare la stessa azione ai sensi dell’art.2393 bis del codice civile.
Il socio che abbia subito un danno diretto può agire con l’azione individuale di cui all’art. 2395 del codice civile.

Quesito del 26/04/2016

Se un socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa perde la capacità di intendere e di volere, quali sono gli obblighi della cooperativa e quali quelli dei familiari del socio?

Risposta al quesito:
Il socio di Cooperativa edilizia unitamente al rapporto sociale instaura il rapporto mutualistico, quest’ultimo avente ad oggetto lo scambio economico con cui si realizza l’assegnazione dell’alloggio a fronte del pagamento del prezzo.
Se in capo al socio sopraggiunge lo stato di incapacità di intendere e volere, ex lege sono previsti i mezzi di tutela dei diritti e delle aspettative a contenuto economico in favore del socio medesimo.
In particolare i familiari del socio devono chiedere al Tribunale l’interdizione e la nomina di un curatore che esegue tutte le operazioni necessarie per salvaguardare  il patrimonio dell’interdetto.
E’ ovvio che il curatore otterrà l’autorizzazione al mantenimento della qualità di socio e alla conseguente assegnazione dell’alloggio nel di lui favore, solamente se il patrimonio dell’interdetto consente il raggiungimento dell’obbiettivo, di cui occorre provare la convenienza.

Quesito del 20/04/2016

Sono un socio di cooperativa edilizia agevolata, chiedevo:
nel caso in cui dovessi perdere il requisito di socio a causa di cambio di residenza, posso chiedere ed ottenere indietro i soldi fino ad ora versati a titolo di sal?
E poi è normale che la cooperativa non mi abbia mai consegnato una copia dello statuto e del regolamento?
E’ normale che le assegnazioni degli alloggi vengano effettuate su chiamata senza predisporre apposita assemblea congiunta?
E’ normale che non ci sia ad oggi (la cooperativa è in essere da 10 anni) una graduatoria dei soci controfirmata dagli stessi?
Sulla base di tutto ciò si può chiedere legittimamente un commissariamento della cooperativa?

Risposta al quesito:
La perdita dei requisiti da parte del socio di Cooperativa a finanziamento pubblico, comporta il diritto del socio al rimborso integrale delle somme versate a titolo di anticipazione del costo di costruzione dell’alloggio prenotato.
In ordine ai tempi di restituzione delle predette somme occorre esaminare le specifiche disposizioni statutarie.
Su specifica richiesta del socio, la Cooperativa è obbligata a consegnare allo stesso le copie dello Statuto e del regolamento, in quanto sono atti contrattuali che devono essere portati a conoscenza del socio.
Le assegnazioni degli alloggi sono atti di straordinaria amministrazione e, a meno di una improbabile norma Statutaria o di un regolamento che dispongano diversamente, richiedono la specifica approvazione dell’assemblea dei soci.
Nelle Cooperative che fruiscono di finanziamenti pubblici è obbligatoria la formazione di una graduatoria dei soci e degli aspiranti aventi diritto all’assegnazione degli alloggi.
Le irregolarità amministrative e l’inosservanza delle norme mutualistiche comportano il commissariamento della Cooperativa, previa ispezione straordinaria disposta dall’organo competente.

Quesito del 19/04/2016

Le scrivo per capire se possibile intestarmi un appartamento in cui vivo la 1988 in proprietà indivisa con una Coop di Faenza.
Circa 10 anni fa tutti i condomini hanno acquistato riscattando, ma io ero appena incappato in un fallimento di una azienda dove ero socio e per paura di pignoramenti da parte delle banche sono rimasto pagando il canone di godimento.
Ora la situazione si è tranquillizzata e vorrei procedere al riscatto:
E’ possibile intestarlo a mio figlio? Se faccio un mutuo per l’importo del riscatto con ipoteca, può comunque una banca creditrice relativa al fallimento fare azioni per sequestrare il bene? Se non possibile intestare direttamente a mio figlio è possibile intestare a me e subito lo stesso giorno io posso vendere a mio figlio?

Risposta al quesito:
Occorre, preliminarmente, verificare se il CDA della Cooperativa acconsente al subentro nella qualità di socio al figlio dell’attuale socio che intende recedere.
Occorre, poi, accertare se la Cooperativa ha goduto di finanziamenti pubblici, stante la diversa disciplina per tale tipologia di Cooperative.
Nell’ipotesi affermativa, il figlio del socio potrebbe inoltrare domanda di ammissione quale aspirante socio e, in assenza di altri aspiranti, il socio medesimo potrebbe formulare domanda di recesso.
In tal caso il CDA sarebbe obbligato a pronunciare il provvedimento di ammissione, in assenza del quale l’aspirante potrebbe agire giudizialmente ottenendo la pronuncia sostitutiva del giudice.
Se il subentro viene confermato, la successiva assegnazione definitiva sarà effettuata direttamente in favore del subentrante, sicché il creditore del socio receduto non ha alcuna azione da potere esercitare sull’immobile.
Occorre, però, estinguere il rapporto sociale immediatamente, in quanto l’eventuale creditore potrebbe agire sulle somme dovute in restituzione al socio receduto.
Quanto alla immediata vendita dell’immobile dopo l’assegnazione, non sembra una strada praticabile, sia nel caso in cui la Cooperativa abbia fruito di finanziamenti pubblici, stante il termine necessario per procedere alla cessione dell’alloggio assegnato (cinque anni); sia per il concreto pericolo di azioni  revocatorie o di simulazione esercitabili da parte dei creditori del socio receduto.