Quesito del 22/06/2016

Sono socio di una cooperativa a proprietà individuale, che ha realizzato 15 alloggi di 95 mq di superficie utile, più 15 autorimesse di superficie inferiore a 18 mq, tutti assegnati ed abitati da oltre 30 anni. Ora si procederà al rogito per l’assegnazione degli alloggi in proprietà.
A quanto ammontano le spese notarili per ciascun socio?

Risposta al quesito:
Al momento dell’assegnazione il socio deve sostenere le spese relative all’onorario del notaio, quale Ufficiale rogante che può variare in base a diversi parametri (ad esempio atto singolo o multiplo, prezzo di assegnazione etc…), mediamente intorno ai 2.000,00 euro.
Occorre, inoltre, considerare gli oneri fiscali, quali l’imposta di registro (in quanto alloggi costruiti da oltre cinque anni), che nel caso di specie dovrebbe essere al 2% del prezzo di assegnazione, nonché le imposte ipotecarie e catastali che scontano un pari importo.

Quesito del 22/06/2016

Sono socio di una cooperativa (una tipografia) da cui a inizio maggio sono stato licenziato per mancanza di lavoro.
Io ora vorrei uscire dalla cooperativa come socio, mi è stato però detto che per farlo devo pagare tutte le quote che avevo sottoscritto di versare. Avevo firmato un foglio in cui si diceva di sottoscrivere 11 quote, una all’anno. Dal 2013.
Posso uscire senza sottoscrivere quelle quote? Magari anche senza riprendere quelle già versate…non importa…

Risposta al quesito:
Con la sottoscrizione dell’atto di ammissione il socio ha assunto l’obbligazione di versare le quote di capitale sociale, così confermando un elemento essenziale del contratto di società.
Tale contratto può sciogliersi per varie ragioni, tra le quali quelle inerenti all’impossibilità sopravvenuta di perseguire lo scopo sociale.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare la regolarità del licenziamento e i relativi motivi, individuando eventuali inadempienze degli amministratori nella gestione della Società.
Ove venissero riscontrate tali inadempienze, il socio, non solo ha diritto al recesso incondizionato, ma può anche procedere per il risarcimento del danno.
In ogni caso, indipendentemente dalle osservazioni che precedono, occorre verificare se nel caso di specie la Cooperativa ha subito perdite che hanno corroso il capitale sociale.
In tale ultima ipotesi, il socio deve versare la quota parte delle perdite, mentre nell’ipotesi di assenza delle perdite medesime, il socio ha diritto al rimborso delle quote di capitale versato.

Quesito del 21/06/2016

Sono stato socio lavoratore di una coop. a.r.l., poco prima che io dessi le dimissioni da socio e lavoratore della coop., durante un’assemblea in cui ero assente ma avevo delegato un altro socio, si era approvato il bilancio, con l’approvazione anche della ripartizione ai danni dei soci, della perdita d’esercizio suddivisa in 5 anni.
Ora la domanda è: nonostante siano state accettate le mie dimissioni, è mio onere pagare quella perdita di bilancio nonostante abbia cessato la mia carica di socio?

Risposta al quesito:
Con l’approvazione del bilancio e la ripartizione delle perdite tra i soci, questi ultimi  hanno  assunto l’obbligo di provvedere al relativo pagamento.
Anche il socio receduto, quindi, ha l’obbligo di versamento pro quota  per la copertura delle perdite che si sono verificate in costanza di rapporto sociale e oggetto del predetto deliberato (dall’ex socio condiviso).

Quesito del 21/06/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa. Nel 2008 ho firmato l’atto di assegnazione dell’immobile di cui avevo già ottenuto il possesso. Da quel momento in poi la mia qualifica di socio è diventata meramente formale dato che non sono mai stato interpellato per alcuna questione dalla cooperativa, tanto meno per l’approvazione dei bilanci.
Mi chiedevo dunque se, in ragione di quanto premesso, potessi esercitare il recesso e quali fossero le conseguenze (positive e negative) di tale atto. Non credo di poter esercitare il recesso per altre ragioni quali quelle previste dalla legge o dallo statuto.

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto e dall’art. 2532 del codice civile.
Qualora la Cooperativa abbia provveduto all’assegnazione definitiva di tutti gli alloggi, i soci assegnatari hanno, comunque, l’obbligo di provvedere a tutte le spese generali sino all’estinzione della Cooperativa.
Sino alla definitiva liquidazione della Società vigono le regole sulla gestione sociale , sicché i soci possono denunciare gli amministratori inadempienti che non provvedano al compimento degli atti necessari alla messa in liquidazione del sodalizio.
Nel caso di specie, sembra consigliabile comunicare la volontà di recesso e attendere la risposta degli amministratori. A seguito dell risposta, il socio receduto potrà instaurare le azioni di tutela che si riveleranno più opportune.

Quesito del 21/06/2016

Ho acquistato nel 2006 da cooperativa edilizia un lotto comprendente: appartamento di 70 mq. + giardino di 400mq. + box auto + posto auto + cantina trattasi di immobile già esistente, comprato all’asta e ristrutturato.
Nel 2016 in seguito ad alcuni dubbi riguardanti gli interessi passivi pagati da ognuno dei soci ho chiesto tramite lettera di avvocato datata aprile 2016 tutta la documentazione riguardante l’operazione, in particolar modo la movimentazione del conto corrente sul quale noi soci effettuavamo i versamenti riguardanti gli stati di avanzamento lavori, interessi passivi del mutuo e quant’altro serviva per i pagamenti, la cooperativa mi rispondeva tramite avvocato a mezzo lettera datata 18.05.2016 che essendo passato troppo tempo dalla chiusura del programma, non era obbligata a conservare la documentazione richiesta e, pertanto , non è obbligata a mettere a disposizione dei soci alcuna documentazione.
Chiedo cortesemente se è corretto questo comportamento. inoltre chiedo: se il mutuo che stiamo pagando noi soci è quello acquisito inizialmente dalla cooperativa e poi frazionato e accollato ai soci stessi, la cooperativa, se richiesto, può rifiutarsi di farlo visionare agli assegnatari che erano soci dal 2000 al 2006?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se i soci hanno approvato i bilanci nel periodo intercorrente dal 2006 alla data odierna.
Se vi è stata l’approvazione e non sussistono atti dolosi o nascosti degli amministratori, il socio non può oggi mettere in discussione scelte pregresse anche se errate.
Se, viceversa, risultano artifici di bilancio il socio ha diritto a fare esaminare la documentazione contabile, che la Cooperativa deve custodire per dieci anni dalla data di approvazione del bilancio (anno 2006 ancora in corso).
In caso di rifiuto o ostacolo da parte degli amministratori, il socio può agire giudizialmente, se sussistono i presupposti di fatto e di diritto.

Quesito del 20/06/2016

Le scrivo per avere un parere sulla questione del recesso da cooperativa edilizia.
Nel 2013 ho dato una caparra per un appartamento in cooperativa, peraltro con le agevolazioni regionali, ma ho presentato domanda di dimissioni prima dell’assegnazione definitiva dell’alloggio perché sulla quota stabilita per l’appartamento,la cooperativa aveva caricato anche gli interessi precedenti per il mutuo acceso per la costruzione dello stesso.
Sono passati tre anni ed ora la casa ha un nuovo proprietario, così ho chiesto il rimborso di quanto mi spetta ma la presidente mi ha parlato di conti strani ovvero mi ha detto che dovrò comunque pagare gli interessi delle quote non corrisposte.
VOLEVO SAPERE SE TUTTO QUESTO HA FONDAMENTO. Così oltre alla beffa pure il danno!

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie il socio che recede ha diritto al rimborso integrale di quanto versato a titolo di anticipazione sul costo di costruzione, mentre la Cooperativa può trattenere allo stesso quanto versato per la copertura delle spese generali del periodo di vigenza del rapporto sociale ovvero quanto versato per tassa di ammissione non rimborsabile.
Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare la causale dei versamenti effettuati dal socio receduto, nonché la causale di quanto richiesto dalla Cooperativa.