Quesito del 05/04/2016

Dopo atto di assegnazione, il socio di una cooperativa edilizia, rimane vincolato ad eventuali debiti contratti dalla cooperativa stessa?
E per quanto riguarda i crediti, come potrebbe usufruirne? Esiste un modo per escluderlo dai crediti?

Risposta al quesito:
L’atto di assegnazione riguarda il rapporto mutualistico che ha natura contrattuale e si esaurisce con la stipula dell’atto pubblico di trasferimento della proprietà dell’alloggio.
Diversamente accade per il rapporto sociale che si estingue esclusivamente con la definitiva cessazione della Cooperativa e la cancellazione dal Registro delle imprese.
Alla luce di quanto precede, il socio resta vincolato per tutte le spese generali che siano riportate nel bilancio ovvero deliberate dall’assemblea quali costi necessari per la chiusura della Società.
Il socio assegnatario, inoltre, può restare obbligato per costi di costruzione dell’alloggio, se ciò è stato evidenziato nell’atto pubblico ovvero risulta da specifiche assemblee sociali, definitive e non opposte.

Quesito del 05/04/2016

Nel novembre 2013 ho sottoscritto la mia adesione ad una cooperativa edilizia per un immobile che all’epoca è stato valutato 140.000 circa.
Ho versato puntualmente le somme richieste (pari al 20% del valore) ma i problemi sono arrivati da subito, in quanto le varie promesse (tutte verbali purtroppo) di concludere i lavori entro le date non si sono mai avverate. Non solo, a tutt’oggi i lavori non sono nemmeno iniziati.
Per questi motivi, oltre che per ragionali personali inerenti perdita del posto di lavoro, ho esercitato il diritto di recesso da socio nel maggio 2015.
Il presidente della cooperativa mi ha risposto dicendo che per la restituzione delle quote versate in conto capitale avrei dovuto aspettare la delibera dell’assemblea in cui sarebbe stato approvato il bilancio 2015.
Essendo arrivati ad Aprile 2016, i termini per tale Assemblea stanno arrivando e vorrei chiederLe come e se muovermi per ottenere il mio denaro.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente esaminare la disciplina prevista nello Statuto sociale in materia di recesso dei soci e di rimborso delle quote.
E’ presumibile che lo Statuto preveda che la Cooperativa rimborsi le quote entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il recesso.
Occorre, inoltre, fare attenzione alla differenza giuridica tra quota sociale e anticipazioni in conto costruzione dell’alloggio.
La prima può essere soggetta a ritenute, a seconda delle perdite per spese generali nel corso del rapporto sociale, le seconde devono essere rimborsate per intero, come per legge.

Quesito del 05/04/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia.
Purtroppo il presidente ha disposto male delle risorse economiche della cooperativa avallando dei pagamenti senza che i soci sapessero.
Ora la cooperativa non dispone della quantità di denaro che occorre per completare i lavori ed è palese che presto o tardi ci verranno chiesti altri soldi. Inoltre veniamo a sapere che è arrivato il rimborso dell’IVA ma il presidente non l’ha mai comunicato e anzi ha utilizzato questi soldi a proprio piacimento per effettuare altre spese (sempre senza confrontarsi con i soci, abbiamo infatti saputo che questi soldi erano arrivati solo molto dopo che il presidente li aveva usati).
Come possiamo rivalerci sul presidente per i suoi errori? Come possiamo tutelarci per evitare che ci vengano chiesti altri soldi?

Risposta al quesito:
Le Cooperative hanno l’obbligo di redazione del bilancio annuale, che deve essere sottoposto all’assemblea dei soci per l’approvazione.
Occorre, quindi, verificare se, nel caso di specie, gli amministratori hanno redatto regolarmente il bilancio esponendo tutte le spese eseguite e se, comunque, le spese medesime siano pertinenti all’attività sociale.
Se esistono irregolarità (falso in bilancio) o nascondimenti artificiosi, in tal caso i soci possono dare corso all’azione di responsabilità sociale in sede giudiziaria, richiedendo agli amministratori inadempienti il risarcimento dei danni subiti.

Quesito del 04/04/2016

A cinque anni di distanza dal recesso di socio da cooperativa edilizia e non avendo ancora avuto il rimborso del denaro versato come acconto per un alloggio, la cooperativa si impegnerebbe tramite scrittura privata al pagamento della somma in due rate, una a settembre 2016 ed una a dicembre 2016, dopo molte sollecitazioni sembra che cercano di acquistare tempo…
La mia paura è che nell’attesa della prima rata possano studiare un modo per non darmeli per niente anche sapendo, come sottoscritto nella scrittura che anche se saltasse la prima rata andrebbero in contro a decreto ingiuntivo esecutivo.
Le mie paure sono motivate?
Possono chiudere la cooperativa ed aprirne un altra per non ridarmi i soldi che mi spettano da più di 5 anni?

Risposta al quesito:
La scrittura è sostanzialmente superflua, in quanto l’obbligo della Cooperativa di procedere alla restituzione deriva dal contratto sociale (Statuto) che regola il recesso del socio.
Se, pertanto, in relazione alle condizioni della Cooperativa sussistono fondati timori di persistente inadempienza, ritenuto il lungo lasso di tempo già intercorso, sarebbe consigliabile procedere immediatamente con citazione e richiesta di ingiunzione nel corso del giudizio.
Nelle more la Cooperativa (messa alle strette) potrà sempre decidere di pagare spontaneamente.

Quesito del 04/04/2016

Vorrei un parere per una questione sorta in famiglia.
I miei cognati, 3 anni fa, hanno aderito ad una cooperativa acquistando un immobile già esistente (pertanto non si tratta di acquisto sulla carta). Sull’atto di acquisto si fa espressa menzione del fatto che la cooperativa, avendo vinto un bando di concorso regionale, si obbliga a compartecipare con i soci alla manutenzione ordinaria per 5 anni. In realtà tale obbligo non è mai stato onorato.
Vorrei capire se e come poter richiedere l’adempimento di tale obbligo preventivamente assunto.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente esaminare l’effettiva situazione giuridica dei soggetti interessati e, quindi, accertare se gli immobili sono stati trasferiti ai soci assegnatari ovvero siano ancora nella disponibilità della Cooperativa.
Nel primo caso sussisterebbe la doppia veste degli assegnatari, quella di acquirenti in condominio e quella di soci della Cooperativa obbligata alla manutenzione.
In tal caso, ciascun assegnatario nella qualità di proprietario dell’immobile può pretendere l’adempimento della Cooperativa, prima mediante lettera di messa in mora e successivamente con citazione innanzi all’Autorità giudiziaria competente.
L’assegnatario che agisce, tuttavia, dovrà fare i conti con la sua qualità di socio, in quanto la Cooperativa potrebbe richiedere la provvista finanziaria a tutti i propri soci, pro quota.
Sarà, dunque, necessario verificare la contabilità della Società al fine di non incorrere in richieste di versamento errate o artificiose.
Se, viceversa, non si  sono ancora stipulati i contratti individuali, in tal caso esistono esclusivamente prenotatari che devono tutelare i propri diritti nella loro qualità di soci, verificando l’operato degli amministratori nei modi di legge (controllo amministrativo, controllo giudiziario), in relazione a tutte le attività di spesa sociale, ivi compresa quella riguardante la manutenzione degli alloggi.

Quesito del 30/03/2016

Ero socia della Cooperativa XX di Torino, nell’anno 2003 siamo subentrati in uno dei loro alloggi sito a Carmagnola (TO) dando prima una quota chiamata “quota socio” di 20.000 €. Una volta data questa quota abbiamo avuto l’alloggio e ogni mese pagavamo un canone di godimento di 550 € per 9 anni che sono andati a fondo perduto.
Nell’anno 2012 mio marito ha perso il suo lavoro è per problemi economici ci siamo dovuti trasferire di Regione lasciando dunque l’alloggio.
La cooperativa mi doveva indietro la somma che io ho versato la “quota socio” solo quando loro trovavano un’acquirente che entrasse e sostituisse me, se non trovano nessuno mi dicono che non vendrò mai quella cifra. Io ora sono quasi 4 anni che aspetto questa cifra e solo ora mi sono rivolta ad un Legale per farmi tutelare rivolendo indietro la mia cifra.
Io non posso aspettare 50 anni se loro per 50 anni non trovano nessuno, o sbaglio secondo Lei?
Loro dicono che sono tutelati dallo statuto che hanno firmato prima di dare questi alloggi. Secondo Lei io non risolverò nulla rivolgendomi al mio Legale?
Lui ha già mandato una prima lettera e loro hanno risposto sempre alla stessa maniera, che restituiscono la somma a me solamente quando subentrerà un nuovo Socio, il mio Legale ha rimandato una seconda lettera che aspettiamo i soldi che mi spettano, loro ad oggi ancora non hanno dato risposta e sono trascorsi 34 giorni.
Secondo Lei noi possiamo proseguire chiamandoli in Tribunale, o loro sono tutelati da questo statuto che dicono che hanno? Però noi questo statuto non lo abbiamo mai visto, solo loro lo vedono.

Risposta al quesito:
In ragione della dichiarata presenza di un legale già incaricato, questo Studio non può esprimere alcun parere.
Si ritiene che il legale incaricato potrà recuperare la copia dello Statuto, per legge depositato presso il locale Registro delle Imprese e valutare la portata delle disposizioni in esso contenute, agendo successivamente a tutela dei diritti della parte committente.