Quesito del 09/06/2016

Un anno fa sono stato inserito come socio in una cooperativa.
Ora da un pò vi sono seri problemi sia economici che personali. Ho premura di uscire da questa azienda (non voglio nemmeno vederli) e ho chiesto la recessione (verbale per non incorrere in incontri spiacevoli) e di tutta risposta mi dicono che loro non possono farla e che io devo consegnar il token. Ma non so nemmeno cosa sia!!!! Che devo fare?
Possibile che loro non possono recedere la mia posizione? La prego avvocato, mi dia qualche risposta.
Il mio commercialista dice che loro possono farlo autonomamente, il loro che invece serve il token e la mia presenza!!! Chi ha ragione?

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto e dall’art. 2532 del codice civile.
Nel caso di specie, si deve presumere che l’azienda abbia consegnato al socio lavoratore un dispositivo di sicurezza (detto token) alla cui consegna è subordinato l’accoglimento della domanda di recesso.
E’ bene, comunque, che il socio notifichi l’atto scritto di recesso e attenda la risposta scritta della Cooperativa, attenendosi alle regole statutarie o regolamentari.

Quesito del 07/06/2016

Sono socio di una cooperativa (il cui statuto prevede l’applicabilità delle norme per le società per azioni) e ho stipulato un contratto di preassegnazione di un alloggio in edilizia convenzionata.
Gli alloggi sono ultimati ormai da 6 mesi ma solo oggi (giugno 2016) è stata concessa l’abitabilità e quindi è stato possibile procedere con il frazionamento del mutuo ed i relativi rogiti (il contratto di preassegnazione riporta come data indicativa di consegna dicembre 2015).
Premesso che il ritardo è imputabile alla cattiva amministrazione (comprovata e documentabile dal Comune) dei soci amministratori e del responsabile lavori in quanto ad esempio: non sono state rispettate né la convenzione comunale ne determinati criteri di costruzione, sono stati commessi degli abusi edilizi che hanno tra l’altro implicato delle multe che la cooperativa ha dovuto pagare, i disegni tecnici e catastali sono stati modificati più e più volte per poter esser approvati dal comune comportando quindi il ritardo.
Oggi la Cooperativa chiede ad ogni socio gli interessi bancari del mutuo fondiario maturati in questi sei mesi sostenendo di non poter far fronte a queste spese.
Seppur in qualità di soci si è responsabili delle obbligazioni sociali, ci si può esimere dal pagamento dimostrando la colpa grave dei soci amministratori? La cooperativa tra l’altro ha comunicato (con mail di Aprile 2016) di assumersi la piena responsabilità delle problematiche e del ritardo nella consegna.

Risposta al quesito:
La Cooperativa è obbligata a pagare alla Banca gli interessi di preammortamento, ma il relativo approvvigionamento finanziario si riverbera ovviamente sui soci prenotatari degli alloggi.
Se, poi, sussistono ritardi e altre inadempienze imputabili agli amministratori, i soci possono agire con azione di responsabilità sociale ovvero individuale ottenendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti.
L’azione di responsabilità sociale deve essere deliberata dall’assemblea e riguarda i danni cagionati dagli amministratori alla Società, mentre l’azione individuale può essere promossa da ciascun socio per i danni direttamente a lui provocati dal comportamento inadempiente degli amministratori medesimi.
L’azione contro il direttore dei lavori deve essere promossa dalla Società in ragione dell’incarico professionale  allo stesso affidato.

Quesito del 07/06/2016

Vorrei sapere se il consiglio di amministrazione di una cooperativa a proprietà indivisa può rifiutare il progetto di ristrutturazione di un alloggio presentato da un socio. il progetto prevede modifiche strutturali e il recupero del sottotetto, con la possibilità che il socio si faccia carico di tutti i costi.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative a proprietà indivisa il socio assegnatario ha diritto all’uso dell’immobile, ma non ne diventa proprietario, sicché le modifiche strutturali dell’alloggio sono rese possibili esclusivamente a seguito di approvazione della Cooperativa.
Il socio, quindi, può rivolgere istanza alla Cooperativa, rimettendosi alla decisione degli amministratori o dell’assemblea, ma senza avere alcun diritto in ordine all’esecuzione dei lavori.

Quesito del 07/06/2016

Sono proprietaria di abitazione costruita su area PEEP da cooperativa edilizia costituita da soli appartenenti alle Forze dell’Ordine e finanziata dal Ministero dell’Interno con mutuo poi surrogato dalla banca con detrazione interessi passivi in quanto prima casa nel territorio nazionale.
La cooperativa è stata disciolta nel 2005 con registrazione della proprietà ad ogni singolo socio e riscatto del diritto di superficie dal Comune.
Sono sposata in regime di comunione dei beni, se io e mio marito acquistassimo altro appartamento in altro comune potremmo usufruire delle agevolazioni prima casa?

Risposta al quesito:
L’ipotesi prospettata riguarda l’acquisto di un nuovo immobile in un diverso Comune, da parte di coniugi in regime di comunione legale.
In linea generale, la titolarità, anche per quote o in comunione legale, di diritti di proprietà (come anche di uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà) su altro immobile sito nel territorio nazionale, acquistato usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, impedisce di beneficiare nuovamente delle stesse agevolazioni.
Tuttavia, qualora l’immobile per il cui acquisto si è già usufruito dei benefici fiscali sia di proprietà di uno solo dei coniugi (perché acquistato prima del matrimonio o, comunque, in regime di separazione dei beni), l’altro coniuge, in occasione dell’acquisto in comunione dei beni del nuovo appartamento, potrà usufruire delle agevolazioni “prima casa” limitatamente alla propria quota (rispettando gli altri requisiti di legge).
In tal caso, quindi, è come se le predette agevolazioni fossero ridotte del 50%, in quanto ne potrà beneficiare uno solo dei due coniugi.
In ogni caso, va rilevato che, nell’ipotesi di vendita dell’immobile assegnato, potrà effettuarsi un nuovo acquisto, beneficiando ancora delle agevolazioni fiscali “prima casa” (sempre che ne sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi).

Quesito del 03/06/2016

Vorrei sapere se è possibile affittare un alloggio in cooperativa con contributo regionale prima dei cinque anni, in quanto lavoro da poco in un’altra regione, anche se conservo la residenza nella regione sede dell’alloggio.

Risposta al quesito:
Non è possibile procedere all’affitto dell’alloggio prima del quinquennio, a meno che non vi sia una specifica autorizzazione del Ministero, ottenuta a seguito di circostanziata istanza comprovante l’obbiettiva necessità di risiedere momentaneamente altrove.

Quesito del 31/05/2016

Sono erede di una quota di cooperativa edilizia a contributi pubblici che corrisponde ad un alloggio assegnato a mio padre nell’anno 1985.
La coop è stata gestita senza attenzione alle normative e infatti alcune quote sono state assegnate a soci non in possesso dei requisiti richiesti (essere dipendenti pubblici).
Dopo più di trent’anni dalla data di assegnazione il Min. LL.PP. chiede di predisporre gli atti formali di prenotazione e assegnazione quote “ora per allora” (non essendo mai stato fatto altro in merito a parte la scrittura sul libro soci), ma il presidente si oppone alla definizione della pratica per non danneggiare i due soci che non hanno diritto.
Tra l’altro il presidente stesso ha sottratto importi dal conto comune in vari modi tra cui la nomina di un amministratore suo amico che ha preso il doppio del dovuto (siamo ancora in polemica per ottenere la restituzione delle somme in eccesso) e non ha mai predisposto i verbali di assemblea nè un libro delle delibere.
Vorrei sapere in che modo posso tutelare i miei interessi, per riuscire a vendere l’appartamento: posso chiedere la regolarizzazione delle assegnazioni tramite tribunale e forzare il passaggio a proprietà individuale, e al limite la rimozione del presidente e del cda (posso provare tutte le accuse con le relative illegalità perpetrate in questi anni)?

Risposta al quesito:
Il procedimento di assegnazione dell’alloggio realizzato con il contributo pubblico è in parte di natura amministrativa, nel senso che occorre accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi in capo ai soci prenotatari.
Tale procedimento è necessario e non può essere ignorato, sicché anche il ricorso al Giudice ordinario non sarebbe idoneo ad evitarne l’attuazione.
Si può, viceversa, ricorrere al Giudice ordinario per il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito delle inadempienze dei soci ovvero degli amministratori, purché ne ricorrano i presupposti e non sia intervenuta la prescrizione.
Per quanto riguarda la rimozione del presidente del cda, se non è provocata dalla maggioranza dei soci, può essere ottenuta in sede amministrativa con la denuncia alla Vigilanza del Ministero, con contestuale richiesta di ispezione straordinaria e commissariamento della Cooperativa.
Per ottenere tale risultato, tuttavia, occorre che l’atto di denuncia sia circostanziato e suppartato probatoriamente.