Quesito del 17/02/2015

Sono stato socio lavoratore presso una cooperativa sociale fino a dicembre 2013… ad oggi nonostante mie sollecitazioni ancora non mi sono state restituite le quote sociali (oltre 1500 euro)… rimandano sempre.
Per ultimo mi hanno risposto che li verseranno a giugno di questo anno… poiché nel contratto non c’è riferimento sulla restituzione circa tempi e modalità, vorrei un consiglio da un professionista…

Risposta al quesito:
Da quanto esposto nel quesito sembra che le somme controverse non attengano al rapporto di lavoro, ma piuttosto al rapporto sociale.
In tal caso, il rimborso della quota è regolato dalle disposizioni statutarie che prevedono i tempi entro i quali la Società deve procedere al rimborso.
Le medesime clausole prevedono, normalmente, anche le modalità del rimborso, se cioè la Cooperativa abbia diritto a trattenere determinate somme in base alle risultanze di bilancio. Se ad esempio vi sono state delle perdite, è possibile che l’originaria quota di capitale sociale sia stata proporzionalmente ridotta.
Se la Cooperativa non procede alla restituzione delle somme dovute ovvero trattiene illegittimamente una parte delle stesse, il socio receduto può rivolgersi al Tribunale delle Imprese competente (ciò in quanto non si tratta di somme legate al rapporto di lavoro, poiché, in tal caso sarebbe competente il Tribunale del lavoro) per ottenere un provvedimento coattivo in danno della Cooperativa inadempiente.
Il socio può anche esporre i fatti in sede amministrativa, in particolare innanzi all’Ufficio del Lavoro, competente a svolgere attività di vigilanza sulle Cooperative di lavoro.

Quesito del 16/02/2015

Anteriormente alla stipula del rogito avente ad oggetto la compravendita di un appartamento sito in uno stabile edificato da una società cooperativa, un condomino era entrato nel possesso di un immobile (che attualmente abita).
Il condomino non ha potuto concludere la compravendita con la società cooperativa costruttrice dell’intera palazzina in quanto la società veniva dichiarata fallita prima della data dell’atto. Tutti gli altri condomini invece hanno stipulato il rogito prima del fallimento divenendo pertanto proprietari dei rispettivi appartamenti e hanno costituito il condominio.
Il condomino suindicato ha sempre pagato negli anni le spese condominiali ma oggi si rifiuta di adempiere sostenendo che i pagamenti non gli spettino in quanto l’appartamento non è di sua proprietà nonostante lo abiti con la sua famiglia.
Se è vero quanto sostenuto, l’amministratore del condominio a chi deve rivolgere le sue richieste per ottenere le rate di spesa condominiale?

Risposta al quesito:
Il termine condomino attribuito al soggetto che occupa l’alloggio non è esatto, in quanto lo stesso non è mai divenuto proprietario dell’alloggio.
Sulla base dell’occupazione di fatto dell’immobile, l’amministratore del Condominio potrebbe richiedere le spese dei servizi effettivamente erogati all’occupante e, in caso di mancato pagamento, potrebbe intentare nei di lui confronti l’azione di ingiustificato arricchimento.
In realtà l’interlocutore dell’amministratore condominiale è certamente il curatore fallimentare, se la Cooperativa è stata dichiarata fallita, ovvero il Commissario Liquidatore la Società medesima è stata sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa.
In entrambi i casi la procedura concorsuale risponde per i contributi condominiali non versati, il cui complessivo importo deve essere collocato in prededuzione per il periodo successivo alla declaratoria di insolvenza.

Quesito del 14/02/2015

Sono socio di una COOP a proprietà indivisa. I soci sono 21.
Dovremmo fare rogito nei prossimi giorni in quanto abbiamo terminato di pagare il mutuo.
Chiedo: tutti i soci sono obbligati a fare il rogito, oppure qualcuno si può rifiutare?
In realtà è successo che un socio si è recato in una banca e ha chiesto un prestito firmando col proprio nome e con la garanzia (che la banca evidentemente ha chiesto) della casa ancora di proprietà della COOP.
Così facendo, avrebbe bloccato per gli altri 20 soci la possibilità di usufruire della conversione in proprietà divisa e quindi di fare il rogito.

Risposta al quesito:
Si deve presumere che la Cooperativa sia (ormai) a proprietà divisa, posto che si prevede la stipula dei rogiti (evidentemente di trasferimento della proprietà individuale).
Il socio che rifiuti la stipula del rogito può essere sostituito dalla Cooperativa con altro socio subentrante.
Non è possibile che un socio abbia concesso in garanzia l’alloggio da lui prenotato, posto che egli stesso non ne è ancora proprietario.
La Cooperativa può procedere alla stipula dei rogiti per i soci adempienti, rinviando l’assegnazione del socio inadempiente.
Quest’ultimo può essere sostituito con altro subentrante ovvero restare in Cooperativa con il diritto di uso dell’alloggio, ma in tal caso dovrebbe sopportare tutti i costi amministrativi della Società (oltre ad essere responsabile degli eventuali danni arrecati alla compagine sociale).

Quesito del 13/02/2015

Il mio caso è il seguente: abito in un condominio da qualche mese costruito da una cooperativa (siamo in 30 soci assegnatari) e non ho / abbiamo ancora rogitato in quanto stiamo attendendo frazionamento.
Nel frattempo la cooperativa ha nominato “l’amministratore” per la gestione del bene comune il quale ha istituito, su mandato della cooperativa, il condominio con relativo codice fiscale.
Tutto questo da un punto di vista legale/operativo è corretto?

Risposta al quesito:
La procedura descritta nel quesito non sembra regolare.
E’ vero, infatti, che la Cooperativa può nominare al proprio interno un delegato che si occupi della gestione degli edifici sociali (Condominio di servizio), ma in tal caso la titolarità degli immobili resta sempre in capo alla Società e, pertanto, la loro amministrazione deve essere inquadrata nell’ambito della contabilità sociale.
Nell’ottica che precede, il Condominio non ha autonomia fiscale e, quindi, non può essere titolare di partita IVA (tutte le operazioni devono essere rilevate nella contabilità fiscale della Cooperativa).

Quesito del 13/02/2015

Vorrei sapere a chi richiedere il decreto definitivo dei contributi statali concessi necessario all’ex Inpdap per procedere ad ammortamento definitivo.

Risposta al quesito:
Per quanto è possibile comprendere dalla formulazione criptica del quesito, sembra che sia stato ottenuto un mutuo agevolato, ancora oggi in preammortamento.
Affinchè il mutuo sia posto in ammortamento, occorre che l’opera sia interamente realizzata e collaudata, come certamente previsto nel contratto di mutuo.
E’, dunque, l’Istituto di Credito che ha concesso il mutuo il soggetto interlocutore in ordine alla regolarizzazione della procedura di finanziamento.

Quesito del 12/02/2015

Sono socia di coop. edilizia da 30 anni e appena dopo l’accollo del mutuo avvenuto nel 1993 la coop. ha provveduto a pagare alcune rate di mutuo ad alcuni soci, compresa la sottoscritta, perché con l’accollo del mutuo alcuni soci sono diventati creditori vs la coop. (la coop. ha trattenuto l’importo del mutuo).
Dai resoconti contabili della coop. risultano 3 rate che avrebbero pagato per conto mio, mentre io ho a mie mani le ricevute di pagamento, pagate nel 1994 e 1995. Ora la coop. scrive alla Banca per chiedere se c’è stata duplicazione di pagamento ma la banca risponde che dopo 10 anni non è possibile recuperare i documenti.
Io respingo la loro richieste di pagamento dicendo di avere io le ricevute di avvenuto pagamento mentre la coop. ha solo documentazione di loro provenienza. Ma la coop. risponde che non avendo io scritto per formalizzare il mio credito esso si è prescritto e quindi pretendono il pagamento di queste 3 rate.
E’ vero che la prevalentemente ho fatto osservazione e contestazioni a voce recandomi in coop. ma è altrettanto vero che da parte loro ci sono state solamente alcune r.r. e addebiti sulla mia posizione contabile, ma non ho mai ricevuto Decreto Ingiuntivo.
Ho possibilità di far valere il mio credito?

Risposta al quesito:
Nel caso rappresentato, occorre preliminarmente verificare a che titolo la Cooperativa ha pagato le rate di mutuo già accollate al socio.
E’ probabile che il socio medesimo abbia concordato il versamento da parte della Cooperativa, la quale ha certamente contabilizzato la relativa operazione nei bilanci sociali.
Se così fosse, è il socio che ha errato nel versare alla banca, posto che egli avrebbe dovuto estinguere il debito verso la Cooperativa.
Una tale circostanza, quindi, potrebbe aprire una eventuale controversia tra socio e banca (ricorrendo i presupposti probatori), quali soggetti diretti del contratto di mutuo individuale.