Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 04/02/2019

Il bando del Comune di Monopoli ai sensi dell’art.5 del regolamento ERS come da L. 457/78 art.25 n.2 prevede l’assegnazione delle aree mediante bandi di concorso differenziati per categorie (enti pubblici- cooperative edilizie – imprese di costruzione-singoli privati).
Il Comune ha ignorato quanto previsto sia dal regolamento e sia dalla Legge permettendo la partecipazione indiscriminata alle Cooperative edilizie e alle imprese di costruzioni assegnando il lotto a quest’ultima. L’Amministrazione Comunale ha agito legittimamente?

Risposta al quesito:
La norma prevede che i “concorsi” siano diversi a seconda della categoria per cui son banditi.
Nel caso di specie, però, occorre verificare se il Bando, pur essendo unico, diversifichi i criteri e le regole per ciascuna categoria.
In caso affermativo, il Bando sarebbe legittimo in quanto avrebbe rispettato la diversità dei criteri.

Quesito del 04/02/2019

Gent.mo avvocato, a Luglio 2018 ho inviato per raccomandata il recesso dalla società cooperativa sociale di cui facevo parte e, di conseguenza, dalla carica di vicepresidente della stessa per via dell’impossibilità di partecipare alla vita cooperativa dovuta alla nascita di mio figlio. Mi sono anche licenziata da lavoratrice della stessa cooperativa. In realtà pensavo già da diverso tempo di recedere per via della totale incapacità della Presidente di amministrare.
Nel periodo in cui è stato Amministratore unico ha creato notevoli criticità e anche quando ad Aprile 2018 abbiamo creato il consiglio direttivo, la situazione non è cambiata in quanto le decisioni erano prese solo da lei ma legalmente ne rispondevamo in tre.
Nel mese di Settembre ricevo una pec in cui veniva rifiutato il mio recesso motivandolo con il fatto che, secondo la presidente, dopo il mio recesso motivato per impossibilità a lavorare per motivi familiari e personali, sarei stata disposta ad aprire un’attività concorrente (cosa non veritiera).
Ad oggi non ho nessuna attività e vorrei capire cosa posso fare per ottenere le dimissioni da codesta cooperativa anche perché vorrei essere libera da responsabilità legate all’attività della cooperativa che prosegue le attività nonostante debba pagare stipendi arretrati per diversi mesi a parecchi dipendenti e soci, me compresa e pare investa in nuovi servizi e attività. Nonostante ciò ho preferito dimettermi non per giusta causa per evitare conseguenze alla cooperativa.
Inoltre le chiedo: può il Presidente da solo o con la votazione degli altri soci decidere di non accettare le dimissioni senza far capo al consiglio direttivo di cui faccio parte anche io?

Risposta al quesito:
Nel caso di Cooperativa di lavoro esistono due rapporti: quello sociale e quello mutualistico contrattuale.
Riguardo a quest’ultimo, il socio può comunicare l’impossibilità di eseguire la prestazione per motivi oggettivi (di salute, familiari etc.); la predetta comunicazione equivale alle dimissioni del lavoratore in generale e sconta i termini di preavviso previsti dalla legge.
Possono anche essere rassegnate le dimissioni da socio e, in tal caso, si estingue anche il rapporto mutualistico, fatti salvi i termini di preavviso.
Il CdA deve comunicare al socio dimissionario l’accoglimento o il rigetto della domanda, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
Nel caso di mancata comunicazione protratta nel tempo il recesso di intende implicitamente accolto.
Nell’ipotesi di rigetto il socio deve impugnare il provvedimento innanzi al Tribunale competente, sostenendo le condizioni di fatto e di diritto che legittimano il recesso , avuto riguardo anche alle norme statutarie.
I deliberati sulla domanda di recesso devono essere assunti collegialmente dall’organo amministrativo.

Quesito dell’01/02/2019

Faccio parte di una cooperati va edilizia con alloggi costruiti su area peep assegnata in proprietà a norma di una convenzione ex art 35 l n°865 1971. La convezione ha attribuito riduzione oneri di urbanizzazione al 40%, e ha stabilito i vincoli di alienabilità e costituzione di diritti reali di godimento. Unica agevolazione che la cooperativa ha avuto è stata la riduzione degli oneri di urbanizzazione (nessun finanziamento pubblico). Sono stati costruiti gli alloggi, sono stati consegnati e abbiamo fatto i rogiti per l’assegnazione in proprietà degli alloggi.
Un socio, dopo aver avuto la consegna e prima del rogito ha aperto uno studio professionale nell’alloggio (ha avuto pure rilasciata autorizzazione all’apertura da parte dell’ente preposto), tuttavia al momento del rogito la cooperativa non ha stipulato l’atto, venendo meno i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio economico e popolare visto che ha aperto lo studio (è stata variata la planimetria rispetto a quella presentata al catasto), e inoltre la cooperativa ha temuto che possa venir meno la convenzione, e che il Comune possa richiedere la restituzione dell’agevolazione relativa agli oneri.
La domanda è: la cooperativa può assegnare l’alloggio in queste condizioni? Il socio ha agito senza alcuna autorizzazione della cooperativa, contravvenendo allo statuto, all’atto di assegnazione provvisoria e all’atto di consegna: potremo ancora escluderlo da socio e chiedere la rimessa in pristino e il risarcimento del danno? Quale potrebbe essere la soluzione più ragionevole in questa situazione?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se la Convenzione prevede quote di volume realizzato da destinare ad uso non abitativo. In tal caso sarebbe possibile cambiare la destinazione d’uso originaria dell’immobile de quo e assegnarlo al socio interessato.
Se, viceversa, la Convenzione non prevede la predetta ipotesi, la Cooperativa deve mettere in mora il socio intimandogli la riduzione in pristino e successivamente procedere all’assegnazione in conformità all’uso di destinazione abitativa.
Se il socio non provvede nei termini di cui alla predetta intimazione la Cooperativa può deliberare di risolvere il contratto mutualistico e richiedere la riconsegna dell’alloggio. In tal caso può anche richiedere il risarcimento del danno.

Quesito dell’01/02/2019

Egr. avvocato, nel ringraziarLa per l’immenso servizio reso pongo la seguenti domande: A) Sono Presidente di una cooperativa edilizia per azioni che 9 anni fa ha terminato 1 programma in Area peep con espropri ancora da finire dopo 15 anni da inizio lavori!
Mi sono trovata io a titolo gratuito proprio perché dopo dimissioni ex Presidente anche lui a titolo gratuito e socio, pensavamo erroneamente io e cda (tutti semplici soci), di gestire situazioni pur avendo in cassa 0 !!! Ci sono cause in corso e da iniziare!!
Un solo immobile + 2 garage la cui la cui vendita è difficile e insufficiente a coprire debiti ed ulteriori problematiche nel frattempo del mandato sorte!!! Assemblea dimissioni irrevocabili Presidente + Cda, ma 1) nessuno vuole fare nuovo Presidente-cda 2) nessuno farsi nominare liquidatore e 3) nessuno dare soldi per liquidazione volontaria dal notaio!!! 4) non tutti fare fondo spese per cause necessarie da fare (di cui 1 per mala gestio di un ex Presidente che prese soldi )
Cosa prescrive la Legge? Cosa deve essere fatto se ci si vuole dimettere innanzi a situazione impossibile da gestire con nessuno che vuole subentrare e nessuno che vuole fare il Liquidatore?
Dopo assemblea inoltre che succede per atti giudiziali o tributari o fiscali che sarebbero indirizzati a cooperativa? Come la cooperativa si difenderebbe senza Presidente tra mora dimissioni e liquidazione coatta? B) In una cooperativa edilizia p.a. qualora si arrivi la liquidazione coatta amministrativa ultimo Presidente e soci, in caso di incapienza del patrimonio sociale rispondono a titolo personale e con proprio patrimonio personale dei crediti insoddisfatti da liquidazione? a) crediti di acconti costruzione verso soci esclusi, b) debiti tributari, c) debiti fiscali, d) debiti vari.

Risposta al quesito:
In sintesi estrema:
a) In caso di impossibilità di funzionamento dell’assemblea e di sostanziale insolvenza della Società, gli amministratori in carica devono, senza indugio, richiedere la Liquidazione Coatta all’Organo di Vigilanza (MISE ovvero Assessorato Regionale nelle Regioni a Statuto speciale); ciò al fine di essere esonerati dalla responsabilità personale per gli atti da intraprendere;
b) In ordine agli atti urgenti (giudizi in cui la Coop è convenuta) occorre rappresentare la necessità di immediato intervento all’Organo di Vigilanza e sollecitare la nomina di un Commissario ad acta nelle more del provvedimento di LCA;
c) Nel caso di decorrenza di termini di prescrizione, gli amministratori in carica devono notificare la messa in mora ai fini dell’interruzione dei termini medesimi;
d) Gli amministratori rispondono personalmente nel caso di atti di gestione contro legge, in particolare di pagamenti illegittimi in frode ai creditori o di pagamenti eseguiti nonostante la manifestazione di insolvenza; dei debiti tributari rispondono se hanno eseguito pagamenti in favore di altri creditori omettendo quelli verso l’Erario.
Tutte le problematiche gestionali vanno, comunque, adeguatamente approfondite.

Quesito del 30/01/2019

Si chiede se in una cooperativa edilizia, che ha già effettuato gli atti di assegnazione, i costi per la gestione ordinaria vadano ripartiti tra i soci, con partecipazione della stessa quota sociale, in parti uguali secondo il principio democratico e non in base ai millesimi degli alloggi, dato che gli stessi sono stati venduti e si provvede pertanto al riparto dei costi in base ai millesimi nel condominio.

Risposta al quesito:
Occorre distinguere tra costi per la gestione / liquidazione della Società e costi per la gestione ordinaria del Condominio, formatosi a seguito delle assegnazioni definitive ai soci.
Questi ultimi sono costi riconducibili ad un Ente autonomo dalla Cooperativa, cioè il Condominio, i cui componenti sono i neoproprietari degli immobili e la cui regolamentazione è affidata alle apposite norme del Codice civile.
Diversi sono i costi della gestione societaria, il cui onere deve essere sostenuto da tutti i soci sino all’estinzione della Cooperativa, previa liquidazione di tutte le attività e passività.
Se non esistono specifiche deroghe dello Statuto sociale (ad es. in riferimento alla quota o azione), i costi delle spese generali fino all’estinzione della Società vanno ripartite tra i soci in parti uguali.

Quesito del 29/01/2019

Egr. avv. Le scrivo per avere il seguente parere: ho acquistato un immobile divenendo socio di una cooperativa edilizia i cui lavori sono stati bloccati a immobili quasi finiti che versano da tempo in stato di abbandono.
Il Comune proprietario del terreno ha riapprovato una modifica della convenzione che consentirà l’acquisto al grezzo da parte nostra e riprenderà i lavori, chiedendoci di versare le altre tranches rimanenti. Attualmente è stato nominato un commissario.
La domanda è: non avendo i soldi per ricominciare a versare le tranches necessarie vorrei vendere a terzi il mio immobile e queste terzi dovrebbero diventare soci, il commissario ha i poteri per autorizzare la vendita e far subentrare nuovi soci della coop.?
Grazie infinite sono molto preoccupata e vorrei vendere non credendo più al progetto iniziale ma vorrei almeno recuperare i 50.000 euro già versati che ovviamente non coprono i danni subiti ma restituirebbero serenità a me ed alla mia famiglia.

Risposta al quesito:
Si presume che la Cooperativa sia stata commissariata e che sia stato nominato il Commissario con lo specifico mandato di proseguire l’attività sociale sino alla finitura delle opere.
Appare poco chiara la vendita alloggi al rustico e si deve presumere l’immediato passaggio della proprietà ai soci sia previsto per dare loro la garanzia per eseguire versamenti necessari per la finitura delle opere.
Se così è, il Commissario potrebbe avere tutto l’interesse al subentro di un socio pagante, ma a condizione che la vendita al rustico sia direttamente in favore del socio subentrante.
Alla luce di quanto precede l’attuale socio dovrebbe stipulare un preliminare di cessione quota con il subentrante, successivamente prospettare l’ipotesi del subentro al Commissario, prevedendo l’accordo a tre, secondo cui il nuovo socio rimborserebbe all’uscente le quote anticipate contestualmente alla vendita dell’immobile al rustico.