Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 25/06/2018

Sono Socio di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa in Liquidazione per Scioglimento per atto dell’Autorità ex art 2545 septiesdecies gli alloggi non sono mai stati assegnati con rogito né tantomeno vi è stato frazionamento del mutuo.
Le scrivo perché ho dei dubbi circa la gestione attuale della procedura. Il commissario Liquidatore si avvaleva dell’art 72 l.f. per sciogliersi dai verbali di prenotazione/assegnazione d’alloggio. Successivamente con lettera racc. a.r. richiedeva ai soci di insinuarsi al passivo ex 207 l.f. qualora vantassero credito nei confronti della Soc. Coop.
A seguito di chiamate telefoniche chiarificatrici il commissario ci indicava che quest’ultima comunicazione ex 207 l.f. fosse riservata ai soli soci “eccezionalmente” creditori, poiché attraverso l’art 72 l.f. lo scioglimento dai verbali costituiva di per sé insinuazione al passivo, pertanto non era necessario presentare tutta la documentazione, alla pec indicata, per la domanda di ammissione al passivo nel termine di 15 giorni.
Le mie domande sono le seguenti: può effettivamente l’art 72 l.f. operare in tal senso e quindi iscrivere come “creditori” i soci della cooperativa edilizia che? Qualora così non fosse, oltre il verbale di assegnazione, quali documenti dovrebbero esibire i soci dato che le spese sostenute per il condominio e quelle inerenti la cooperativa (es. quote di mutuo, gestione contabile e amministrativa) sono riconosciute come spese necessarie per la detenzione e occupazione di una abitazione di una proprietà indivisa?
Infine, data la fattispecie, il termine indicato dal Liquidatore di 15 giorni ex art 207 l.f., che nessun socio ha osservato in rispetto alle chiamate sopracitate, è perentorio?

Risposta al quesito:
L’art. 72 della Legge Fallimentare consente al Liquidatore di sciogliersi dal contratto pendente (assegnazione dell’alloggio) e ammettere il socio prenotatario al passivo per il di lui credito risultante dalla contabilità sociale a seguito delle anticipazioni effettuate in conto costruzione dell’alloggio.
Se il socio si insinua al passivo, automaticamente rinuncia alla esecuzione del contratto, anche se il Liquidatore non si è ancora sciolto.
Nel caso di Cooperativa a proprietà indivisa, tutte le spese di uso dell’immobile e quelle generali di amministrazione non costituiscono credito per il soci , il quale può legittimamente pretendere solamente le anticipazioni (ovvero prestiti) effettuate per la realizzazione dell’alloggio.
La documentazione di supporto deve essere quella che comprova i versamenti (ricevute bancarie e estratti conto), ma il Liquidatore ha l’obbligo di verificare la contabilità sociale, dalla quale può ricavare, comunque, l’esistenza del credito (stante che si tratta di un rapporto sociale documentato in atti).
Il termine di riscontro della comunicazione ex art. 207 L.F. non è ex lege perentorio, ma costituisce una normale messa in mora, che se adeguatamente riscontrata, consente anche l’eventuale dilazione per la produzione documentale non immediatamente reperibile dal socio.

Quesito del 25/06/2018

Preg.mo avvocato, in base alla normativa vigente, in tema di Soc. Coop. Edilizie a r.l. in cui i Soci sono persone provenienti da FF.AA. e Corpi Armati dello Stato, è possibile richiedere la nomina di un Presidente del CdA esterno ai Soci previo consenso dell’Assemblea dei Soci stessa?

Risposta al quesito:
Se lo Statuto consente che la funzione di presidente sia assunta anche da soggetto non socio, la risposta è affermativa, in quanto il vincolo dell’appartenenza alle FF.AA. riguarda esclusivamente il requisito per fruire delle agevolazioni di legge (ad es. assegnazione dell’alloggio).

Quesito del 24/06/2018

Ill.mo avvocato Cannavò, sono socio assegnatario per delibera di un alloggio in cooperativa edilizia popolare in liquidazione, di 15 unità abitative. Nove unità sono state acquistate dagli assegnatari mentre io e i rimanenti siamo rimasti in questo limbo. Attualmente la coop e i nuovi proprietari degli alloggi hanno nominato un amministratore senza consultarci, nonostante ciò stiamo pagando le spese correnti.
Ad una assemblea condominiale, senza invitare gli assegnatari , sono stati decisi lavori straordinari negli scarichi dei liquami interni alla palazzina. Fermo restando che pago sempre il dovuto desidero chiederLe se sono tenuto al pagamento anche di tale spesa.

Risposta al quesito:
Da quanto prospettato sembra che sia insorto il Condominio aseguito dell’assegnazione definitiva di alcuni alloggi ai soci prenotatari.
Il Condominio, dunque, è composto dai proprietari delle unità abitative assegnate e dalla Cooperativa, nella cui disponibilità sono rimaste le unità residue.
Alla luce di quanto precede, l’amministratore di Condominio convoca nelle riunioni i condomini proprietari e la Cooperativa, non avendo alcuna rilevanza la prenotazione da parte di alcuni soci ancora non assegnatari in via definitiva.
Il problema dei soci prenotatari, dunque, è quello del rapporto con la Cooperativa, la quale è chiamata a rispondere per le spese condominiali e poi riversarle sui predetti residui soci.
Questi ultimi possono tutelarsi verificando la gestione sociale, con i sistemi propri della disciplina societaria, ma in buona sostanza restano obbligati alle quote di costo di manutenzione legittimamente stabilite in sede di assemblea condominiale.

Quesito del 20/06/2018

Sono socio di una vecchia Cooperativa di Milano (storica con più 100 anni di storia), abbiamo tre palazzi con tantissimi soci.
Ora per il problema delle nuove leggi sul prestito sociale (il nostro è superiore ai Euro 10.000.000) e per la liquidità imposta dalla legge (Euro 3.450.000) in cassa non ci sono soldi, quindi hanno deciso di vendere locali commerciali e appartamenti ai soci abitativi (non siamo obbligati) ma non ci hanno ancora detto se ci saranno cambiamenti nelle tariffe di affitto.
Uno dei tre palazzi è già stato tramutato in Condominio, causa costruzione di mansarde in vendita. L’amministrazione delle mansarde è una società della Cooperativa ma divisa qualche anno fa.
Ora vorrei capirci qualcosa, cosa cambia per gli abitanti di questo palazzo? Verremo anche noi amministrati dalla società di amministrazione?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto verificare se lo Statuto sociale consenta o meno la vendita di alloggi concessi in uso ai soci della Cooperativa, presumibilmente a proprietà indivisa.
Se ciò è consentito, con la vendita di parte degli alloggi ai soci occupanti, si forma il Condominio, composto dai nuovi proprietari e dalla Cooperativa (proprietarie delle unità residue).
Il Condominio appena formato verrà disciplinato dall’eventuale Regolamento contrattuale e, comunque, dalla specifiche norme del codice civile. In tal caso la disciplina amministrativa cambia per alcuni aspetti, come ad esempio la formazione della volontà comune con le maggioranze diverse da quelle precedenti (societarie).
L’amministrazione del Condominio deve essere per legge seguita da soggetti specializzati che possono essere costituiti anche in Società (la forma cooperativa è una di quelle possibili).
La gestione del Condominio riguarderà le parti comuni di tutti gli immobili, quelli a proprietà individuale e quelli rimasti nella disponibilità della Cooperativa.
La contabilità sociale della Cooperativa resterà separata da quella condominiale.

Quesito del 18/06/2018

Sono la figlia di un socio di una cooperativa edilizia a propietà indivisa che ha conseguito da tempo il suo obiettivo (costruire un’opera edilizia). Poco dopo aver realizzato, con la presenza di un notaio, la richiesta di scioglimento della società per l’assegnazione in proprietà di un alloggio, mio padre é morto.
Sospetto che questo non é un caso di successione iure hereditaris. Per cui, vorrei sapere se a mia madre (coniuge superstite e convivente fino al momento della morte) spetta il diritto di socia e può reclamare la proprietà dell’alloggio al posto di mio padre.
In caso affermativo, quale sarebbe l’iter da seguire e le condizioni (es. continuare a vivere nell’alloggio)?

Risposta al quesito:
Occorre distinguere se la Cooperativa ha fruito di contributo pubblico o meno. Nel primo caso il coniuge sopravvissuto subentrano gli eredi, con diritto del coniuge convivente a mantenere il diritto di abitazione.
Se la Cooperativa non ha fruito di agevolazioni finanziarie pubbliche, in tal caso è lo Statuto che regola il subentro compatibilmente con il diritto ereditario.
Gli eredi hanno l’obbligo di designare chi tra loro deve assumere la qualità di socio, ferme restando le quote ereditarie sull’immobile in caso di assegnazione definitiva.

Quesito del 18/06/2018

Abitiamo in cooperativa abitativa a proprietà indivisa con pagamento affitto + varie. Riscontriamo da anni enorme difficoltà a fornire ai soci le copie bilanci e tutta la documentazione di supporto, incluso lo statuto stesso.
Viene asserito che è solo possibile visionare la documentazione – senza poter fotocopiare o fotografare – presso la sede della Cooperativa. Nessuna documentazione, inoltre, per le spese inserite in fatturazione trimestrale degli affitti. Ultima doccia fredda, arrivata con una assemblea “informativa” riguarda la necessità di ripristinare la liquidità della cooperativa – attualmente impegnata in uso creditizio – al 30 % come ci dicono essere richiesto dalla legge a far data gennaio 2018.
L’ipotesi paventata per rientrare in liquidità al minimo previsto è quella della vendita del patrimonio immobiliare oppure la confluenza in altra cooperativa dove non si conoscono termini nè clausole. Tra 20 giorni ci sarà l’assembla di Bilancio e viene chiesto ai soci di votare (in meno di 20 giorni e senza alcun supporto di documentazione!!).
Esiste una possibilità di procrastinare la decisione fino a garanzie complete – in un senso o nell’altra soluzione?
Cosa succede se la Cooperativa fallisse? E’ possibile lo scioglimento della cooperativa e come vengono tutelati i soci assegnatari?

Risposta al quesito:
I soci possono accedere alla documentazione con precise limitazioni , in quanto possono visionare i bilanci prima dell’approvazione , ma non è loro consentito di analizzare le relative pezze d’appoggio . Dalla valutazione dei bilanci i soci possono trarre utili informazioni e richiedere chiarimenti agli amministratori , i quali sono obbligati a fornirli.
I n caso di fondati sospetti i soci possono tutelarsi con il controllo giudiziario ovvero con esposto alla Vigilanza (MISE).
In cado di fallimento o liquidazione coatta i soci rischiano che il curatore-liquidatore si sciolga dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare, sicchè, in tal caso, diverrebbero creditori chirografari della Procedura e perderebbero ogni diritto sull’alloggio prenotato.
A fronte del predetto pericolo i soci possono tutelarsi instaurando specifiche azioni giudiziarie (ex art. 2932 cc ovvero 2645 bis cc) trascrivendo le predette domande giudiziali nei Registri Immobiliari, in modo da poterli opporre al curatore –liquidatore e ottenere l’assegnazione degli alloggi alle condizioni contrattuali.
Le domande e le relative trascrizioni, però, devono essere effettuate prima che si instauri la procedura concorsuale.