Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 18/06/2018

Sono la figlia di un socio di una cooperativa edilizia a propietà indivisa che ha conseguito da tempo il suo obiettivo (costruire un’opera edilizia). Poco dopo aver realizzato, con la presenza di un notaio, la richiesta di scioglimento della società per l’assegnazione in proprietà di un alloggio, mio padre é morto.
Sospetto che questo non é un caso di successione iure hereditaris. Per cui, vorrei sapere se a mia madre (coniuge superstite e convivente fino al momento della morte) spetta il diritto di socia e può reclamare la proprietà dell’alloggio al posto di mio padre.
In caso affermativo, quale sarebbe l’iter da seguire e le condizioni (es. continuare a vivere nell’alloggio)?

Risposta al quesito:
Occorre distinguere se la Cooperativa ha fruito di contributo pubblico o meno. Nel primo caso il coniuge sopravvissuto subentrano gli eredi, con diritto del coniuge convivente a mantenere il diritto di abitazione.
Se la Cooperativa non ha fruito di agevolazioni finanziarie pubbliche, in tal caso è lo Statuto che regola il subentro compatibilmente con il diritto ereditario.
Gli eredi hanno l’obbligo di designare chi tra loro deve assumere la qualità di socio, ferme restando le quote ereditarie sull’immobile in caso di assegnazione definitiva.

Quesito del 18/06/2018

Abitiamo in cooperativa abitativa a proprietà indivisa con pagamento affitto + varie. Riscontriamo da anni enorme difficoltà a fornire ai soci le copie bilanci e tutta la documentazione di supporto, incluso lo statuto stesso.
Viene asserito che è solo possibile visionare la documentazione – senza poter fotocopiare o fotografare – presso la sede della Cooperativa. Nessuna documentazione, inoltre, per le spese inserite in fatturazione trimestrale degli affitti. Ultima doccia fredda, arrivata con una assemblea “informativa” riguarda la necessità di ripristinare la liquidità della cooperativa – attualmente impegnata in uso creditizio – al 30 % come ci dicono essere richiesto dalla legge a far data gennaio 2018.
L’ipotesi paventata per rientrare in liquidità al minimo previsto è quella della vendita del patrimonio immobiliare oppure la confluenza in altra cooperativa dove non si conoscono termini nè clausole. Tra 20 giorni ci sarà l’assembla di Bilancio e viene chiesto ai soci di votare (in meno di 20 giorni e senza alcun supporto di documentazione!!).
Esiste una possibilità di procrastinare la decisione fino a garanzie complete – in un senso o nell’altra soluzione?
Cosa succede se la Cooperativa fallisse? E’ possibile lo scioglimento della cooperativa e come vengono tutelati i soci assegnatari?

Risposta al quesito:
I soci possono accedere alla documentazione con precise limitazioni , in quanto possono visionare i bilanci prima dell’approvazione , ma non è loro consentito di analizzare le relative pezze d’appoggio . Dalla valutazione dei bilanci i soci possono trarre utili informazioni e richiedere chiarimenti agli amministratori , i quali sono obbligati a fornirli.
I n caso di fondati sospetti i soci possono tutelarsi con il controllo giudiziario ovvero con esposto alla Vigilanza (MISE).
In cado di fallimento o liquidazione coatta i soci rischiano che il curatore-liquidatore si sciolga dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare, sicchè, in tal caso, diverrebbero creditori chirografari della Procedura e perderebbero ogni diritto sull’alloggio prenotato.
A fronte del predetto pericolo i soci possono tutelarsi instaurando specifiche azioni giudiziarie (ex art. 2932 cc ovvero 2645 bis cc) trascrivendo le predette domande giudiziali nei Registri Immobiliari, in modo da poterli opporre al curatore –liquidatore e ottenere l’assegnazione degli alloggi alle condizioni contrattuali.
Le domande e le relative trascrizioni, però, devono essere effettuate prima che si instauri la procedura concorsuale.

Quesito del 18/06/2018

Ho prenotato un alloggio in costruzione da una cooperativa. Ho richiesto il rilascio della fidejussione a fronte di anticipi erogati.
Loro sostengono che nel caso, dovremmo sostenere noi il costo. Fanno riferimento anche al fatto che siamo già garantiti ampiamente, essendo il terreno di proprietà della cooperativa ed avendo versato noi un piccolo anticipo. Nel corso della costruzione andrò a versare il 20% del totale.
Vorrei sapere se è lecito quanto sostengono (pagamento da parte mia della fidejussione) e se effettivamente ho qualche garanzia derivante dal fatto che il terreno è di proprietà della cooperativa ed io sono socio.

Risposta al quesito:
La fideiussione è obbligo di legge (d.lgs 122/2005), ma il relativo costo deve, comunque, riversarsi sullo stesso socio prenotatario, non avendo la Cooperativa altre possibilità di acquisire risorse finanziarie.
La proprietà del terreno non è per se stessa una garanzia per il socio, in quanto lo stesso ha dovuto, comunque, anticiparne il costo dell’acquisizione.

Quesito del 16/06/2018

Siamo soci assegnatari di appartamento in proprietà indivisa. Con uno esiguo preavviso, siamo stati informati in corso di una assemblea di quartiere – preparativa a quella ufficiale tra soli 20 giorni – che la Storica Cooperativa abitativa indivisa, per la legge, con effetto dal 1 gennaio 2018 ha l’obbligo di avere il 30% di immediata liquidità per restituire i prestiti sociali di cui da sempre ha usufruito con esposto debitorio che riteniamo sia molto elevato. La situazione appare piuttosto seria poiché é stata paventata la necessità forzata di smobilitare una parte del patrimonio abitativo – circa un terzo – da vendere ai soci assegnatari.
Premetto che i soci non sono mai informati con adeguatezza se non in maniera passiva (per alzata di mano alle assemblee e solo in fase di richiesta approvazione dei bilanci annuali…). Ad ogni richiesta di ricevere documentazione di supporto, i bilanci da discutere o semplicemente lo statuto con le regole stesse della Cooperativa, viene intimato di poter visionare personalmente ed unicamente in sede i documenti senza poterli portare all’esterno. Quali sono le garanzie che i soci devono ottenere prima di decidere di acquistare o meno l’immobile? Quali sono i tempi e le prelazioni?
Chi fissa il valore degli immobili stessi o su quali parametri?
Come diventa il rapporto di assegnatario indiviso col passaggio a status di assegnatario proprietario in misto indiviso?
Lo scioglimento della cooperativa potrebbe essere una soluzione alternativa perseguibile e acquistare tutti oppure non saremmo garantiti ?
Se confluissimo in un altro grande contenitore Cooperativa – soluzione bis paventata – come ci di deve tutelare?
Non ultimo: esiste una leva legale per poter far valere i diritti di socio relativi a ricevere la adeguata informazione e consultazione e ricevere i documenti di supporto (bilanci, verbali, atti del consiglio, etc) nei tempi e modi corretti?
Grazie infinite per la risposta, situazione grave, siamo un pò disperati

Risposta al quesito:
Il pericolo da cui ciascun socio deve guardarsi è quella del fallimento-liquidazione coatta che metterebbe tutti i soci nella posizione di creditori senza potere avanzare alcuna pretesa sull’alloggio di cui sono assegnatari.
In tal caso, essendo elevata l’esposizione debitoria del Sodalizio, i soci avrebbero poche probabilità di riottenere la liquidità dagli stessi anticipata.
Nell’ottica che precede l’unica garanzia possibile è quella di ottenere immediatamente dalla Cooperativa la stipula di un preliminare in cui vengano conteggiate le anticipazioni eseguite e venga data la disponibilità da parte del soci al pagamento del residuo prezzo (come da contratto).
In tal caso il preliminare (le cui firme devono essere autenticate da notaio) dovrebbe essere trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile; se l’alloggio prenotato costituisce prima casa, l’avvenuta trascrizione consente al socio medesimo di opporre alla curatela –Liquidatela il preliminare e ottenere, anche in sede giudiziale, l’assegnazione definitiva dell’alloggio; la trascrizione ha l’efficacia di tre anni e decade se nel detto termine non interviene l’atto pubblico ovvero non viene instaurato il giudizio ex art. 2932 c.c. e trascritta la relativa domanda giudiziale.
Il socio può verificare le esposizioni sintetiche del Bilancio, interpretando il relativo significato, e, in caso di sospetti, fondati può ricorrere al controllo giudiziario ovvero in sede amministrativa con esposto circostanziato alla Vigilanza (MISE).

Quesito del 13/06/2018

In una cooperativa edilizia di 70 soci, dopo l’assegnazione degli alloggi, poichè il CDA uscente ha lasciato una marea di debiti, alcuni soci si sono resi morosi nel pagamento dei costi di gestione, forti del fatto che ormai l’assegnazione notarile dell’alloggio è avvenuta. In assemblea però la maggioranza dei soci chiede di conoscere il nome dei morosi.
La mia domanda è: per la tutela della privacy il CDA può far conoscere tali nomi oppure no?

Risposta al quesito:
All’interno dei rapporti societari non opera la privacy, nel senso che ciascun socio intrattiene i rapporti medesimi sia con il Sodalizio che con gli altri soci.
Alla luce di quanto precede il Bilancio distribuito ai soci deve contenere le informazioni analitiche delle singole situazioni debitorie, trattandosi di posizioni che incidono sui diritti dell’intera compagine sociale. Non è, viceversa, consentito che il prospetto analitico delle predette posizioni debitorie venga esposto nel Bilancio sintetico depositato nel Registro delle Imprese, consultabile da soggetti terzi.

Quesito del 13/06/2018

Già in data 31 luglio 2017 mi ha fornito un prezioso riscontro. Al termine della gestione commissariale si è provveduto alla assegnazione degli alloggi ai soci prenotatari. Tale assegnazione è stata possibile previa sottoscrizione di apposite convenzioni riguardanti le rinunce ai procedimenti civili e penali in essere, nonché dopo varie regolarizzazioni contabili ecc..
Tra gli accordi stipulati è previsto che “… la cooperativa dovrà vincolare le somme che residueranno in cassa all’esito della gestione commissariale per il pagamento delle suddette opere esterne”. Ora, in pancia alla cooperativa, al termine della gestione commissariale, è rimasto, fra altri pochi spiccioli, un credito IVA di 23.600 euro.
Ciò premesso, è possibile destinare detto importo di 23.600 euro nell’interesse dei 5 soci assegnatari, come da convenzione, per la realizzazione delle citate opere esterne?
Qualora la risposta fosse affermativa, per l’utilizzo, è necessario chiedere il consueto rimborso IVA?
Si tenga conto che la cooperativa, ormai rientrata in bonis, proseguirà la sua attività in quanto deve realizzare altre 3 abitazioni su un altro lotto di proprietà con soci totalmente diversi dai 5 soci assegnatari.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente chiarire le modalità di utilizzo del credito iva previste dalla normativa fiscale.
In via di principio, è possibile optare per una delle seguenti alternative: l’utilizzo del credito in compensazione con altre imposte eventualmente dovute (fino all’importo massimo di 5.000,00 euro); il riporto dell’eccedenza all’esercizio successivo (in modo da portarla in detrazione in seguito); la richiesta di rimborso parziale o totale (in ogni caso per l’importo minimo di 2.582,28 euro).
Va, tuttavia, precisato che il rimborso del credito iva è consentito soltanto a determinate condizioni, tassativamente elencate all’art. 30 del DPR 633/1972 e di seguito sinteticamente elencate:
effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare totale di tutte le operazioni effettuate;
esercizio abituale di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette all’imposta per mancanza del requisito territoriale;
acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, ovvero di beni e servizi per studi e ricerche (il rimborso sarà dovuto limitatamente all’importo dell’imposta assolta su tali beni e servizi);
rimborso richiesto da operatori non residenti, identificati direttamente in Italia o che abbiano nominato un rappresentante legittimato a chiedere il rimborso;
ultime tre dichiarazioni iva riportanti un’eccedenza a credito (potrà essere chiesto a rimborso l’importo pari alla minore delle eccedenze conseguite nel triennio, comunque non inferiore a 10,33 euro);
cessazione dell’attività (anche in questo caso l’importo minimo rimborsabile sarà pari a 10,33 euro);
produttori agricoli che applicano il regime speciale agricolo e che effettuano esportazioni e altre operazioni non imponibili (resta fermo l’importo minimo rimborsabile di 10,33 euro).
Nel caso di specie, pertanto, qualora sussistano i presupposti per ottenere il rimborso del credito, il relativo importo costituirà disponibilità liquida che potrà essere utilizzata dalla Cooperativa in conformità agli scopi sociali.
E’ evidente che, sul presupposto del nesso causale del credito con l’attività del programma costruttivo pregresso, la predetta disponibilità liquida debba prioritariamente essere impiegata per gli scopi previsti dalla menzionata convenzione stipulata con i cinque soci assegnatari, mediante gli opportuni accorgimenti contabili.
Se, però, la Cooperativa dispone di altre risorse liquide per fronteggiare le succitate passività, lo stesso credito potrà essere utilizzato proficuamente dalla Cooperativa nei futuri esercizi (in compensazione dell’iva a debito o delle altre imposte dovute), stante la prospettata prosecuzione dell’attività.
Conclusivamente, la questione contabile ha natura formale, mentre l’impiego delle somme disponibili riguarda la loro provenienza, che determina la sostanziale destinazione vincolata (se il ricavo proviene da un determinato programma costruttivo, la relativa disponibilità deve essere prioritariamente destinata agli adempimenti connessi a quel programma).