Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 18/03/2018

Mio padre assegnatario di alloggio in cooperativa fino al 1997, nello stesso anno ci fu il passaggio da mio padre a me.
Tenendo presente che nel 1994 mi sono sposato, la casa è al 50% con la mia ex o no? Tenendo presente che al notaio nel 2012 sono andato solo io ed il presidente di cooperativa.

Risposta al quesito:
La comunione dei beni tra coniugi è il regime legale che regola i rapporti economici tra coniugi, comportando l’acquisizione automatica al 50% della proprietà di tutti i beni da loro stessi acquistati in costanza di matrimonio.
Vengono esclusi dalla comunione ex lege i beni ereditati, che restano nel dominio esclusivo dell’erede.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se il “passaggio” di sui di tratta sia stato a titolo ereditario ovvero a titolo contrattuale; occorre ulteriormente verificare se nella seconda ipotesi si sia verificata la donazione del genitore dei versamenti a titolo di acconto prezzo da lui eseguiti.
In quest’ultima ipotesi si verificherebbero le medesime condizioni di esclusione dalla comunione previste per l’eredità del bene.
Nel caso di subentro contrattuale, con i versamenti del prezzo eseguiti in costanza di matrimonio, il bene entra automaticamente nella comunione coniugale.

Quesito del 16/03/2018

La nostra Cooperativa, appartiene ad un Consorzio il cui oggetto sociale previsto da statuto è quello di realizzare opere di urbanizzazione e quanto altro necessario per una funzionale attuazione del Piano PEEP del Comune di Quarto (NA).
Tali opere sono state realizzate nonchè si è provveduto alla restituzione delle aree al Comune stesso. Il Comitato Esecutivo del Consorzio, non ha ancora proceduto alla messa in liquidazione del Consorzio. Il Consorzio è stato citato dal Comune per una maggiore richiesta del prezzo del terreno.
Si chiede se si possa procedere alla chiusura del Consorzio in considerazione che la causa citata pende sulle singole cooperative consorziate, le quali si sono singolarmente anche costituite in giudizio oltre al Consorzio, e che in caso di soccombenza, sarebbero le stesse ad ottemperare all’eventuale esborso di danaro.
Inoltre se il Comitato Esecutivo debba procedere alla messa in liquidazione del Consorzio, in questo modo si potrebbero evitare delle spese che gravano solo sulle singole cooperative consorziate.

Risposta al quesito:
Mentre la cessione dei crediti è consentita dalla legge anche in assenza del consenso del debitore, per la cessione dei debiti vale il contrario.
Nel caso di specie, pendendo il giudizio per un debito del Consorzio, quest’ultimo potrebbe estinguere la sua obbligazione mediante la cessione, ma a condizione che essa sia accettata dalla controparte creditrice.
A nulla vale il rapporto di garanzia tra il Consorzio e le Cooperative, in quanto l’Ente consortile debitore è dotato di personalità giuridica autonoma, con implicazioni di diverso genere, ivi comprese quelle riguardanti la responsabilità sussidiaria degli amministratori pro tempore.
L’eventuale liquidazione ed estinzione del Consorzio comporterebbe l’estensione della responsabilità al Liquidatore, il quale, se adeguatamente garantito, potrebbe accettare di procedere comunque alla chiusura del Consorzio.
L’alternativa sarebbe quella di una convenzione aggiuntiva e liberatoria con il Comune.

Quesito del 16/03/2018

Nel luglio 2016 mi è stato assegnato con regolare atto notarile un alloggio in cooperativa (piano PEEP) prenotato dal 2010 e interamente pagato con assegni circolari n.t. e bonifici di volta in volta rilasciati a partire dal 2010.
Per vari motivi ho dovuto dare in affitto tale immobile con regolare contratto registrato a canone concordato rientrando anche nei limiti previsti dalla convenzione con il Comune; non sono proprietaria di altri immobili, sono in regime di divisione di beni con il coniuge che però è proprietario dell’immobile in cui abitiamo sito nello stesso Comune dell’altro.
In caso di fallimento della cooperativa (molto probabilmente a breve) cosa rischio? Il mio atto potrebbe essere revocato (ho riscontrato le risposte a tutti i precedenti quesiti ma non ho trovato un caso simile)?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha goduto di un piano PEEP ciò vuol dire che ha stipulato una convenzione con il Comune assumendo diversi obblighi, tra i quali quelli attinenti ai requisiti dei soci assegnatari e alla gestione degli immobili da parte degli stessi.
Orbene, secondo le norme di legge, gli assegnatari non possono alienare o affittare gli immobili loro assegnati se non dopo che siano trascorsi cinque anni dall’atto di assegnazione; in casi particolari la disposizione può essere derogata, ma occorre una specifica autorizzazione dell’Ente concedente l’area ovvero il contributo pubblico.
Per quanto attiene al regime economico coniugale esso è indifferente ai fini dei requisiti, che debbono essere posseduti da entrambi i coniugi al momento dell’assegnazione (anche il requisito inerente all’impossidenza di alloggio utile nello stesso Comune).
Da quanto precede sembra che il socio non avesse i requisiti al momento dell’assegnazione e, pertanto, in caso di fallimento della Cooperativa, il Liquidatore o il Curatore potrebbero revocare l’atto.

Quesito del 14/03/2018

Sono socio di una società cooperativa edilizia srl in liquidazione. A seguito di sentenza divenuta irrevocabile la società è debitrice nei miei confronti di una somma stabilita dal Tribunale oltre oneri e spese.
Ho inviato al Liquidatore una raccomandata con ricevuta di ritorno con la richiesta della somma in questione, allegando copia della sentenza, e quest’ultimo mi ha riferito verbalmente che non è di sua competenza.
Chiedo cortesemente un Suo autorevole parere.

Risposta al quesito:
La liquidazione delle Cooperative può essere volontaria se deliberata dai soci a seguito del raggiungimento dello scopo sociale, ovvero coatta amministrativa se disposta dall’Ente di Vigilanza per le cause previste dalla legge.
La prima è una procedura di tipo contrattuale, in quanto finalizzata all’estinzione della Società con il consenso dei soci; la seconda è una procedura concorsuale (assimilabile al Fallimento) di natura pubblicistica ed è finalizzata alla estinzione della Società per motivi di ordine pubblico economico.
In entrambe le procedure il Liquidatore deve provvedere alla estinzione di tutte le passività e di tutte le attività sociali, solo che nella prima possono instaurarsi trattative separate con i creditori, ottenendo decurtazione dei crediti in misura diversa a seconda degli accordi; nella seconda la Liquidatela deve rispettare la par condicio creditorum, non potendo attuare trattamenti diversi tra i creditori.
Alla luce di quanto precede non sembra fondata la risposta del Liquidatore, a meno che, in caso di Liquidazione coatta amministrativa, lo stesso volesse significare che l’ammissione al passivo, la gradazione del credito e la distribuzione finale non dipendano dalla sua volontà, bensì dalla legge.
In tal caso, occorre verificare l’operato del Liquidatore nell’ambito della procedura concorsuale.

Quesito del 12/03/2018

In una cooperativa a statuto indiviso creata nel 1986 ancora tutt’oggi ci chiedono la polizza assicurativa poichè sono aperti ancora i lavori.
Se non vengono più pagate le mensilità della polizza cosa comporta per i soci della stessa?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative a proprietà indivisa il dominio diretto sugli immobili resta esclusivamente nella disponibilità della Cooperativa, avendo il socio assegnatario il solo diritto d’uso.
La Cooperativa, dunque, provvede all’amministrazione dei beni, nonché alla relativa manutenzione straordinaria, compiendo tale attività nell’interesse di tutti i soci.
Sono questi ultimi che devono approvare i bilanci sociali e il programma delle attività predisposto dagli amministratori, sindacando eventuali illegittimità nella gestione sociale e degli immobili.
Se i predetti amministratori chiedono ai soci il versamento di somme per la copertura di spese e costi, legittimamente approvati con i bilanci d’esercizio, il mancato versamento costituisce inadempienza, che se grave e reiterata può essere sanzionata anche con l’esclusione.

Quesito dell’11/03/2018

In una coop edilizia a proprietà indivisa, il Comune assegna il piano di zona 167, il comparto x, foglio x e particella x. Nella convenzione Comune/Regione e nel permesso di costruire, il comparto è sempre x, il foglio è sempre x e la particella è sempre x.
Quando la coop a chiesto il mutuo e l’ha frazionato sui singoli appartamenti, il comparto ed il foglio sono rimasti uguali, però è cambiata la particella e anche da un estratto all’Agenzia delle Entrate risulta cambiata.
Ma la particella non dovrebbe essere sempre la stessa assegnata all’inizio, è scritta nella convenzione e nel permesso di costruire?

Risposta al quesito:
Nell’atto di frazionamento e nella visura ipotecaria presso l’Agenzia delle Entrate viene riportata la particella del Catasto Urbano, mentre nei precedenti atti viene riportata la particella del Catasto Terreni, posto che non esisteva la realizzazione edilizia.