Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 30/10/2017

Egregio avvocato, Le porgo il seguente quesito: può un dipendente di un Ente locale assumere la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa edilizia per azioni?

Risposta al quesito:
Non esiste alcuna incompatibilità se la Cooperativa:
a) È a mutualità prevalente e non svolge attività lucrativa con i terzi;
b) La carica di presidente non è retribuita a seguito di rapporto lavorativo o comunque di collaborazione continuativa (fatta eccezione per il semplice rimborso delle spese);
c) Il presidente riveste la qualifica di socio.
Sussistendo i requisiti sopra elencati, l’attività del presidente è svolta nell’interesse personale con l’obbiettivo mutualistico di ottenere la proprietà dell’abitazione e, pertanto, in nessun caso può confliggere con le norme sul pubblico impiego (incompatibilità di altre attività lavorative).

Quesito del 28/10/2017

Sono socio di una coop edilizia a proprietà indivisa, con contributo regionale a fondo perduto, due anni fa, un socio ha dato le dimissioni e mi hanno assegnato l’appartamento, oltre ad accollarmi il mutuo, che comunque sta a nome della coop, ho pagato alla coop con assegni 40.000 euro, che servivano per liquidare il socio uscente.
Io vorrei sapere se i soldi che ho dato alla coop e poi girati al socio uscente, devono comunque essere messi a bilancio della coop, o non devono apparire per niente.

Risposta al quesito:
Le somme indicate dovrebbero essere le anticipazioni effettuate dal socio uscente e integrate dal socio entrante.
Alla luce di quanto precede, le somme medesime devono apparire in bilancio come accreditate al nuovo socio, mentre può non rilevarsi il movimento dell’avvenuta restituzione in quanto la scrittura contabile (che deve, comunque, risultare nel registro di contabilità) potrebbe essere avvenuta nel corso dell’esercizio.
Se, viceversa, le somme di cui sopra attengono alle migliorie e la Cooperativa si è prestata a fungere da intermediario (ipotesi rara), in tal caso nel bilancio non può essere ravvisato alcun movimento in quanto l’operazione è “estranea” all’attività svolta dalla Cooperativa (deve, comunque, risultare nel libro giornale il mero passaggio delle somme dal socio entrante al socio uscente).

 

Quesito del 28/10/2017

Vorremmo conoscere come calcolare il rimborso di una quota sociale spettante ad un socio receduto per morosità. Il canone di godimento alloggio comprende quota capitale mutuo, quota interessi mutuo, quota spese generali (luce, tributi, amministrazione).
Nella fattispecie trattasi di cooperativa indivisa (492/75), quale somme versate dobbiamo conteggiare per la restituzione: solo la quota capitale, quota capitale + interessi o tutti gli importi versati comprese le spese generali, quindi anche i tributi, le spese per la luce etc?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperativa a proprietà indivisa al socio escluso o receduto compete il rimborso di quanto dallo stesso versato per anticipazioni sui costi di costruzione dell’alloggio.
Non gli competono gli importi versati a titolo di canone locativo, di spese generali, di eventuale tassa di ammissione, di quota sociale, quest’ultima per la parte corrosa da eventuali perdite.
Le spese condominiali (luce, pulizia etc.) restano ad esclusivo carico dell’utilizzatore e, pertanto, non sono rimborsabili.
Gli interessi sulle somme dovute decorrono dalla data di esigibilità del credito del socio e si calcolano nella misura legale se non viene formulata domanda giudiziale, nella misura degli interessi di mora (uso commerciale) dall’inizio del giudizio ( art.1284 c.c.).

 

Quesito del 27/10/2017

La cooperativa edilizia, di cui sono socio, è prossima alla messa in liquidazione e, successivamente, alla chiusura definitiva. Ciò a seguito del conseguimento dello scopo sociale.
Posso conoscere, gentilmente, il quorum minimo previsto delle presenze dei soci all’assemblea.

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono regolate dallo Statuto sociale anche in riferimento alle assemblee e ai relativi quorum.
In assenza di specifica disposizione statutaria si applicano le disposizioni del codice civile artt. 2368 e seguenti (Spa) art. 2479 bis (Srl).
Per la liquidazione occorrono le maggioranze dell’assemblea straordinaria: in prima convocazione la metà dei voti +1, per la seconda convocazione un terzo dei voti e due terzi dei presenti.
L’assemblea deve essere tenuta innanzi al notaio che ne redige il verbale nella forma dell’atto pubblico.

 

Quesito del 26/10/2017

Faccio parte come militare di una cooperativa ad edilizia convenzionata dai primi anni novanta. Nel 2003 mi è stato assegnata l’abitazione dove vi risiedo come prima casa. Nel 2018 faremo il rogito per passare a proprietà divisa dal notaio.
Se nel 2020 cambiassi lavoro e quindi non più militare la casa rimane mia o perdo la proprietà? Per i contributi trentacinquennali cosa accadrebbe?

Risposta al quesito:
Ottenuta l’assegnazione definitiva in proprietà a seguito del nulla osta dell’Autorità di vigilanza, non sussistono vincoli riguardanti la modifica dei requisiti soggettivi.
L’unico vincolo può riguardare la libera commerciabilità dell’alloggio, che normalmente attiene al termine entro il quale non può essere alienato l’alloggio, cioè il quinquennio dall’atto pubblico di assegnazione. Può, tuttavia, ottenersi una deroga, previa autorizzazione dell’Ente finanziatore per motivi eccezionali (trasferimento di sede). E’ bene, tuttavia, verificare l’eventuale esistenza di altri vincoli esaminando la specifica legge di finanziamento e il contenuto dell’atto pubblico di assegnazione.

 

 

Quesito del 26/10/2017

Sono socio di una cooperativa a proprietà indivisa il cui muto è stato estinto già da qualche anno. Vorremmo sciogliere la cooperativa ed avere in assegnazione l’alloggio che occupiamo, ma alcuni soci non interessati o con scarse capacità economiche per coprire le spese occorrenti non aderiscono.
E’ possibile richiedere alla Regione l’assegnazione individualmente e dimettersi da socio?

Risposta al quesito:
Le Cooperative a proprietà indivisa assegnano in uso gli alloggi ai soci, sicché l’eventuale dimissione di uno di loro comporta che l’immobile rientra nella piena ed esclusiva disponibilità della Società assegnante.
Alla luce di quanto precede, i soci assegnatari possono ottenere la proprietà individuale degli alloggi solamente a seguito della preventiva trasformazione della Cooperativa da indivisa a divisa, come previsto dalla L. 179.
Secondo la predetta normativa la Cooperativa può trasformarsi a seguito della delibera assunta dalla maggioranza dei soci; in tal caso la minoranza dei soci resterebbe nella Cooperativa indivisa, mentre gli altri otterrebbero l’assegnazione in proprietà degli alloggi, previo nulla osta concesso dall’Ente finanziatore dopo il pagamento della differenza relativa al contributo pubblico.