Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 23/03/2017

Sono stato escluso da una coop. edilizia e non ricevendo quanto anticipato, ho iniziato una causa, vinta ,ma adesso dopo aver richiesto pignoramento e presentato istanza di vendita, la coop è stata messa in liquidazione coatta amministrativa.
Se rinuncio al procedimento di pignoramento, sono comunque creditore procedente o perdo tutti i diritti ad essere risarcito?

Risposta al quesito:
Avendo inizio la procedura di Liquidazione Coatta non possono avere corso le azioni esecutive individuali, sicché il giudizio di pignoramento in corso deve essere interrotto.
Il creditore procedente, tuttavia, può chiedere al giudice dell’esecuzione di liquidare le spese sino al momento dell’interruzione, ciò al fine di rivolgere istanza di ammissione al passivo anche per le dette spese.

Quesito del 20/03/2017

Sono un socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa ho prenotato un alloggio in locazione con patto di futura vendita o con proprietà differita scegliendo la seconda tipologia posso dopo aver saldato per intero il costo dell alloggio farmi trasferire la proprietà abbreviando la locazione.

Risposta al quesito:
Generalmente, le Cooperative che assegnano in locazione con patto di futura vendita hanno realizzato il programma costruttivo  in esecuzione di una Convenzione stipulata con il Comune (spesso assegnatario dell’area).
In tal caso i termini di scadenza della locazione e della stipula dell’atto pubblico non sono derogabili in quanto fissati dalla Convenzione con atto pubblico trascritto nei Registri Immobiliari.

Quesito del 16/03/2017

Sono socia con verbale assegnazione, si aspetta di frazionare il mutuo e poi fare atto di assegnazione dell’appartamento. Mi correggo l’assegnazione è stata fatta meno di un anno fa.
Pago il mutuo a nome della coop,  nel 2007 fine lavori edificio  ma io ci abito e ho residenza dal 2012. Sono  venuta a conoscenza che si hanno difficoltà ad avere le certificazioni di conformità impianti. In parte  ero a conoscenza che si aspettava abitabilità. Ho fatto richiesta data non chiarezza e ho chiesto anche in comune le planimetrie dei progetti approvati e ho potuto osservare che  non sono conformi allo stato di fatto perché ho ricevuto copie  conformi all’originale e inoltre un responsabile tecnico comune mi riferiva che non c’è nessuna variante e non era stata chiesta abitabilità.
Dovrei comunicare con urgenza tutto ciò alla coop? Verificare il tutto con  con un ingegnere?
Come socia a cosa posso andare in contro dato che ho residenza senza abitabilità e se mai possa essere ci sono abusi  di non conformità al progetto cosa può succedere?
Posso chiedere i danni per non conformità urbanistica e denunciare alle autorità?

Risposta al quesito:
E’ necessario il preventivo esame di un tecnico in ordine ai progetti assentiti e alla loro eventuale corretta esecuzione. In caso di riscontrata difformità, il socio assegnatario si deve tutelare, stante la gravità del vizio costruttivo, la cui necessarie eliminazione (ovvero adeguamento) resta a suo carico.
Il socio può, dunque, convenire in giudizio a titolo risarcitorio sia la Cooperativa che eventuali altri soggetti responsabili, quali il Direttore dei Lavori che la stessa impresa costruttrice.

 

 

 

Quesito del 14/03/2017

Sono socio di una cooperativa edilizia da qualche anno e siamo arrivati dopo quasi 18 mesi di ritardo alla stipula del contratto.
E’ normale che dopo 18 mesi di ritardo ci siano stati degli aumenti anche sostanziali. I soci sono stati chiamati singolarmente dal CDA per “trattare” gli sconti e stabilire il prezzo di vendita. Molto probabilmente alcuni alloggi sono stati venduti ad un prezzo molto inferiore a soci subentrati successivamente, altri hanno avuto altri benefici e favori. Inoltre il CDA è percepisce uno stipendio che non è stato sospeso durante i mesi di ritardo andando poi a gravare sul prezzo finale, ovviamente oltre gli interessi passivi del mutuo per il prefinanziamento.
Quello che vorrei sapere se come socio posso accedere a tutte le spese, bonifici ricevuti ed emessi, prezzo di vendita al mq, prezzo reale di vendita alla fase del rogito per gli altri soci facente parte della cooperativa, etc…

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono  soggette alla disciplina delle Società per azioni, ma possono anche essere a responsabilità limitata in determinate condizioni.
Nel primo caso  esistono gli Organi  di controllo previsti nello Statuto (Collegio Sindacale o Revisore), sicché i soci non possono direttamente accedere alla contabilità. Nel secondo caso i soci possono accedere anche alla contabilità.
In ogni caso, nell’ipotesi di gravi sospetti i soci possono ricorrere al controllo giudiziario ovvero a quello disposto dall’Autorità amministrativa di Vigilanza.
Le Cooperative sono, comunque, tenute alla redazione del bilancio che devono sottoporre all’approvazione dei soci, i quali possono preventivamente esaminare il documento con l’ausilio di un tecnico specializzato.

Quesito del 14/03/2017

A seguito di frazionamento mutuo di cooperativa avvenuto ad ottobre 2015, tutti gli appartamenti sono stati assegnati tranne 2, i cui proprietari hanno presentato le dimissioni richiedendo la restituzione di quanto versato.
La situazione è rimasta sospesa, la cooperativa si sta facendo carico del pagamento delle frazioni di mutuo dei dimissionari non accollate. È subentrata la possibilità di vendere uno dei due appartamenti ad un soggetto esterno che, per poter acquistare deve diventare socio. L’assemblea ha deliberato un prezzo di vendita più basso rispetto a quello che è stato pagato da tutti gli altri soci per favorire l’operazione e sgravare la cooperativa da spese ulteriori.
Potrebbe un socio impugnare la decisione e fare causa alla cooperativa per aver deciso di vendere l’appartamento ad un prezzo più basso di quello sostenuto dagli altri? Ha facoltà l’assemblea, con voto a maggioranza, di deliberare un prezzo più basso?
È chiaro che il prezzo è stato deciso in base alla proposta del nuovo acquirente.

Risposta al quesito:
Se la delibera impone oneri a carico dei soci essa deve essere tempestivamente impugnata (60 gg).
Eseguito il frazionamento e ottenuta l’assegnazione i soci assegnatari non hanno  alcun obbligo di versare la quota di mutuo dei due alloggi assegnati.
Il mutuo gravante sui due alloggi rappresenta il “rischio d’impresa“ per la Banca (come da giurisprudenza), la quale può agire contro la Cooperativa, ma non contro i soci.
Alla luce di quanto precede, l’Istituto di credito si adeguerà e aspetterà che si assegnino gli alloggi residui.
In ogni caso, l’eventuale  declaratoria di insolvenza della Cooperativa non si riverserà a carico dei soci, a condizione che gli stessi si siano saputi tutelare (soprattutto nelle assemblee sociali).

Quesito del 14/03/2017

Facendo seguito ai miei precedenti quesiti, provo a riferirLe la questione nella sua interezza, sperando che Ella voglia essere così gentile di darci un parere utile:
2011 – 5 soci fanno esposto alla regione perchè il cda non amministra legalmente la coop, tra cui il procedimento di vendita così come è regolamentato dalla legge nazionale e regionale;
2013 – il cda procede alla vendita degli alloggi già in uso a prop. indivisa, avendo ottenuta l’autorizzazione nonostante l’esposto e vengono esclusi i 5;
2014 – il cda  cancella i soci che hanno avuto gli alloggi in propr. tra cui gli stessi componenti il cda; durante lo stesso anno viene nominata dal ministero una commissione ispettiva, avendo ricevuto dalla Regione segnalazione;
04.2015 – la commissione riscontra le irregolarità e propone al ministero la nomina di un commissario (a insaputa dei 5); nel contempo l’ex presidente del cda convoca assemblea dei 5 soci e si dimette da presidente facenti funzioni, scaricando la coop. ai cinque; i cinque non si esprimono sulle dimissioni del presidente e non eleggono il cda nuovo tra loro perchè chiedono gli atti della coop., compreso il bilancio 2014;
05.2015 – arriva la convocazione dei 5 soci da parte del commissario nominato dal ministero; e impone l’approvazione del bilancio del pregresso cda senza consentire alcuna discussione in merito e dichiarando che non conosce il suo contenuto se veritiero o meno: pena gravi conseguenze;
06.2015/06.2016 – durante questi dodici mesi il commissario non si sa cosa ha fatto e certamente non ha sanato le irregolarità del pregresso cda; alla fine del periodo consente di eleggere il nuovo cda tra i cinque soci e si dimette;
10.2016 – arriva una specifica, liquidata dal Ministero, di 20.000 euro calcolati sui dati di bilancio 2013, quando il capitale era pari a 32 alloggi e non a 5 (nel 2013: 800.000 euro per 32 alloggi, nel 2014: 170.000); per il 2013 il compenso sarebbe di 1400/mese, per il 2014 di 700/mese circa.
Questione fondamentale: a parte se detta determinazione sia corretta (e ci sono molti dubbi); chi deve pagare detto esoso importo?
Chi ha denunciato le irregolarità (i 5), o anche gli altri 27 che si sono autocancellati poco prima del commissariamento (compreso i soci del cda responsabile delle irregolarità)?
Spero che Ella abbia la gentilezza di dare una risposta chiara e semplice, per poter valutare la utilità di un’azione conseguente.

Risposta al quesito:
Se i residui cinque soci non hanno ricomposto le cariche sociali, in tal caso gli amministratori vigenti al momento restano in carica sino alla loro effettiva sostituzione (prorogatio).
Così stando le cose, i nuovi amministratori possono, innanzitutto, richiedere la quota parte delle spese generali pro tempore (ivi compresi i compensi del Commissario) agli amministratori ancora soci.
Ed inoltre, se i predetti amministratori hanno accettato le dimissioni degli altri soci assegnatari (così risolvendo ogni rapporto con la Cooperativa), i soci residui possono intraprendere l’azione di responsabilità verso i predetti ex amministratori, i quali avrebbero dovuto garantire i crediti verso i soci receduti imponendo loro l’accollo pro quota.
Ulteriori approfondimenti esigono il preventivo esame della documentazione, da eseguirsi in forza di specifico mandato.