Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 24/06/2016

Se acquisto una casa presso una cooperativa con proprietà divisa, devo per forza accollarmi il mutuo o è possibile pagare in contanti?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha contratto il mutuo per tutti gli alloggi, il socio assegnatario può estinguere la quota gravante sul suo alloggio in unica soluzione, sostenendo le spese dell’operazione, come previste nel contratto stipulato con l’Istituto di credito.

Quesito del 24/06/2016

Sono socia di cooperativa edilizie e ho già provveduto alla stipula dell’atto di assegnazione in proprietà. Un altro socio ha promosso azione legale nei confronti della cooperativa per vizi della cosa venduta e la cooperativa è stata condannata a rivalerlo per i costi di ripristino, oltrechè a pagare un ammontare a titolo di riduzione del prezzo di acquisto.
Io come socio, a cosa vado incontro? Potrebbe essermi richiesto di partecipare al risarcimento?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se nell’atto pubblico di assegnazione sia menzionato l’accollo delle eventuali spese di soccombenza nel giudizio in questione, ovvero se sussista un deliberato assembleare esecutivo che imponga l’accollo medesimo.
In assenza dei due predetti elementi, la responsabilità del socio è limitata alla quota di capitale sociale sottoscritto e, pertanto, se l’atto di assegnazione è quietanzato in ordine al prezzo pagato, il socio medesimo risponde esclusivamente delle spese generali fino all’estinzione della Società.

Quesito del 22/06/2016

Sono socio di una cooperativa a proprietà individuale, che ha realizzato 15 alloggi di 95 mq di superficie utile, più 15 autorimesse di superficie inferiore a 18 mq, tutti assegnati ed abitati da oltre 30 anni. Ora si procederà al rogito per l’assegnazione degli alloggi in proprietà.
A quanto ammontano le spese notarili per ciascun socio?

Risposta al quesito:
Al momento dell’assegnazione il socio deve sostenere le spese relative all’onorario del notaio, quale Ufficiale rogante che può variare in base a diversi parametri (ad esempio atto singolo o multiplo, prezzo di assegnazione etc…), mediamente intorno ai 2.000,00 euro.
Occorre, inoltre, considerare gli oneri fiscali, quali l’imposta di registro (in quanto alloggi costruiti da oltre cinque anni), che nel caso di specie dovrebbe essere al 2% del prezzo di assegnazione, nonché le imposte ipotecarie e catastali che scontano un pari importo.

Quesito del 22/06/2016

Sono socio di una cooperativa (una tipografia) da cui a inizio maggio sono stato licenziato per mancanza di lavoro.
Io ora vorrei uscire dalla cooperativa come socio, mi è stato però detto che per farlo devo pagare tutte le quote che avevo sottoscritto di versare. Avevo firmato un foglio in cui si diceva di sottoscrivere 11 quote, una all’anno. Dal 2013.
Posso uscire senza sottoscrivere quelle quote? Magari anche senza riprendere quelle già versate…non importa…

Risposta al quesito:
Con la sottoscrizione dell’atto di ammissione il socio ha assunto l’obbligazione di versare le quote di capitale sociale, così confermando un elemento essenziale del contratto di società.
Tale contratto può sciogliersi per varie ragioni, tra le quali quelle inerenti all’impossibilità sopravvenuta di perseguire lo scopo sociale.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare la regolarità del licenziamento e i relativi motivi, individuando eventuali inadempienze degli amministratori nella gestione della Società.
Ove venissero riscontrate tali inadempienze, il socio, non solo ha diritto al recesso incondizionato, ma può anche procedere per il risarcimento del danno.
In ogni caso, indipendentemente dalle osservazioni che precedono, occorre verificare se nel caso di specie la Cooperativa ha subito perdite che hanno corroso il capitale sociale.
In tale ultima ipotesi, il socio deve versare la quota parte delle perdite, mentre nell’ipotesi di assenza delle perdite medesime, il socio ha diritto al rimborso delle quote di capitale versato.

Quesito del 21/06/2016

Sono stato socio lavoratore di una coop. a.r.l., poco prima che io dessi le dimissioni da socio e lavoratore della coop., durante un’assemblea in cui ero assente ma avevo delegato un altro socio, si era approvato il bilancio, con l’approvazione anche della ripartizione ai danni dei soci, della perdita d’esercizio suddivisa in 5 anni.
Ora la domanda è: nonostante siano state accettate le mie dimissioni, è mio onere pagare quella perdita di bilancio nonostante abbia cessato la mia carica di socio?

Risposta al quesito:
Con l’approvazione del bilancio e la ripartizione delle perdite tra i soci, questi ultimi  hanno  assunto l’obbligo di provvedere al relativo pagamento.
Anche il socio receduto, quindi, ha l’obbligo di versamento pro quota  per la copertura delle perdite che si sono verificate in costanza di rapporto sociale e oggetto del predetto deliberato (dall’ex socio condiviso).

Quesito del 21/06/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa. Nel 2008 ho firmato l’atto di assegnazione dell’immobile di cui avevo già ottenuto il possesso. Da quel momento in poi la mia qualifica di socio è diventata meramente formale dato che non sono mai stato interpellato per alcuna questione dalla cooperativa, tanto meno per l’approvazione dei bilanci.
Mi chiedevo dunque se, in ragione di quanto premesso, potessi esercitare il recesso e quali fossero le conseguenze (positive e negative) di tale atto. Non credo di poter esercitare il recesso per altre ragioni quali quelle previste dalla legge o dallo statuto.

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto e dall’art. 2532 del codice civile.
Qualora la Cooperativa abbia provveduto all’assegnazione definitiva di tutti gli alloggi, i soci assegnatari hanno, comunque, l’obbligo di provvedere a tutte le spese generali sino all’estinzione della Cooperativa.
Sino alla definitiva liquidazione della Società vigono le regole sulla gestione sociale , sicché i soci possono denunciare gli amministratori inadempienti che non provvedano al compimento degli atti necessari alla messa in liquidazione del sodalizio.
Nel caso di specie, sembra consigliabile comunicare la volontà di recesso e attendere la risposta degli amministratori. A seguito dell risposta, il socio receduto potrà instaurare le azioni di tutela che si riveleranno più opportune.