Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 05/07/2016

A seguito della morte di un socio di cooperativa edilizia indivisa avvenuta successivamente all’assegnazione in godimento dell’alloggio, è stato trascritto a libro soci il coniuge superstite. E’ regolare?

Risposta al quesito:
Si è regolare, il coniuge superstite ha diritto a subentrare nella posizione di socio del coniuge defunto, nelle Cooperative a proprietà indivisa.

Quesito del 05/07/2016

Sono socio di una cooperativa e con una maggioranza di soci (14 su 24) è stato chiesto al cda di convocare assemblea per mettere in liquidazione la coop avendo venduto tutti gli alloggi.
Lo statuto prevede in caso di richiesta proveniente da un decimo del capitale sociale che la convocazione debba essere fatta entro i 30 giorni. Il presidente ritarda la convocazione intendendo che per 30 g si intenda il termine ultimo per spiccare la convocazione che intende farla dopo circa due mesi.
Per convocazione cosa si intende? L’assemblea deve tenersi per deliberare entro i 30 giorni? Analogamente ai 120 giorni per approvazione bilancio oppure si intende semplice invio della convocazione?

Risposta al quesito:
Se lo Statuto prevede che l’assemblea debba essere convocata entro trenta giorni, ciò vuol dire che essa dovrà tenersi  entro quella data, altrimenti si sarebbe detto che l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essere spedito in quel termine.
Se il presidente si rifiuta o ritarda nella convocazione, i soci possono ottenere la convocazione forzata dal presidente del Tribunale territorialmente competente.

Quesito del 04/07/2016

Sono il Presidente di una Cooperativa militare, nel maggio 2015 abbiamo rogitato con esclusione di un socio perchè pendente quindi abbiamo avuto l’assegnazione degli alloggi tranne uno, in questi giorni mi è arrivata da parte di due soci la richiesta, con raccomandata, di dimissioni dalla stessa, premesso che lo statuto non specifica espressamente questo tipo di passaggio, la mia domanda è questa: sono obbligato a concedergli le dimissioni, considerato anche il fatto che la cooperativa è ancora in essere perchè ancora ad un Socio non è stato assegnato l’alloggio?
Ci sono dei riferimenti a livello di giurisprudenza? Se si, può farmi sapere così potrò chiederle una consulenza a pagamento?
Questo per tutelarmi con gli altri Soci.

Risposta al quesito:
I soci assegnatari della Cooperativa sono obbligati a mantenere il rapporto sociale e a  contribuire alle spese  generali sino alla estinzione della Società, successivamente alla messa in liquidazione volontaria.
Alla richiesta di dimissioni da parte dei soci assegnatari, gli amministratori devono dare immediato riscontro rifiutando il recesso per la vigenza del contratto sociale.

Quesito del 02/07/2016

Sono venuto a conoscenza nell’ultima dei soci che di fianco alla costruzione della cooperativa verrà costruito un obitorio da azienda di pompe funebri privata, se la coop era a conoscenza ed ha taciuto fino adesso si può chiedere di recedere il contratto?

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dalle specifiche disposizioni dello Statuto sociale e dall’art. 2532 del codice civile.
La legge non prevede il motivo prospettato ed è facile ritenere che anche lo Statuto sociale  si allinei sulla stessa posizione, anche perché esso motivo riguarda la sfera soggettiva e non può essere causa di risoluzione del contratto sociale.
Il socio può, tuttavia, formulare la richiesta di recesso mediante lettera racc.ta inviata agli amministratori, ma non ha alcuno strumento giuridico per opporre il loro rifiuto.

Quesito dell’01/07/2016

Sono socio e vice presidente di una coop sociale di abitazione a responsabilità limitata. La coop non riesce a perseguire l’oggetto sociale e ho chiesto ai soci di versare una quota di 500 euro cadauno per procedere con il pagamento di un debito e con la successiva liquidazione.
Quali sono le responsabilità dei soci e degli amministratori (nel mio caso vice presidente) nel caso non si procedesse al pagamento del debito?
Lo chiedo in quanto i soci non vogliono pagare il debito.

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata e, pertanto, i soci rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale da loro sottoscritta.
Gli amministratori rispondono per le eventuali attività poste in essere in danno dei creditori.
Nel caso di specie non sembra che gli amministratori abbiano alcuna responsabilità, salvo che nel corso della vita sociale abbiano effettuato dismissioni del patrimonio sociale (come ad esempio assegnazione degli alloggi) senza garantire i creditori della Cooperativa ovvero abbiano contratto il debito al momento in cui il capitale sociale era interamente corroso dalle perdite.
Gli amministratori, però, stante l’insolvenza della Cooperativa hanno l’obbligo di richiederne il Fallimento ovvero la Liquidazione Coatta Amministrativa.

Quesito del 27/06/2016

Sono socia di una cooperativa edilizia divisa. Ci sono alcuni soci che non sono in regola con i pagamenti e che non hanno rispettato il piano prefissato. Un socio ha il diritto di chiedere al cda piano dei pagamenti di tutti i soci evidenziando i morosi? La richiesta nel caso come va effettuata?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono soggette al principio della parità di trattamento dei soci, che si applica sia la rapporto sociale che al rapporto mutualistico, sicché non è consentito che alcuni soci versino le quote e le anticipazioni e altri non vi provvedano.
La diversità di trattamento può desumersi dal bilancio d’esercizio, in forza del quale, in sede di approvazione i soci possono chiedere dettagli.
Nel caso di disparità di trattamento, il socio che ne abbia interesse non deve approvare il bilancio e mettere in mora gli amministratori.
Permanendo l’inadempienza di questi ultimi, ciascun socio può agire in sede amministrativa con l’esposto all’Ufficio di Vigilanza (Ministero o Assessorato) ovvero in sede giudiziaria, mediante azione di responsabilità sociale ovvero individuale.