Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 24/04/2014

Ad un socio di una cooperativa a proprietà indivisa, che restituisce l’alloggio assegnatogli in godimento (locazione) o che gli viene negato per mancanza del requisito del “reddito”, potrà essere riassegnato l’alloggio nel caso in cui questi riunisca in seguito i requisiti o che decida di ritornare in possesso dell’alloggio restituito?
Faccio presente che la cooperativa ha realizzato gli alloggi usufruendo di finanziamenti pubblici, destinati alla locazione permanente.


Risposta al quesito:
Il requisito del reddito deve essere posseduto al momento dell’assegnazione, ma tanto alcuni provvedimenti i di finanziamento, quanto lo stesso Statuto sociale, possono prevedere che il requisito del reddito sia mantenuto per tutta la durata dell’assegnazione.
In tal caso, il venir meno del  requisito comporta la perdita del diritto alla fruizione dell’alloggio.
La riassegnazione dell’alloggio a seguito della riacquisizione del requisito, dipende dalla disponibilità della Cooperativa e dell’immobile non assegnato ad altro socio.

Quesito del 23/04/2014

Socio di una cooperativa edilizia indivisa del 1978, desidererei conoscere il trattamento tributario dovuto per l’iscrizione del rogito notarile dell’atto di assegnazione in proprietà dell’appartamento.

Risposta al quesito:
Il trattamento tributario del rogito è quello dell’aliquota agevolata per la prima casa.

Quesito del 23/04/2014

Il padre del mio compagno è socio di una società cooperativa edilizia che ha costruito negli anni 90 una palazzina composta da diverse unità abitative.
Nessuno degli appartamenti in questione è ancora stato assegnato ai soci, che ciononostante vi hanno sempre abitato senza avere interesse a regolarizzare tale situazione.
Al contrario mio suocero ha più volte richiesto l’assegnazione dell’alloggio (in cui ad oggi non risiede pur continuando a pagare utenze e quant’altro) senza ottenere alcunché. Poco tempo fa, si è presentato un potenziale acquirente.
Cosa si potrebbe fare per ottenere l’assegnazione dell’alloggio in mancanza di una collaborazione della cooperativa che non c’è mai stata?

Risposta al quesito:
Nel caso in specie sembra che la Cooperativa si stia progressivamente dissolvendo per l’inerzia degli amministratori e, quindi, degli stessi soci.
Questi ultimi dovrebbero assumere l’iniziativa e rinnovare le cariche sociali ovvero porre in liquidazione la Cooperativa, anche nominando un liquidatore esterno ed esperto del settore.
In mancanza dell’intervento assembleare, il socio che ha interesse può denunciare la situazione all’Autorità di Vigilanza e attendere l’intervento seguendo prima l’ispezione straordinaria e poi l’eventuale commissariamento.

Quesito del 17/04/2014

Vorrei sapere come si può legalmente comportare un socio di una cooperativa sociale nel momento in cui viene presentato in assemblea un considerevole passivo.
Quali sono le responsabilità del presidente e dei componenti del Cda?
Si può dimostrare una gestione inappropriata e richiedere che tipo di sanzioni per gli amministratori?

Risposta al quesito:
Affinchè gli amministratori di una Cooperativa possano essere oggetto dell’azione di responsabilità occorre che i loro atti siano stati posti in essere in violazione delle norme di legge ovvero  dei deliberati sociali.
A fronte delle inadempienze degli amministratori, il socio può percorrere due strade: quella dell’esposto alla Vigilanza sulle Cooperative chiedendo l’ispezione straordinaria e il conseguente Commissariamento, con riserva di proporre l’azione di responsabilità all’esito degli accertamenti; l’altra del ricorso al controllo giudiziario e all’esito dell’azione di responsabilità (sociale o individuale).

Quesito del 16/04/2014

Nonostante tutti gli approfondimenti che ho potuto fare non riesco a darmi una risposta certa: un alloggio riscattato dall’IACP può essere ceduto, trascorso il tempo previsto e avendo riscattato il diritto di prelazione, a prezzo di mercato o deve essere ceduto come da art. 35 della L.865/71?
Vero è che l’art. 5 del dlgs 106/11 consente di cancellare dalle convenzioni le limitazioni sul prezzo di cessione successiva alla prima, ma il “titolo” del superiore articolo è “costruzioni private” ed infine un alloggio costruito a totale carico della Regione, riscattato a prezzo irrisorio, può essere ricomprato dal Comune utilizzando un finaziamento al 100% della stessa Regione?

Risposta al quesito:
Trascorso il periodo previsto per l’incommerciabilità piena, per gli alloggi su terreno in diritto di proprietà non sussistono imitazioni in relazione al prezzo di vendita dell’immobile.
Se, viceversa, l’alloggio assegnato è in diritto di superficie restano vincolanti le clausole della originaria Convenzione con il Comune, stante la vigenza della concessione.
L’alloggio costruito a totale carico della Regione si presume sia stato riscattato dall’assegnatario e, pertanto, non si comprende come poi possa essere ricomprato dal Comune.
In ogni caso, gli alloggi che hanno fruito di un finanziamento pubblico, non possono essere oggetto di un nuovo finanziamento a beneficio del medesimo assegnatario.

Quesito del 15/04/2014

Sono socio di una cooperativa di produzione e lavoro da 14 anni dove il presidente è stata sempre la stessa persona in maniera ininterrotta dalla costituzione della cooperativa.
Ho letto lo statuto e l’art. 7 prevede che gli organi amministrativi ed anche il presidente non possono restare in carica per più di tre mandati consecutivi di durata ciascuno per un massimo di tre anni.
Il presidente sostiene che è stata emanata una norma che gli permette di restare quanto vuole lui.
Noi vorremmo sfiduciarlo e farlo dimettere, come dobbiamo fare?
La maggioranza lo vuole sostituire.

Risposta al quesito:
Gli amministratori possono essere revocati, salvo il risarcimento del danno, a meno che non sussista una giusta causa.
Nel caso in specie, stante l’inosservanza della norma statutaria, l’amministratore è revocabile senza alcuna indennità.
I soci possono chiedere allo stesso amministratore la convocazione dell’assemblea con all’ordine del giorno la di lui revoca e l’eventuale azione di responsabilità.
In caso di mancato adempimento, i soci possono ricorrere giudiziariamente innanzi al Tribunale della Società.