Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 22/07/2014

Vorrei sapere se sia possibile in Italia, come negli Stati Uniti, ottenere una ricompensa dal fisco in cambio di una delazione.
Mi riferisco ad un’imposta evasa (ici/imu) per oltre dieci milioni di euro, nei confronti di un Comune del Nord Italia.
Posso produrre la documentazione necessaria a supporto della delazione.
E’ possibile un accordo al fine di ottenere una ricompensa? Se si in che misura?

Risposta al quesito:
In Italia non esiste la possibilità di concordare con gli Enti impositori una ricompensa per la delazione di evasione fiscale di soggetti passivi d’imposta.

Quesito del 19/07/2014

In una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, a causa di gravi infiltrazioni di acqua nei locali cantine e garage siti nel seminterrato, proveniente dai giardini ubicati al piano strada, l’assemblea dei soci ha deliberato l’esecuzione dei lavori di ripristino del corretto isolamento dei giardini (parte dei quali in aree di uso comune ed in parte assegnati ai soci), approvando la relativa spesa.
Un socio assegnatario di un giardino impedisce l’accesso degli operai per l’esecuzione dei lavori.
Come bisogna agire?

Risposta al quesito:
Le Cooperative a proprietà indivisa concedono in uso gli alloggi sociali ai soci, conservandone il diritto di proprietà.
Anche in ragione di quanto precede la Cooperativa ha diritto di accesso agli immobili sociali, sopratutto se giustificato dalla necessità di lavori di manutenzione straordinaria.
La Cooperativa, pertanto, potrà agire ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e ottenere un provvedimento d’urgenza autorizzativo dell’accesso all’immobile sociale detenuto dal socio.
Quest’ultimo, inoltre, potrà essere convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni subiti dalla Cooperativa a seguito del ritardo nell’esecuzione dei lavori.

Quesito del 18/07/2014

Si chiede di conoscere se in una cooperativa a mutualità prevalente in cui sia stato deliberato dall’assemblea un versamento di capitale da parte dei soci da destinare a c/futuro aumento di capitale sociale, esso possa essere restituito ai soci stessi in caso di recesso dalla società, unitamente alle quote di capitale sociale da essi versato all’atto dell’ingresso o se tali versamenti, invece, restino acquisiti dalla cooperativa.

Risposta al quesito:
Il recesso dei soci delle Cooperative è regolato oltre che dalle norme statutarie, anche dalla disciplina dettata dall’art. 2532 del codice civile.
Generalmente il socio receduto ha diritto al rimborso della quota sociale detratta delle perdite subite dalla Società nel periodo di vigenza del rapporto sociale.
Per alcune tipologie di Cooperative, come per quelle edilizia, vanno distinti due diversi rapporti, l’uno sociale e l’altro mutualistico.
Per il primo valgono le regole sopra citate, per il secondo (ad esempio anticipazioni sul costo alloggio) la Cooperativa è tenuta a rimborsare l’intero importo anticipato dal socio in conto prezzo del bene o del servizio promesso.
Restano, comunque, ferme le norme generali regolatrici l’eventuale risarcimento del danno a seguito di recesso non giustificato.

Quesito del 18/07/2014

Sono socia assegnataria di una cooperativa a proprietà indivisa che ha edificato una serie di appartamenti secondo la legge 167 nei primi anni ’80.
Dal momento che abito a 30 km dall’azienda per cui lavoro, vorrei sapere se è possibile locare l’appartamento che mi è stato assegnato a prezzi commerciali (al fine di pagarmi l’affitto di un appartamento più vicino al posto di lavoro).
La prima socia assegnataria della cooperativa era una mia parente, io sono subentrata nel 2007 e da allora sono andata a vivere nella casa in questione.
Ho trovato un documento in cui si parla di rogito notarile nel 1984, probabilmente tra la cooperativa e il comune poco prima che i soci andassero a vivere negli appartamenti. Nel 2009 il comune ha proposto con una delibera di CC la possibilità di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà: “ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELLE ZONE PEEP IN LOCALITA’ …, EX ART. 31 LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448”.
Su tale documento si fa riferimento ai punti seguenti:
1) con deliberazione di C.C. del 1978 sono stati approvati i criteri, le sanzioni e le norme di cui all’art. 35 – comma 14 – della legge n. 865 del 22/10/1971; 2) con la stessa deliberazione di C.C. del 1978 l’Amministrazione Comunale, in esecuzione dell’art. 35 della legge n. 865/1971 ha determinato i criteri generali da applicarsi a tutte le convenzioni per la cessione delle aree in diritto di proprietà o in diritto di superficie e si precisa:
1) che la cessione dell’area in proprietà comporta la sostituzione dell’originaria convenzione con altra convenzione urbanistica bilaterale stipulata con gli aventi causa dei soggetti a suo tempo assegnatari dei diritti di superficie nelle richiamate aree PEEP o, nel caso di cooperative a proprietà indivisa non liquidate, direttamente con il legale rappresentante dell’originaria cooperativa;
2) che quanto statuito dalla presente deliberazione in ordine alla cessione del diritto di piena proprietà sostituisce le obbligazioni di cui alle originarie convenzioni, successivamente trasferite all’acquirente in forza dell’atto di assegnazione/vendita;
3) che pertanto le originarie obbligazioni sono sostituite da quelle riportate nei singoli atti che verranno stipulati relativamente e limitatamente alle unità immobiliari dei singoli proprietari, con esonero del Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo.
Sono stata informata dal presidente della cooperativa che è stato consegnato un atto del comune a maggio 2014 riguardante l’avvenuta trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, abbiamo finito di pagare a gennaio 2013.
Tornando alla domanda iniziale, il presidente della cooperativa su domanda esplicita ha detto che l’immobile non si può locare né dare in comodato prima del rogito notarile relativo al passaggio da proprietà indivisa a proprietà divisa, perciò sono qui a chiedervi se, dopo trent’anni, dopo aver pagato il diritto di proprietà e il mutuo, è vero che la locazione e il comodato d’uso sono vietati.
Aggiungo che non sono in possesso del regolamento della cooperativa che ha firmato la mia parente trent’anni fa.


Risposta al quesito:
Il socio di Cooperativa edilizia a proprietà indivisa è titolare del solo diritto d’uso dell’immobile, mentre ha una mera aspettativa (non ancora diritto) in relazione all’assegnazione dell’alloggio a seguito della trasformazione della società.
Da ciò consegue che non può concedere il diritto d’uso a terzi, anche perché una tale ipotesi è vietata dalla legge per le Cooperative fruenti del contributo pubblico.

Quesito del 17/07/2014

Sono disoccupato dal 17/12/2010 con reddito zero dal gennaio 2012.
Non ho pagato le ultime tre rate della fornitura acqua, la cooperativa mi minaccia che chiude l’acqua se non pago entro 15 gg.
Ho chiesto il modello ISEF mi è stato risposto che non possono farmelo, perché ho zero reddito e la moglie residente all’estero, è possibile?
Ho casa di proprietà mini appartamento, una macchina vecchia di 18 anni senza valore.
Qualche pezzo di terra in montagna a quota 1800 mt slm, non si riesce neanche ad andarci Ho 64 anni compiuti, in attesa di pensione grazie alla Fornero.

Risposta al quesito:
Il contratto di fornitura di acqua può essere risolto solamente a seguito di un grave e persistente inadempimento dell’utente e sempre a condizione che l’Ente erogante abbia esperito ogni tentativo per recuperare coattivamente il relativo credito.
Nel caso in specie, pertanto, la Cooperativa intermediaria può agire esclusivamente per il recupero del credito maturato, ma non può sospendere l’erogazione del bene primario.

Quesito del 15/07/2014

Ho venduto il mese scorso un appartamento acquistato poco più di cinque anni fa con le agevolazioni della prima casa. Adesso vorrei entrare a far parte di una cooperativa edilizia, ma mi è stato detto che per potervi entrare deve risultare che l’anno precedente non ero proprietaria di immobile acquistato come prima casa.
Per cui, facendo due calcoli, penso che potrò far parte della suddetta cooperativa nel 2016! Perché nel 2013 ero proprietaria per tutto l’anno ed in quello in corso sino ai primi giorni di giugno.
C’è un modo per poter evitare questi tempi così lunghi?

Risposta al quesito:
Lo Statuto della Cooperativa può prevedere requisiti particolari come quello esposto in ricorso e in tal caso non appare possibile aggirare l’ostacolo, sopratutto se la società non ammette l’aspirante socio.
Per le Cooperativa a contributo pubblico la legge prevede che i requisiti soggettivi, tra cui quello della impossidenza, siano vigenti al momento dell’istanza di ammissione al finanziamento.
Quanto all’agevolazione fiscale prima casa, per legge è consentito che venga mantenuta se nell’anno successivo alla vendita si acquista una nuova abitazione da adibire a prima casa.