Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 14/06/2021

Chiedo un parere relativo ai soci di cooperativa a proprietà indivisa.
A distanza di circa 30 anni l’assemblea ha deliberato la possibilità per i soci di rogitare, divenendo così i legittimi proprietari degli immobili. Un socio si è rifiutato, in quanto vista la sua età ormai avanzata e credendo sia tutta una truffa, non ritiene di procedere al rogito. Moglie e figli sarebbero disposti a pagare loro le spese notarili, ma essendo socio il signore in questione non si riesce ad uscire dall’impasse.
Quali sarebbero le conseguenze per l’immobile del socio?
Ci sarebbe possibilità di far firmare uno dei familiari in caso di situazione di una quantomeno parziale inabilità nella gestione dei propri affari?

Risposta al quesito:
L’ipotizzata “sostituzione” può avvenire legittimamente solo a seguito di interdizione del socio, non più in grado di amministrare i propri beni.
Nell’impossibilità dell’interdizione, la Cooperativa va sciolta e l’alloggio resta nella disponibilità dell’Ente finanziatore ovvero all’Ente che sovraintende all’Edilizia Popolare.

Quesito dell’11/06/2021

Socia di Cooperativa edilizia agevolata, attualmente in Liquidazione coatta amministrativa, pagato regolarmente rata mensile, non posso procedere all’accollo in quanto la banca richiede, per situazione reddituale, un pagamento in contanti di circa 13.000 euro per ridurre la rata mensile del mutuo. Il residuo mutuo è di 51 mila euro. Riducendo il mutuo a 40 mila euro circa sarò impossibilitata alla rinegoziazione.
A quali rischi vado incontro se non procedo con l’accollo dal punto di vista dei creditori della Cooperativa edilizia?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa si trova in Liquidazione coatta ciò vuol dire che il Commissario Liquidatore ha formulato ai soci una proposta transattiva, che, se non onorata comporterà la decadenza dal contratto e la prosecuzione della procedura liquidatoria mediante la vendita dell’immobile mediante asta.
Il socio verrà ammesso al passivo relativamente al credito per gli acconti versati.
Il predetto credito chirografario sarà postergato ai crediti privilegiati e ai crediti prededucibili, nonché distribuito in base al residuo disponibile e in proporzione a tutti i crediti chirografari.

Quesito del 04/06/2021

Mi ero iscritto ad una cooperativa, ho versato diversi soldi dalla prenotazione e negli avanzamenti lavori di un appartamento, a partire da 11. Poi però la situazione si è protratta, tanto che ho chiesto di uscire.
Non ho potuto recuperare l’ingente somma versata fino a quel momento, perché una clausola della prenotazione prevede la restituzione al momento della vendita ad un terzo subentrante.
Ora che lo stabile è finito ho visto che sulla cassetta della posta che è stato scritto un nome probabilmente perché ha comperato l’appartamento in questione. Inoltre l’incaricato alle vendite ad un mio amico che ha chiesto se quell’appartamento era in vendita si è sentito rispondere che era già venduto.
Ora le mie 2 domande sono: visto che non sono stato informato e neppure liquidato come posso fare per riavere i miei soldi? E nel caso la cooperativa avesse invece affittato quell’appartamento era nelle possibilità di farlo senza prima liquidarmi?

Risposta al quesito:
Occorre verificare preliminarmente se sussistono le condizioni di vigenza del credito, ciò in ragione dell’eventuale prescrizione ovvero della mancata tempestiva richiesta di rimborso.
Ciò posto, il socio deve verificare la situazione ipotecaria dell’alloggio mediante visura alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e, accertata la cessione dell’alloggio, mettere in mora la Cooperativa e procedere con il giudizio in caso di inadempienza.
Qualora la Cooperativa dovesse risultare incapiente a seguito dell’assegnazione di tutti gli alloggi (circostanza da verificare attraverso la lettura dei Bilanci) l’azione dovrebbe essere proposta anche nei confronti degli amministratori, in quanto responsabili della dismissione del patrimonio sociale.

Quesito del 03/06/2021

La Cooperativa ha 5 soci residui in locazione indivisa, ora deve cederli in proprietà divisa, è possibile farlo con un singolo atto notarile?
Faccio rilevare che i soci sono proprietari indivisi della Cooperativa quindi si tratterebbe di una divisione, non di una vendita vera e propria.

Risposta al quesito:
Il contratto di assegnazione degli alloggi può essere stipulato con un unico atto notarile, con un lieve risparmio ciascun assegnatario, da concordare con il professionista rogante.

Quesito del 28/05/2021

In seguito a sentenza del TAR, Comune e Cooperativa edilizia sono stati condannati solidalmente al pagamento del valore venale del terreno, al risarcimento del danno e alle spese di lite. In seguito la Cooperativa ha pagato il valore venale del terreno con atto di vendita in cui si è specificato che con detto pagamento si pone fine alla lite.
A questo punto, io proprietario posso chiedere il risarcimento e le spese di lite solo al Comune, oppure ad entrambi?

Risposta al quesito:
Il quesito sembra riguardare il procedimento espropriativo e, in particolare, il pagamento del terreno agli espropriati.
Occorre, pertanto, verificare se in sede giudiziale sia stata accertato il valore del terreno espropriato in base a procedura legittima ovvero in ragione della occupazione illegittima per errore procedurale.
Nell’ultimo caso limitatamente alla quota di danno subita da socio, questi può agire esclusivamente nei confronti degli amministratori della Cooperativa e non già verso il Comune.

Quesito del 26/05/2021

Nella Cooperativa edilizia di cui sono presidente c’è un socio che ha maturato un debito notevole verso la Cooperativa stessa e verso gli altri soci, che hanno dovuto anticipare degli importi per pagare una mora imposta dall’Inps sul mutuo indiviso della Cooperativa a seguito di un ricalcolo dello stesso e alla riduzione dei contributi erogati dall’Inps stesso. Oltre a questa quota quel socio è moroso per non aver pagato diverse volte la quota di sua spettanza delle rate del mutuo “indiviso” che la Cooperativa ha comunque sempre pagato nei tempi previsti, ed è infine moroso anche per non aver versato la sua quota di altre spese approvate dall’assemblea dei soci e anticipate quindi dagli altri soci.
Uno dei soci sostiene che la restituzione degli importi di cui questo socio è debitore non possa transitare sul conto della cooperativa ma debba essere effettuare tramite bonifici “ad personam”.
E’ così? Perché non dovrebbero poter transitare sul conto della Cooperativa se sono debiti maturati per lo più su spese relative al mutuo indiviso della Cooperativa stessa?

Risposta al quesito:
Ciascun socio intrattiene il rapporto, sia mutualistico che sociale, esclusivamente con la Cooperativa, sicché tutti i movimenti finanziari allo stesso riconducibili devono per legge essere tracciabili attraverso il conto corrente bancario della Società.