Quesito del 17/06/2016

La società cooperativa di cui sono Presidente risulta inattiva.
Visto il totale disinteresse dei soci, e visto che lo scopo sociale (assegnazione degli alloggi) è stato raggiunto nel 2011, io e gli altri amministratori abbiamo deciso di iniziare la procedura di cancellazione dal registro delle imprese anche al fine di non pagare più i diritti camerali alla CCIA.
Tuttavia, temiamo che questa procedura dia impulso a dei controlli a ritroso sull’attività della cooperativa che potrebbero esporci a sanzioni amministrative. In particolare, l’assemblea dei soci non viene convocata dal 2003 e da quella data fino ad oggi non è stato redatto alcun bilancio. Volevamo sapere se, vista l’inattività della società siamo comunque passibili delle sanzioni di cui all’art. 2630 e 2631 cod. civ..
Ci sarebbe un modo per evitarle? Sono prescritte?
Se anziché procedere allo scioglimento della società iniziassimo a partire da adesso a presentare il bilancio annuale, sperando di far prescrivere le sanzioni per gli anni precedenti?

Risposta al quesito:
Le soluzioni prospettate sono diverse, ma tutte esposte ai rischi tenuti, anche se in misura diversa.
La migliore delle soluzioni appare quella di fare approvare oggi i bilanci pregressi e depositarli nel Registro delle Imprese. Successivamente porre in Liquidazione la Cooperativa ovvero sollecitarne la declaratoria di estinzione da parte del competente Ufficio di Vigilanza.

Quesito del 16/06/2016

Ero socio di cooperativa edilizia a r.l.,”messo fuori” perchè “pericoloso”, in quanto iniziavo ad accorgermi delle “magagne”.
Non ricevendo indietro le somme versate ho intentato una causa che dopo diversi anni, ho vinto. Adesso però il mio problema è che gli appartamenti sono stati venduti, come farò a riavere i miei soldi?
E’ vero che i soci non sono responsabili, ma posso rivalermi solo sulle proprietà della cooperativa?
Scusi il linguaggio poco tecnico, ho cercato di non dilungarmi nell’illustrazione della vicenda che risulta alquanto complicata. Spero che possa darmi un’indicazione.

Risposta al quesito:
Occorre esaminare bene tutta la documentazione al fine di verificare se esistano particolari obblighi o accolli da parte dei soci assegnatari.
In ogni caso, si può agire nei confronti degli amministratori che hanno dismesso il patrimonio sociale, nonostante la pendenza del giudizio che poi ha determinato il credito del socio receduto.

Quesito del 16/06/2016

Facciamo parte di una cooperativa edilizia divisa, a novembre ho effettuato regolare rogito per acquisto appartamento come la maggior parte dei 30 soci. 2 appartamenti sono rimasti invenduti e la cooperativa ha al momento debiti sia verso i tecnici che verso la banca.
In caso di fallimento della cooperativa è possibile che siano intaccati gli appartamenti già venduti con regolare atto? Eventuali creditori possono attaccare solo i beni rimasti in carico alla cooperativa e quindi invenduti o anche sugli altri?

Risposta al quesito:
Se l’assegnazione è avvenuta con atto pubblico validamente stipulato a fronte del prezzo di costo , come risultante dalla contabilità sociale, gli assegnatari non hanno nulla da temere né dai creditori sociali, né dall’eventuale Commissario Liquidatore della Cooperativa.
Non sussistono, infatti, i presupposti di diritto per potere procedere alla revocatoria.
I soci, tuttavia, potrebbero avere eventuali obblighi di versamenti sociali previsti nell’atto pubblico come riserva di prezzo ovvero approvati con verbali dell’assemblea validamente assunti.
In tal caso, il Commissario Liquidatore potrebbe agire per il recupero coattivo.

Quesito del 16/06/2016

Sono socio di una cooperativa a proprietà indivisa, proprietaria di diversi boxes per rimessaggio auto; da alcune settimane, il Comune di residenza ha chiesto il pagamento degli arretrati TASI, e la cooperativa ha addebitato gli importi ai singoli soci, in base ai millesimali.
Io sono entrato in possesso della quota circa 3 anni fa, la società può rivalersi su di me per gli arretrati antecedenti all’acquisto della mia quota?

Risposta al quesito:
Va premesso che, relativamente agli immobili in cooperativa a proprietà indivisa non adibiti dai soci ad abitazione principale, la Tasi grava sul socio detentore nella misura stabilita dai singoli Comuni (tra il 10% ed il 30% del totale) e, per la parte restante, sulla Cooperativa che, come è noto, rimane l’unica proprietaria degli immobili medesimi.
La quota della Tasi a carico della Cooperativa rappresenta, quindi, un’obbligazione sociale della quale risponde esclusivamente la Cooperativa stessa con il proprio patrimonio.
Ciò posto, la Società ben potrà addebitare tale importo ai soci , ciascuno per la quota di spettanza.
Tale addebito, tuttavia, deve tenere conto della vigenza del rapporto sociale con ciascun socio obbligato, nel senso che il socio, il quale  avesse instaurato il rapporto in data successiva, non sarebbe obbligato al versamento, trattandosi di costo generale imputabile per competenza di bilancio.
Se, poi, i versamenti richiesti dalla Società fossero riconducibili al socio receduto o escluso, la Cooperativa dovrà richiedere il rimborso allo stesso, quale titolare del rapporto sociale in cui si è determinata la spesa di competenza.
Se il recupero della somma risulta impossibile, in tal caso la Cooperativa deve procedere a ripartire la sopravvenienza passiva tra tutti i soci (a nulla rilevando che l’imposta fosse riferita ad un determinato alloggio) in forza nel periodo di competenza.
Se, poi, gli amministratori non hanno inseguito l’ex socio, in tale ipotesi devono ritenersi inadempienti al loro mandato e, pertanto, restano esposti all’azione di responsabilità promossa dai soci.

Quesito del 16/06/2016

Nell’ottobre 2015 è stato effettuato frazionamento del mutuo edilizio in capo ad una cooperativa con successivo accollo da parte dei soci.
La commercialista della cooperativa ha fornito a tutti i soci un documento da presentare in sede di dichiarazione dei redditi relativo agli interessi passivi da detrarre sul mutuo edilizio. La mia commercialista ha dei dubbi in merito a questa possibilità sostenendo che il mutuo era in capo alla cooperativa ed è quindi impossibile imputare una quota di interessi passivi ai singoli soci per il periodo ante frazionamento.
Chi ha ragione?

Risposta al quesito:
L’art. 15 DPR n. 917/1986 stabilisce che gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione, relativi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’immobile da adibire a “prima casa”, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% fino all’importo massimo di 4.000 €.
Analoga detrazione spetta anche ai soci assegnatari in proprietà, che adibiscano l’immobile ad abitazione principale, relativamente agli importi pagati alla Cooperativa a titolo di rimborso di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione sui mutui ipotecari contratti dalla Cooperativa stessa ed ancora indivisi.
Alla luce della succitata norma, si può sinteticamente affermare che gli assegnatari in proprietà possono beneficiare della detrazione in oggetto anche con riguardo agli importi versati alla Cooperativa prima del frazionamento del mutuo (purchè, ovviamente, dopo la delibera di assegnazione provvisoria dell’alloggio non ancora rogitato).
Nel caso di specie, quindi, qualora il frazionamento sia avvenuto successivamente all’assegnazione provvisoria, i soci potranno detrarre gli importi pagati alla Cooperativa in tale lasso di tempo a titolo di interessi  sul mutuo ancora indiviso, a condizione che gli amministratori rilascino loro la certificazione dell’addebito pro quota inerente agli interessi medesimi.

Quesito del 14/06/2016

Sono a chiedere un suo parere in merito alla possibilità di recedere da una cooperativa edilizia in cui è emersa una palese discriminazione di trattamento fra i soci in fase di assegnazione degli alloggi.
In pratica appartamenti simili a seguito di difficoltà di vendita sarebbero stati assegnati a prezzi di favore diversi da quelli di partenza e concordati di volta in volta secondo una trattativa privata. Anche alcune pertinenze come posti auto scoperti sarebbero stati offerti in omaggio solo ad alcuni soci. Questo a discapito di altri che come me hanno prenotato l’immobile al prezzo “pieno” ovvero quello definito in fase di costituzione della coop senza sconto alcuno.
E’ possibile in questo caso ottenere per via giuridica la decadenza da socio senza sottostare alle pesanti penali previste dallo statuto in caso di recesso?

Risposta al quesito:
Le Cooperative a mutualità prevalente sono sottoposte all’osservanza del principio di parità di trattamento dei soci in ordine al rapporto mutualistico.
La violazione di tale principio, come sembra essere avvenuto nel caso di specie, legittima il socio adempiente a recedere per fatto addebitabile alla Cooperativa e, quindi, senza dovere sopportare alcuna penale, anche se prevista dallo Statuto (previsione valida, ma condizionata all’osservanza dei principi mutualistici).
L’unica deroga all’assunto che precede  potrebbe essere dovuta all’esistenza di specifiche delibere dell’assemblea non opposte dal socio o addirittura dallo stesso approvate.