Quesito del 21/06/2016

Sono stato socio lavoratore di una coop. a.r.l., poco prima che io dessi le dimissioni da socio e lavoratore della coop., durante un’assemblea in cui ero assente ma avevo delegato un altro socio, si era approvato il bilancio, con l’approvazione anche della ripartizione ai danni dei soci, della perdita d’esercizio suddivisa in 5 anni.
Ora la domanda è: nonostante siano state accettate le mie dimissioni, è mio onere pagare quella perdita di bilancio nonostante abbia cessato la mia carica di socio?

Risposta al quesito:
Con l’approvazione del bilancio e la ripartizione delle perdite tra i soci, questi ultimi  hanno  assunto l’obbligo di provvedere al relativo pagamento.
Anche il socio receduto, quindi, ha l’obbligo di versamento pro quota  per la copertura delle perdite che si sono verificate in costanza di rapporto sociale e oggetto del predetto deliberato (dall’ex socio condiviso).

Quesito del 21/06/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa. Nel 2008 ho firmato l’atto di assegnazione dell’immobile di cui avevo già ottenuto il possesso. Da quel momento in poi la mia qualifica di socio è diventata meramente formale dato che non sono mai stato interpellato per alcuna questione dalla cooperativa, tanto meno per l’approvazione dei bilanci.
Mi chiedevo dunque se, in ragione di quanto premesso, potessi esercitare il recesso e quali fossero le conseguenze (positive e negative) di tale atto. Non credo di poter esercitare il recesso per altre ragioni quali quelle previste dalla legge o dallo statuto.

Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dallo Statuto e dall’art. 2532 del codice civile.
Qualora la Cooperativa abbia provveduto all’assegnazione definitiva di tutti gli alloggi, i soci assegnatari hanno, comunque, l’obbligo di provvedere a tutte le spese generali sino all’estinzione della Cooperativa.
Sino alla definitiva liquidazione della Società vigono le regole sulla gestione sociale , sicché i soci possono denunciare gli amministratori inadempienti che non provvedano al compimento degli atti necessari alla messa in liquidazione del sodalizio.
Nel caso di specie, sembra consigliabile comunicare la volontà di recesso e attendere la risposta degli amministratori. A seguito dell risposta, il socio receduto potrà instaurare le azioni di tutela che si riveleranno più opportune.

Quesito del 21/06/2016

Ho acquistato nel 2006 da cooperativa edilizia un lotto comprendente: appartamento di 70 mq. + giardino di 400mq. + box auto + posto auto + cantina trattasi di immobile già esistente, comprato all’asta e ristrutturato.
Nel 2016 in seguito ad alcuni dubbi riguardanti gli interessi passivi pagati da ognuno dei soci ho chiesto tramite lettera di avvocato datata aprile 2016 tutta la documentazione riguardante l’operazione, in particolar modo la movimentazione del conto corrente sul quale noi soci effettuavamo i versamenti riguardanti gli stati di avanzamento lavori, interessi passivi del mutuo e quant’altro serviva per i pagamenti, la cooperativa mi rispondeva tramite avvocato a mezzo lettera datata 18.05.2016 che essendo passato troppo tempo dalla chiusura del programma, non era obbligata a conservare la documentazione richiesta e, pertanto , non è obbligata a mettere a disposizione dei soci alcuna documentazione.
Chiedo cortesemente se è corretto questo comportamento. inoltre chiedo: se il mutuo che stiamo pagando noi soci è quello acquisito inizialmente dalla cooperativa e poi frazionato e accollato ai soci stessi, la cooperativa, se richiesto, può rifiutarsi di farlo visionare agli assegnatari che erano soci dal 2000 al 2006?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se i soci hanno approvato i bilanci nel periodo intercorrente dal 2006 alla data odierna.
Se vi è stata l’approvazione e non sussistono atti dolosi o nascosti degli amministratori, il socio non può oggi mettere in discussione scelte pregresse anche se errate.
Se, viceversa, risultano artifici di bilancio il socio ha diritto a fare esaminare la documentazione contabile, che la Cooperativa deve custodire per dieci anni dalla data di approvazione del bilancio (anno 2006 ancora in corso).
In caso di rifiuto o ostacolo da parte degli amministratori, il socio può agire giudizialmente, se sussistono i presupposti di fatto e di diritto.

Quesito del 20/06/2016

Le scrivo per avere un parere sulla questione del recesso da cooperativa edilizia.
Nel 2013 ho dato una caparra per un appartamento in cooperativa, peraltro con le agevolazioni regionali, ma ho presentato domanda di dimissioni prima dell’assegnazione definitiva dell’alloggio perché sulla quota stabilita per l’appartamento,la cooperativa aveva caricato anche gli interessi precedenti per il mutuo acceso per la costruzione dello stesso.
Sono passati tre anni ed ora la casa ha un nuovo proprietario, così ho chiesto il rimborso di quanto mi spetta ma la presidente mi ha parlato di conti strani ovvero mi ha detto che dovrò comunque pagare gli interessi delle quote non corrisposte.
VOLEVO SAPERE SE TUTTO QUESTO HA FONDAMENTO. Così oltre alla beffa pure il danno!

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie il socio che recede ha diritto al rimborso integrale di quanto versato a titolo di anticipazione sul costo di costruzione, mentre la Cooperativa può trattenere allo stesso quanto versato per la copertura delle spese generali del periodo di vigenza del rapporto sociale ovvero quanto versato per tassa di ammissione non rimborsabile.
Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare la causale dei versamenti effettuati dal socio receduto, nonché la causale di quanto richiesto dalla Cooperativa.

Quesito del 18/06/2016

Sono un socio assegnatario di una cooperativa edilizia a.r.l. a proprietà divisa. La società cooperativa stipulò diversi anni fa un contratto di utenza idrica in forza del quale fu installato un unico contatore comune a tutte le abitazioni della lottizzazione costruita dalla cooperativa.
I consumi fatturati dall’ente gestore del servizio idrico non sono mai stati pagati nè dalla società nè dai singoli soci in quanto mai ripartiti ed è pertanto maturato un cospicuo debito che ha comportato l’emissione di un decreto ingiuntivo a favore dell’ente gestore del servizio idrico e contro la società cooperativa. Quest’ultima ha chiamato in giudizio i singoli soci assegnatari.
Mi chiedevo in che misura possano essere chiamati i soci assegnatari a far fronte al debito che contrattualmente fa capo ad un soggetto giuridico distinto qual’è la società cooperativa.
Cosa si intende quando si afferma che il socio risponde nei limiti della quota per le obbligazioni sociali anche in virtù dell’art. 2518 c.c.? Qual’è il concetto di quota?
Nel mio caso le quote richieste dalla cooperativa son state tutte pagate prima dell’atto notarile di assegnazione. E’ possibile che possano aggredire come quota l’immobile che mi è stato assegnato?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché i singoli soci rispondono limitatamente alla quota di capitale sociale sottoscritto (normalmente € 250,00 per ciascun socio) che non ha nulla a che vedere con le anticipazioni in conto costruzione ovvero con le contribuzioni per spese generali.
Ciascun socio, tuttavia, può rispondere di specifiche obbligazioni sociali, qualora se ne sia accollato il relativo onere (ad esempio nell’atto pubblico di assegnazione) ovvero se l’assemblea abbia deliberato in tal senso (e la delibera non sia stata opposta).
Quella che precede è la disciplina in generale delle obbligazioni sociali, ma il caso esposto appare diverso e, soprattutto, costituisce una fattispecie estranea ai rapporti sociali.
Nel caso di specie, infatti, la Cooperativa ha stipulato il contratto di utenza idrica, il cui consumo è stato fruito esclusivamente dai proprietari degli alloggi, che sono anche soci della stessa Cooperativa.
A quanto sembra, tuttavia, non esiste né un deliberato né un regolamento che disciplini l’erogazione idrica da parte della Cooperativa, sicché la distribuzione dell’acqua non sembra rientrare nell’attività sociale, ma piuttosto appare come attività occasionale, in cui la Società è solamente un intermediario.
Nell’ottica che precede, dunque, la Cooperativa ha ben ragione di chiamare in causa coloro che hanno effettivamente fruito dell’erogazione idrica, proponendo nei loro confronti l’azione contrattuale per il pagamento del bene somministrato ovvero di ingiustificato arricchimento.
La circostanza che gli effettivi fruitori dell’erogazione idrica siano soci della Cooperativa, quindi, appare come una circostanza indifferente ai fini dell’obbligo di pagamento del consumo di acqua.

Quesito del 17/06/2016

Sono socio di una cooperativa edilizia in Roma facente parte del programma “20.000 alloggi in affitto”. Gli alloggi sono stati costruiti e regolarmente consegnati in uso con prelazione all’assegnazione in proprietà allo scadere di anni 8 e adesso siamo in attesa del frazionamento del mutuo poiché finalmente sono usciti i prezzi massimi di cessione del Comune.
Per l’assegnazione in proprietà il costo complessivo dell’alloggio è stato quantificato sommando al prezzo massimo di cessione altre spese (per funzionamento della cooperativa, oneri di urbanizzazione, etc..) per circa € 50.000 ad alloggio e in una scrittura privata firmata alla data di assegnazione tra il socio assegnatario e la cooperativa tutti i soci abbiamo accettato tale somma complessiva.
Oggi alcuni soci sostengono che invece il prezzo massimo di cessione è l’unico da pagare per aver assegnato l’alloggio in proprietà e per tale motivo non vogliono approvare il bilancio della cooperativa. In bilancio risultiamo per altro ancora creditori verso la banca di circa 600.000 euro.
Io pertanto sono propensa ad approvare il bilancio nel quale per altro non vi sono difformità rispetto a tutti quelli già regolarmente approvati negli ultimi 5 anni e le chiedo pertanto: quali conseguenze vi sono per la cooperativa e per i soci in caso di mancata approvazione del bilancio?
La mancata approvazione del bilancio deve essere motivata? Dei debiti della cooperativa ne rispondono i soci?
Chi invece è favorevole all’approvazione può, essendo in minoranza, tutelarsi in qualche modo? La somma ulteriore di circa 50000 ad alloggio rispetto al prezzo massimo di cessione è dovuta?

Risposta al quesito:
Secondo la Convenzione stipulata con il Comune la Cooperativa deve cedere l’alloggio al prezzo programmato.
Ciò posto,il problema si pone sulla determinazione del prezzo di cessione, dovendosi separare i costi di costruzione veri e propri, dagli altri che sono stati, comunque, sostenuti dalla Cooperativa.
Spesso è accaduto che la Cooperativa abbia travalicato il limite del costo di costruzione imposto dalla Convenzione e si è dovuto trovare una soluzione adeguata per rendere legittima l’assegnazione con atto pubblico.
Diversa è la situazione interna , in forza della quale una parte dei soci non intende approvare il bilancio, in quanto occorrerebbe capire le motivazioni della mancata approvazione.
Se,infatti, i soci non riconoscono la legittimità dei costi sostenuti, assumono la responsabilità di tale comportamento anche nei confronti degli altri soci che, viceversa, intendono approvare il bilancio.
Se il rifiuto non è fondato, in quanto i costi sono stati effettivamente sostenuti, i soci che hanno opposto il rifiuto rispondono in sede risarcitoria.
In ogni caso il rifiuto all’approvazione del bilancio deve essere motivato.
Dei debiti sociali non rispondono i soci, in quanto la Cooperativa è società a responsabilità limitata, ma occorre verificare se esistono deliberati che impongono determinati versamenti ai soci a copertura dei costi di costruzione.
Va, tuttavia, osservato che i soci sono interessati a tutelarsi anche in ordine alle obbligazioni sociali, in quanto la Cooperativa è aggredibile dai terzi in riferimento agli alloggi assegnati il locazione e ancora di proprietà sociale.
I soci di minoranza che intendono approvare il bilancio si devono tutelare seguendo adeguatamente tutte le procedure poste in essere dalla Cooperativa e mettendo eventualmente in mora i soci inadempienti.