Il 04-12-2006 entro a far parte della Coop di edilizia popolare XX in qualità di socia.
La suddetta coop è costituita da 72 soci per un totale, i quali hanno la possibilità di saldare il costo totale dell’immobile in contanti in tre tranche oppure, dopo una quota capitale versata, di aderire al mutuo Fondiario a SAL richiesto dalla cooperativa presso un istituto bancario.
Ne è conseguito che la Cooperativa (in data 10-03-2008), per poter affrontare le spese di costruzione, abbia stipulato un contratto di Mutuo Edilizio a S.A.L. per 4.600.000 € presso un istituto bancario, cifra risultante dalla somma dei 45 soci richiedenti come modalità di pagamento il mutuo.
Fra le garanzie proposte all’istituto bancario in questione la Cooperativa “allo scopo di garantire la restituzione della somma mutuata ed il pagamento degli interessi, concede ipoteca a favore dell’istituto bancario”; la suddetta iscrizione ipotecaria viene iscritta per la somma complessiva di 9.200.000 € di cui 4.600.000 € di capitale mutuato e 4.600.000 € di interessi ordinari nella misura del 6,470% nominale annuo.
In qualità di socia della suddetta cooperativa dal 17-02-2009 mi sono sempre impegnata a pagare la parte di interessi passivi di preammortamento che mi venivano richiesti.
Nel 2012 a quattro anni dalla richiesta del mutuo fondiario gli appartamenti sono stati tutti costruiti e lo scopo sociale raggiunto.
Tuttavia l’istituto bancario continua ancor oggi a richiedere il pagamento di interessi di preammortamento.
A giugno 2014 il totale di interessi da me pagato risultava essere 20.000 € a seguito di un mutuo di 96.000 € da me richiesto e ridotto poi, in data 16-02-2011, ad 80.000 € dopo versamento di 16.000 € in contanti.
Specifico che l’importo annuale degli interessi di preammortamento è sempre stato suddiviso e pagato solo dai 45 soci richiedenti mutuo e non dalla totalità dei soci della cooperativa.
Che la banca, nonostante la chiusura dei lavori avvenuta nel gennaio 2012 ha effettuato relativo frazionamento delle quote mutuo soltanto a gennaio 2016, così perdurando le richieste annuali di interessi di preammortamento; a seguito di ciò avrei 2 domande da porre:
– Poiché l’ipoteca è stata posta su tutta gli immobili della cooperativa , gli interessi passivi di preammortamento, non sarebbero dovuti essere ripartiti secondo quote millesimali fra TUTTI i soci invece che gravare sui soli 45 richiedenti mutuo, con calcolo dell’importo in base alla richiesta di somma mutuata del singolo, che così si trovano a pagare per la stessa tipologia di immobile un prezzo di molto maggiore rispetto al costo iniziale pattuito, considerato che gli interessi di preammortamento non riducono la quota di debito contratta?
– Può l’istituto bancario far durare un periodo di preammortamento sette anni? Gli interessi passivi di preammortamento andavano pagati sulla totalità dell’importo del mutuo fondiario o solo sulla quota dei SAL elargita di volta in volta?
Risposta al quesito:
Gli interessi di preammortamento sono dovuti dalla Cooperativa mutuataria, che a sua volta li ripartisce tra i soci mutuatari in misura proporzionale al valore degli immobili loro assegnati.
Se nella Cooperativa esistono soci non mutuatari occorre distinguere due ipotesi:
se le somme erogate dalla Banca sono state utilizzate indifferentemente per i soci mutuatari e non mutuatari , in tal caso gli interessi di preammortamento devono essere ripartiti su tutti i soci in misura proporzionale al valore degli immobili loro assegnati;
se, viceversa, le somme erogate dalla banca sono state utilizzate esclusivamente per la realizzazione degli alloggi dei soci mutuatari, in tal caso solamente questi ultimi devono sopportare gli oneri degli interessi di preammortamento.
L’istituto bancario deve procedere al frazionamento entro 90 giorni dalla richiesta della Cooperativa, non provvedendo si può ricorrere al Presidente del Tribunale.
Gli interessi di preammortamento vanno commisurati all’intera somma del mutuo concesso, in quanto remunerativi della medesima somma interamente impegnata dalla Banca; può accadere che le parti possano convenire diverse soluzioni con la stipula del contratto di mutuo.
Trattandosi di richiesta di consulenza a pagamento, la risposta approfondita, nonché munita dei riferimenti legislativi e giurisprudenziali, è stata fornita in via riservata al richiedente.