Quesito del 05/11/2015

Può un socio assegnatario intestarsi l’appartamento a lui assegnato in proprietà pur rimanendo nella cooperativa?
E’ lecito che l’ assemblea decida a maggioranza scegliersi il presidente con il sorteggio dato che nessuno è disposto a farlo?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie si reggono su due rapporti: l’uno di natura mutualistica, consistente nell’assegnazione dell’alloggio al socio prenotatario a fronte del pagamento del corrispettivo; l’altro di natura sociale, inerente al contratto di società basato sulle norme fondamentali dello Statuto sociale.
Alla luce di quanto precede, può accadere che, avvenuta l’assegnazione dell’alloggio (prestazione mutualistica) il socio mantenga il rapporto sociale fino all’estinzione della Società, come normalmente previsto dagli Statuti delle Cooperative.
La decisione di eleggere a sorteggio il presidente della Cooperativa può essere adottata dall’Assemblea dei soci, ma l’elezione non può essere imposta al socio che non abbia l’intenzione di accettare.

Quesito del 04/11/2015

Da circa un anno, ho dovuto rinunciare alla unità mobiliare, rassegnando le dimissioni da socio della cooperativa, per perdita di lavoro, e non riuscendo più ad affrontare le spese. La mia quota associativa + la somma versata quale prestito sociale, non mi verrà restituita fino a quando non subentra un nuovo socio, e giusto tutto ciò?
Io ho bisogno di quei soldi, si può fare qualcosa?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto nel sintetico quesito, si deve ritenere che la Cooperativa ritarda il rimborso dei versamenti sociali al socio receduto in quanto non ha la provvista finanziaria che attende di ricevere dal socio subentrante.
Il comportamento della Cooperativa non è legittimo, almeno che  una specifica previsione dello Statuto regoli il rimborso delle quote sociali al socio receduto subordinandolo all’ingresso del nuovo socio.
In assenza della  predetta disposizione statutaria, il socio receduto deve agire giudizialmente al fine di ottenere la condanna della Cooperativa al rimborso dei versamenti sociali effettuati, con la maggiorazione del risarcimento del danno.

Quesito del 02/11/2015

Nel caso di fallimento di una cooperativa edilizia divisa, il socio in regola con i versamenti e con atto di stipula del mutuo e conseguente atto di proprietà dell’immobile, che costituisce la propria residenza principale e della sua famiglia, è soggetto all’azione revocatoria da parte del curatore/liquidatore se ha pagato il giusto prezzo dovuto (piano finanziario+varianti+accollo mutuo)?

Risposta al quesito:
Ai sensi del Regio Decreto n.267/1942 ( legge fallimentare) non sono soggette all’azione revocatoria le vendite (o assegnazioni da parte di Cooperative) di alloggi, nel caso in cui sia stato pagato i giusto prezzo e l’immobile si destinato ad abitazione personale dell’acquirente-assegnatario.

Quesito dell’01/11/2015

Sono trascorsi quasi 3 anni da quando mi hanno consegnato un alloggio di cooperativa di cui sono socio, che ha accettato la locazione con patto di futura vendita dopo 8 anni, ma il C.D.A. a tutt’oggi si rifiuta ancora di farmi il contratto di locazione.
Non so più in che maniera chiederlo… mi sono rivolto anche al Comune e al revisore contabile, ma finora nessuno ha fatto nulla.
Lei nomina spesso l’Autorità per la vigilanza amministrativa delle cooperative, ma concretamente a chi dovrei rivolgermi?
Esiste un’ente nella regione Puglia o a livello nazionale a cui potrei rivolgermi per questa grave inadempienza?

Risposta al quesito:
Se non sussistono inadempienze del socio, gli amministratori devono eseguire la prestazione mutualistica, consistente nella stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita.
Il contratto deve essere stipulato mediante atto pubblico e trascritto nei registri immobiliari.
In caso di ingiustificata inadempienza degli amministratori, il socio può denunciare i fatti al’Autorità amministrativa di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Cooperative) chiedendo il commissariamento della Cooperativa.
In sede giudiziaria, il socio può ottenere la sentenza di condanna della Cooperativa, nonché la relativa trascrizione nei Registri Immobiliari.
In ogni caso, gli amministratori inadempienti rispondono personalmente dei danni economici arrecati al socio assegnatario.

Quesito dell’01/11/2015

Lavoro in una cooperativa sociale di tipo B e fra poche settimane andrò in maternità. Vorrei richiedere parte delle quote di capitale sociale versato, ne ho diritto?

Risposta al quesito:
Il capitale sociale costituisce il conferimento convenuto al momento della costituzione del rapporto sociale, sicché si ha diritto alla sua restituzione solamente nel caso di scioglimento del rapporto medesimo.
Il socio lavoratore, tuttavia, può richiedere l’anticipo sul TFR già maturato e a lui spettante per legge.

Quesito del 31/10/2015

La cooperativa con cui ho sottoscritto un preliminare di acquisto per un appartamento ad oggi (passati 2 anni dal preliminare) non ha ricevuto il permesso per costruire in quanto il terreno acquistato fa parte di un lotto CIMEP che detta dei limiti sui metricubi.
La cosa grave è che sul rogito di acquisto del terreno viene descritto il vincolo del CIMEP ed il presidente della cooperativa nonostante ciò ha proseguito nell’acquisto tenendo nascosta la problematica ai soci e chiedendo ai soci il 20% di anticipo x singolo appartamento.
Quale soluzione suggerisce per recuperare il recuperabile avendo anche in mano una fideiussione assicurativa (da statuto per uscire dalla cooperativa dovrei trovare un altro socio)?
Quale azione legale suggerisce di fare contro la cooperativa anche se una SC a R.L.?

Risposta al quesito:
L’impossibilità di ottenere il permesso di costruire costituisce grave inadempienza della Cooperativa in relazione alla prestazione mutualistica e consente al socio prenotatario dell’alloggio di recedere dal contratto di società.
In tal caso il recesso non sarebbe subordinato alla clausola contrattuale riguardante l’obbligo di farsi sostituire con un socio subentrante.
Tale recesso è consigliabile se il socio può attivare la fideiussione indicata nel quesito.
In ogni caso, gli amministratori rispondano dei danni cagionati ai soci con l’acquisto del terreno non idoneo alla costruzione.