Quesito del 10/09/2015

Sono un ex socio di una cooperativa edilizia per costruzione di alloggi da intestare ai soci a conclusione dei lavori (cooperativa formata da 15 soci per futuro intervento di 15 abitazioni).
A marzo 2014 ho ricevuto la lettera che il consiglio di amministrazione della cooperativa accettava la mia uscita. Io sono rimasto in cooperativa dall’anno 2008 all’anno 2014 e in questo lasso di tempo è stata versata una piccola quota per il “capitale sociale” e negli anni a seguire (essendo esauriti i soldi del capitale sociale suppongo) ulteriori due bonifici bancari con causale “versamento infruttifero” che dovrebbe equivalere a un prestito sociale (perché non c’era causale di assegnazione alloggio).
Fino a marzo 2014 non sono mai stati fatti bonifici direttamente sull’abitazione ma la cooperativa aveva solamente acquistato/rogitato l’acquisto del terreno per fare l’intervento di costruzione.
Di seguito riporto i quesiti:
1-Il capitale sociale versato è a perdere all’uscita dalla cooperativa del socio e i versamenti infruttiferi equivalgono realmente a un prestito sociale che integra il capitale sociale?
2-E’ corretto che ora mi vengano rimborsati i soldi versati decurtati della mia quota (15 soci = 15 quote identiche) di spese amministrative e gestionali della cooperativa degli anni 2008-2014?
3-E’ corretto avere le spese gestionali amministrative imputate fino a dicembre 2014 (chiusura bilancio) anche se ho ricevuto raccomandata di risposta uscita a marzo 2014?
4-Essendo subito subentrato un nuovo socio al mio posto, queste spese amministrative/gestionali potrebbero essere imputate a lui subito o magari alla chiusura della cooperativa quando verranno intestati gli alloggi ai 15 soci rimasti?
5-In queste spese amministrative gestionali è stata inserita anche quota IMU e TASI annue (2014/2013/2012) del terreno acquistato per fare intervento, questo è corretto? Non dovrebbero essere a carico del socio che poi effettivamente avrà l’abitazione costruita su questo terreno? Anche perché il soldi versati per l’acquisto del terreno (costo terreno,notaio ecc.) non sono stati trattenuti dalla cooperativa ma mi vengono rimborsati. Lo statuto della cooperativa è molto generico e non compaiono le risposte a questi quesiti, perciò generalmente come ci si comporta?

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie di abitazione sussistono due tipi di rapporto giuridico, l’uno denominato rapporto sociale, l’altro denominato rapporto mutualistico.
Il rapporto sociale è diretta conseguenza del contratto stipulato dal socio con l’accettazione dello Statuto, in cui sono statuiti  gli obblighi verso la Società.
In questi obblighi rientrano i versamenti dovuti pro quota da ciascun socio per le spese generali di amministrazione, che riguardano l’attività sociale e il mantenimento in vita della Società (es: postali per convocazione assemblee, fitto locali, cancelleria minuta, rimborsi spese agli amministratori, etc…).
Il rapporto mutualistico è diretta conseguenza della prenotazione dell’alloggio e, pertanto, ha natura corrispettiva, impegnando da un lato la Cooperativa alla realizzazione dell’alloggio e dall’altro il socio a versare il prezzo dell’assegnazione dell’immobile prenotato.
Nel caso di recesso anticipato, cioè senza ricevere il trasferimento dell’alloggio, il socio ha diritto al rimborso di tutte le somme versate a titolo di anticipazione del prezzo dell’assegnazione dell’immobile, ivi comprese quelle attinenti all’acquisto del terreno e ai relativi oneri fiscali (IMU etc.).
Il socio receduto, non ha diritto al rimborso delle spese versate per la copertura dei costi generali di amministrazione, sostenuti dalla Cooperativa sino all’accoglimento della domanda di recesso.
La quota di capitale sociale va restituita al netto di eventuali perdite subite nel corso della vita sociale e sempre che le perdite medesime siano state coperte mediante l’utilizzo del capitale medesimo.

Quesito dell’08/09/2015

Un immobile sito in un edificio costruito da società cooperativa è occupato di fatto da anni da un promissario acquirente assegnatario dell’immobile senza che quest’ultimo però, al contrario degli altri divenuti proprietari, abbia mai potuto stipulare un contratto di compravendita a causa del fallimento della cooperativa stessa.
Da mesi il promissario acquirente si rifiuta di pagare le spese condominiali (è stato infatti costituito un condominio) assumendo di non essere proprietario e inoltre in questi giorni è in procinto di trasferirsi altrove.
L’amministratore del condominio a chi ha diritto di richiedere il pagamento delle spese condominiali scadute, insolute e non corrisposte dal promissario acquirente insolvente? A quest’ultimo o al fallimento?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente individuare la tipologia di spesa condominiale, se ordinaria ovvero straordinaria.
Le spese del primo tipo devono essere sostenute dall’inquilino ovvero, come nel caso di specie, dall’occupante sprovvisto del titolo di proprietà.
Le spese del secondo tipo devono essere sostenute esclusivamente dal proprietario e, quindi, nel caso di specie, dalla Curatela.
In tale ultimo caso, il Condominio ha diritto alla prededuzione per le spese successive alla declaratoria di fallimento; mentre per le spese antecedenti partecipa con gli altri creditori.
Va rilevato che, in ogni caso, per le spese del primo tipo vi è, comunque, solidarietà tra l’occupante e la Curatela.
L’amministratore del Condominio deve rivolgere specifica istanza alla Curatela.

Quesito dell’08/09/2015

Chiedo in merito ad una Cooperativa dichiarata fallita ma in esercizio provvisorio.
I curatori, successivamente alla dichiarazione di fallimento, hanno deciso di pubblicare un bando per l’assegnazione in godimento degli alloggi anche a non soci della Cooperativa. I contratti di assegnazione sono stati perfezionati.
Detti contratti, stipulati con non soci, sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate?

Risposta al quesito:
Se si tratta di contratti con efficacia traslativa della proprietà sono assoggettati alla tassa di registro proporzionale, al pari del normale atto di compravendita.

Quesito del 02/09/2015

Sono purtroppo socia di una cooperativa edile che è in liquidazione.
Ho comprato casa nel dicembre 2009 e ho versato l’80 % senza fare mutui (premetto che siamo 7 soci su 24 appartamenti), ma anche se gli alloggi sono finiti non abbiamo rogitato e alcuni ci abitano abusivamente visto che sono della banca, so che la cooperativa ha 3 milioni di euro di debito verso la banca.
Ora, la mia domanda è, la banca o la cooperativa in liquidazione può obbligarci a pagare i loro debiti?
Se è sì mi può gentilmente consigliare come fare a uscire da questa situazione?

Risposta al quesito:
Da quanto prospettato, si deve presumere che la Cooperativa è a rischio fallimento ovvero liquidazione coatta, ma che, in atto, non esiste alcuna procedura concorsuale.
Occorre, pertanto, esaminare:
– il rapporto intercorrente tra i soci e la Cooperativa (se ad esempio esiste un deliberato di assegnazione provvisoria ovvero di prenotazione dell’alloggio, con le specifiche indicazioni catastali);
– la situazione relativa ai rapporti tra la Banca e la Cooperativa, ciò al fine di verificare se tutti gli alloggi siano gravati dall’ipoteca a garanzia del mutuo;
– la situazione relativa al frazionamento del mutuo (cui la Banca è obbligata per legge).
Successivamente all’accurato esame delle circostanze sopra enunciate e della documentazione relativa, si potrà formulare la strategia dell’intervento immediato per la tutela dei diritti del socio.
In atto si possono genericamente ipotizzare due azioni giudiziarie, l’una diretta contro la Cooperativa per il trasferimento coattivo della proprietà dell’alloggio, l’altra contro la Banca per il frazionamento del mutuo (se non ancora avvenuto).

Quesito del 31/08/2015

Nel 2011 mi è stato assegnato un appartamento dalla Coop omissis, sita in Umbria, con patto di futura vendita (8 anni).
Ho integralmente saldato il prezzo pattuito (no mutuo) per l’appartamento nel 2011 come riportato nell’atto notarile a suo tempo redatto “assegnazione di alloggi in proprietà a termine iniziale e sotto condizione sospensiva”.
Vorrei sapere se in caso di fallimento della cooperativa il curatore potrebbe inserire l’appartamento nell’attivo fallimentare e ritrovarmi senza casa e con scarse possibilità di recuperare quanto a suo tempo corrisposto.
Preciso che al momento risulto locatario con canone di affitto simbolico.

Risposta al quesito:
Stante il tipo di contratto prospettato, si deve presumere che l’immobile sia destinato a essere l’abitazione del nucleo familiare, sicché non è assolutamente ipotizzabile che l’eventuale curatore ovvero liquidatore possano sciogliersi dal contratto, come previsto dalla Legge Fallimentare.
Diversa appare la situazione in ordine al canone locativo, in quanto occorre accertare la ragione del prezzo simbolico del canone.
La Cooperativa, infatti, deve quantificare il canone nella misura pari ai costi di gestione della Società e degli immobili.
Orbene, sopraggiungendo l’eventuale procedura concorsuale, potrebbe accadere che il curatore e sciolga il contratto, richiedendo l’aumento del canone nella misura adeguata  in rapporto al caso concreto.

Quesito del 25/08/2015

Mio marito è socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa dal 2011.
Nel dicembre 2013, visto che la cooperativa andava a rilento, siamo riusciti a rogitare l’appartamento assegnatoci in corso di costruzione ed al rustico. Tale appartamento è stato completato a spese nostre tutto documentabile da fatture.
Sull’immobile vi è un ipoteca della banca che ci ha concesso il mutuo per l’acquisto, in quanto la cooperativa non aveva mutui agevolati.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia è apparso un articolo: “scioglimento per atto d’autorità della Cooperativa XX e nomina del commissario liquidatore”.
La mia domanda è:
non essendo ancora completati i lavori esterni e non ceduti tutti gli appartamenti ai relativi soci, cosa rischiano i soci che hanno già rogitato? Conviene presentare ricorso? I 60 giorni decorrono dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale?

Risposta al quesito:
Se l’atto pubblico è stato stipulato nel dicembre 2013, occorre verificare la regolarità dell’assegnazione, soprattutto in riferimento al corrispettivo della cessione.
Ed infatti, in caso di prezzo incongruo, il Commissario può ancora agire per la revocatoria ordinaria, mentre non può attivare quella fallimentare.
Occorre, altresì, verificare se esistono deliberati ovvero dichiarazioni del socio che lo obbligano ad eseguire determinati versamenti residui.
In assenza di obbligazioni, non dovrebbero esserci conseguenze negative.
Alla luce di quanto precede e sul presupposto delle informazioni fornite, non è conveniente proporre alcun ricorso avverso il provvedimento di scioglimento.