Quesito dell’01/07/2016

Sono socio e vice presidente di una coop sociale di abitazione a responsabilità limitata. La coop non riesce a perseguire l’oggetto sociale e ho chiesto ai soci di versare una quota di 500 euro cadauno per procedere con il pagamento di un debito e con la successiva liquidazione.
Quali sono le responsabilità dei soci e degli amministratori (nel mio caso vice presidente) nel caso non si procedesse al pagamento del debito?
Lo chiedo in quanto i soci non vogliono pagare il debito.

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata e, pertanto, i soci rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale da loro sottoscritta.
Gli amministratori rispondono per le eventuali attività poste in essere in danno dei creditori.
Nel caso di specie non sembra che gli amministratori abbiano alcuna responsabilità, salvo che nel corso della vita sociale abbiano effettuato dismissioni del patrimonio sociale (come ad esempio assegnazione degli alloggi) senza garantire i creditori della Cooperativa ovvero abbiano contratto il debito al momento in cui il capitale sociale era interamente corroso dalle perdite.
Gli amministratori, però, stante l’insolvenza della Cooperativa hanno l’obbligo di richiederne il Fallimento ovvero la Liquidazione Coatta Amministrativa.

Quesito del 27/06/2016

Sono socia di una cooperativa edilizia divisa. Ci sono alcuni soci che non sono in regola con i pagamenti e che non hanno rispettato il piano prefissato. Un socio ha il diritto di chiedere al cda piano dei pagamenti di tutti i soci evidenziando i morosi? La richiesta nel caso come va effettuata?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono soggette al principio della parità di trattamento dei soci, che si applica sia la rapporto sociale che al rapporto mutualistico, sicché non è consentito che alcuni soci versino le quote e le anticipazioni e altri non vi provvedano.
La diversità di trattamento può desumersi dal bilancio d’esercizio, in forza del quale, in sede di approvazione i soci possono chiedere dettagli.
Nel caso di disparità di trattamento, il socio che ne abbia interesse non deve approvare il bilancio e mettere in mora gli amministratori.
Permanendo l’inadempienza di questi ultimi, ciascun socio può agire in sede amministrativa con l’esposto all’Ufficio di Vigilanza (Ministero o Assessorato) ovvero in sede giudiziaria, mediante azione di responsabilità sociale ovvero individuale.

Quesito del 24/06/2016

Se acquisto una casa presso una cooperativa con proprietà divisa, devo per forza accollarmi il mutuo o è possibile pagare in contanti?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha contratto il mutuo per tutti gli alloggi, il socio assegnatario può estinguere la quota gravante sul suo alloggio in unica soluzione, sostenendo le spese dell’operazione, come previste nel contratto stipulato con l’Istituto di credito.

Quesito del 24/06/2016

Sono socia di cooperativa edilizie e ho già provveduto alla stipula dell’atto di assegnazione in proprietà. Un altro socio ha promosso azione legale nei confronti della cooperativa per vizi della cosa venduta e la cooperativa è stata condannata a rivalerlo per i costi di ripristino, oltrechè a pagare un ammontare a titolo di riduzione del prezzo di acquisto.
Io come socio, a cosa vado incontro? Potrebbe essermi richiesto di partecipare al risarcimento?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se nell’atto pubblico di assegnazione sia menzionato l’accollo delle eventuali spese di soccombenza nel giudizio in questione, ovvero se sussista un deliberato assembleare esecutivo che imponga l’accollo medesimo.
In assenza dei due predetti elementi, la responsabilità del socio è limitata alla quota di capitale sociale sottoscritto e, pertanto, se l’atto di assegnazione è quietanzato in ordine al prezzo pagato, il socio medesimo risponde esclusivamente delle spese generali fino all’estinzione della Società.

Quesito del 22/06/2016

Sono socio di una cooperativa a proprietà individuale, che ha realizzato 15 alloggi di 95 mq di superficie utile, più 15 autorimesse di superficie inferiore a 18 mq, tutti assegnati ed abitati da oltre 30 anni. Ora si procederà al rogito per l’assegnazione degli alloggi in proprietà.
A quanto ammontano le spese notarili per ciascun socio?

Risposta al quesito:
Al momento dell’assegnazione il socio deve sostenere le spese relative all’onorario del notaio, quale Ufficiale rogante che può variare in base a diversi parametri (ad esempio atto singolo o multiplo, prezzo di assegnazione etc…), mediamente intorno ai 2.000,00 euro.
Occorre, inoltre, considerare gli oneri fiscali, quali l’imposta di registro (in quanto alloggi costruiti da oltre cinque anni), che nel caso di specie dovrebbe essere al 2% del prezzo di assegnazione, nonché le imposte ipotecarie e catastali che scontano un pari importo.

Quesito del 22/06/2016

Sono socio di una cooperativa (una tipografia) da cui a inizio maggio sono stato licenziato per mancanza di lavoro.
Io ora vorrei uscire dalla cooperativa come socio, mi è stato però detto che per farlo devo pagare tutte le quote che avevo sottoscritto di versare. Avevo firmato un foglio in cui si diceva di sottoscrivere 11 quote, una all’anno. Dal 2013.
Posso uscire senza sottoscrivere quelle quote? Magari anche senza riprendere quelle già versate…non importa…

Risposta al quesito:
Con la sottoscrizione dell’atto di ammissione il socio ha assunto l’obbligazione di versare le quote di capitale sociale, così confermando un elemento essenziale del contratto di società.
Tale contratto può sciogliersi per varie ragioni, tra le quali quelle inerenti all’impossibilità sopravvenuta di perseguire lo scopo sociale.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare la regolarità del licenziamento e i relativi motivi, individuando eventuali inadempienze degli amministratori nella gestione della Società.
Ove venissero riscontrate tali inadempienze, il socio, non solo ha diritto al recesso incondizionato, ma può anche procedere per il risarcimento del danno.
In ogni caso, indipendentemente dalle osservazioni che precedono, occorre verificare se nel caso di specie la Cooperativa ha subito perdite che hanno corroso il capitale sociale.
In tale ultima ipotesi, il socio deve versare la quota parte delle perdite, mentre nell’ipotesi di assenza delle perdite medesime, il socio ha diritto al rimborso delle quote di capitale versato.