Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 06/08/2019

Ho una impresa edile è mi è stato chiesto dal presidente della coop. di subentrare, come presidente è di gestire in modo autonomo la coop., senonché vi sono alcuni soci tra cui il presidente che sono paganti e vorrebbero uscire dalla coop, prevedendo un piano di rientro, gli ho proposto una permuta con riserva di proprietà, alla quale verranno rimborsati, nel tempo concesso di circa 4 anni, dovrei stipulare con questi soci un contratto di permuta, per la restante parte della coop. assumendomi tutte le responsabilità economiche e finanziare e costruttive, visto che il cantiere è stato completato al 80%, quindi dovrei completare i lavori, ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per la futura vendita ai vari enti e quant’altro, per quanto riguarda il subentro esso è un atto amministrativo e quindi esula il notaio, ma per quanto riguarda i soci paganti, un atto notarile dove si evince la promessa del piano di rientro e la fuoriuscita dei soci paganti e l’ingresso di nuovi soci, ecco questo è quello che mi occorre un atto giuridico che sia valido e dia garanzia al nuovo presidente e ai soci paganti.

Risposta al quesito:
La Cooperativa non è una Società di capitali pura, sicché non è prevista la gestione in base alla quantità di capitale sociale posseduta, ma resta pur sempre una Società mista, caratterizzata dalla partecipazione diretta dei soci cooperatori, ai quali la legge assegna un ruolo determinante.
Quanto precede per chiarire, innanzitutto, che il ”subentro” nella qualità di “presidente” non può essere convenuto a fronte di “contropartite“ economiche concesse da un gruppo di soci, in quanto un tale accordo rischierebbe di essere nullo.
Ciò non vuol dire che non sia possibile raggiungere il risultato, ma lo si deve fare con una serie di atti, adeguatamente predisposti, in modo che vangano tutelati gli interessi di tutte le parti.
E’, tuttavia, necessario esaminare preventivamente la reale situazione economica e amministrativa della Cooperativa, non solo per la regolarità degli atti finalizzati al programma prefissato, ma, soprattutto, per evitare sorprese per la parte “subentrante”.
E’, quindi, necessario il preventivo esame dei Bilanci sociali, del numero di soci esistenti, delle reali esposizioni debitorie, della regolarità della costruzione edilizia già realizzata e di quant’altro utile a comprovare la situazione di legittimità della Società.
Solo dopo avere proceduto al preventivo esame dello stato della Cooperativa si può valutare la effettiva volontà delle parti e trovare la soluzione contrattuale che garantisca tutte le parti in gioco.

Quesito del 30/07/2019

Chiedo se è consentito assegnare l’alloggio di cooperativa allo stato rustico.

Risposta al quesito:
Lo scopo sociale della Cooperativa è previsto nello Statuto sociale, con il solo limite della liceità dell’oggetto.
Ciò posto, se l’assegnazione dell’alloggio allo stato rustico non è impedita dalle previsioni statutarie ed è accettata convenzionalmente dall’assegnatario, la Cooperativa può procedere in tal senso.

Quesito del 26/07/2019

Preg.mo avvocato, nelle cooperative di abitazione di soli impiegati statali a proprietà divisa e mutuate con la Cassa Depositi e Prestiti secondo il T.U. del 1938, ciascun socio acquista la piena proprietà del proprio appartamento solo dopo averlo riscattato oppure basta il frazionamento del mutuo e il passaggio degli appartamenti alle singole partite catastali? E, dopo la cancellazione della cooperativa dal Registro delle imprese per scioglimento anticipato deciso dall’assemblea (anche prima che tutti abbiano riscattato il proprio alloggio e cancellato la propria ipoteca da quella intestata alla cooperativa), la proprietà di parti rimaste indivise (es. un locale adibito ad autorimessa rimasto nella partita catastale intestata alla cooperativa fino al suo scioglimento e poi intestato agli ex soci con quote uguali di rendita ma sempre nella stessa partita) si acquista solo quando tutti gli ex soci hanno riscattato oppure ciascuno può vendere liberamente insieme all’appartamento anche la propria quota di queste parti indicate nel contratto di frazionamento del mutuo come comuni?
Le sarei infinitamente grata se volesse darmi una risposta sul problema in generale, perché mi aiuterebbe poi a formulare una richiesta di consulenza a pagamento sul mio caso particolare, piuttosto complesso e che mi sta provocando non pochi problemi a livello condominiale.

Risposta al quesito:
Il trasferimento della proprietà individuale avviene a seguito di atto pubblico con accollo della quota di mutuo gravante sull’alloggio assegnato in via definitiva.
Con l’accollo individuale del mutuo il socio accollante assume gli obblighi di estinzione verso l’Istituto mutuante e verso l’Ente finanziatore.
Se nell’atto pubblico sono state trasferite pro quota le parti comuni, il socio assegnatario può rivendere l’alloggio con i diritti acquisiti sulle parti medesime.
Restano fermi i vincoli imposti per gli alloggi sottoposti alla normativa di edilizia popolare, come il divieto di alienazione prima dei cinque anni, il prezzo originariamente fissato nella Convenzione, il possesso dei requisiti per il soggetto subentrante-acquirente.

Quesito del 26/07/2019

Sono socio di una società cooperativa edilizia attualmente in liquidazione. Nel 1998 ho assunto la qualifica di socio e nel 2005 ho venduto l’unita immobiliare. Hanno continuato a chiedere il pagamento delle quote sociali che dopo quattro anni ho interrotto.
Ora mi è stato notificato un ricorso per ingiunzione di pagamento delle quote sociali fino al 2017. L’avvocato di parte della cooperativa mi riferisce inoltre che non è possibile recedere dalla qualifica di socio in quanto la cooperativa ha una causa ancora in corso con l’ex commercialista.
La domanda è: pur avendo venduto l’alloggio nel 2005 devo continuare a pagare le quote? Quindi devo procedere al pagamento di quanto notificato o ci sono gli estremi per opporsi? E’ possibile che non ci sia possibilità di recedere dalla qualifica di socio?

Risposta al quesito:
L’esecuzione del rapporto mutualistico ( assegnazione definitiva dell’alloggio) non consente al socio assegnatario di recedere dalla Cooperativa, salvo che il recesso venga accolto dal CdA.
Il socio assegnatario è, quindi, obbligato a partecipare alle spese della gestione liquidatoria sino all’estinzione della Società.
Nel caso di specie, la pendenza del giudizio impedisce al liquidatore di estinguere la Cooperativa.
E’ evidente che il socio interessato può verificare la regolarità della procedura di Liquidazione e l’attività posta in essere a tutela della compagine sociale.

Quesito del 24/07/2019

Sono socia lavoratrice di una cooperativa sociale, vorrei sapere se il presidente del consiglio può svolgere la stessa funzione in diverse cooperative perché tale figura della mia coop lo fa e poi il cda è formato da moglie marito e la terza persona non sappiamo chi è, nessuno ci mette mai al corrente di nulla, ci chiedono le deleghe per la riunione annuale ma poi basta abbiamo irregolarità in busta paga e orari che non sono previsti nel ccnl.
Mi sono iscritta al sindacato ma la mia quota trattenuta non è mai versata al sindacato il quale ha inviato una pec che non viene neppure letta.
Che possiamo fare? Tra l’altro prestiamo lavoro presso istituti religiosi.

Risposta al quesito:
Il presidente può svolgere le medesime funzioni in diverse Cooperative, purché la molteplicità degli incarchi non sia vietata dallo Statuto sociale.
E’, inoltre, necessario che tra le diverse Cooperative non sussista concorrenza nello svolgimento dell’attività. Perché in tal caso si verificherebbe il conflitto di interessi per il presidente.
Gli amministratori hanno “obbligo di convocare le assemblee per l’approvazione del Bilancio sociale, fornendo le informazioni nella nota integrativa ed, eventualmente, su richiesta dei soci partecipanti”.
La richiesta di deleghe in bianco non è regolare e può rappresentare un fatto penalmente rilevante (se concomitante ad altre circostanze).
L’applicazione di criteri retributivi diversi dal CCNL non è regolare, come l’alterazione delle buste paga.
Per le irregolarità nella conduzione della Cooperativa le violazioni delle norme societarie possono essere fatte valere innanzi al Tribunale sezione imprese, mentre le violazioni del rapporto di lavoro possono essere denunciate al Tribunale del Lavoro.
E’, in ogni caso, possibile denunciare tutte le violazioni alla Vigilanza sulle Cooperative (MISE ovvero Assessorato competente per le Regioni a Statuto speciale).

Quesito del 15/07/2019

Egregio avv. Cannavò, mi sto accingendo ad acquistare una casa tramite cooperativa. Al momento abbiamo fatto il compromesso e richiesto il mutuo e l’atto è stato fissato ad Ottobre.
Abbiamo scoperto però che la cooperativa che ha dato mandato ad una ditta di costruire le case, non sta pagando gli operai, che sono in credito di 600 mila euro. Ho molto timore che questa cifra sia poi riversata su tutti i soci e che quindi la casa mi verrà a costare molto di più… o peggio che me la pignorino.
Dato che devo ancora fare l’atto, c’è la possibilità di tutelarsi a riguardo? Se dovessi rescindere il compromesso per questo motivo è possibile avere “ragione” e ricevere l’anticipo che abbiamo dato per l’immobile alla cooperativa?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto sembra che la Ditta appaltata sia morosa rispetto alle retribuzioni degli operai, sicché questi ultimi possano aggredire la Cooperativa appaltante, obbligata in solido.
Una tale circostanza rappresenta un grave indizio, che, considerata l’entità dell’importo a debito verso gli operai, può compromettere i costi programmati per il programma costruttivo.
In tale quadro la migliore tutela è quella di astenersi dall’assumere la qualità di socio della Cooperativa.
In ordine all’eventuale recesso da socio (no rescissione del contratto), senza considerare la conseguente disciplina giuridica, resta sempre problematico il rimborso al socio, posto che la Cooperativa rischia l’insolvenza (a fronte della quale è molto probabile che il credito chirografario del socio non venga affatto soddisfatto).