Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 22/03/2018

Sto subentrando ad un socio di una cooperativa edilizia per un appartamento quasi in consegna… il socio uscente chiede per uscire oltre alla cifra capitale investita (60.000 euro) dalla coop, il 50% degli interessi passivi maturati e l’iva versata pari a 2.400 euro.
Questa iva il presidente della coop sostiene che non può restituirla perché già versata allo Stato, ora la mia domanda è: a chi spetta rimborsare quest’iva a me alla coop o il socio uscente l’ha persa?

Risposta al quesito:
Il socio subentrante deve versare l’importo necessario per coprire il costo di costruzione sostenuto alla data, cioè tutte le anticipazioni eseguite dall’uscente, comprensive dell’IVA.
All’uscente, poi, la Cooperativa deve rimborsare l’intero importo anticipato in conto costruzione.
Il predetto importo che deve versare il socio entrante non sconta l’iva in quanto contiene già quella vecchia versata dl socio uscente; l’importo in questione, infatti, attiene al rapporto finanziario di restituzione delle anticipazioni effettuate dall’uscente a coperture del costo di costruzione, parzialmente già fatturato.
Al momento dell’assegnazione definitiva al nuovo socio la Cooperativa emetterà la fattura, portando in detrazione i versamenti già eseguiti (comprensivi dell’IVA).
I nuovi versamenti del socio subentrante , viceversa , saranno regolarmente fatturati con iva.
Al momento dell’assegnazione definitiva il socio assegnatario avrà acquistato per il prezzo pari al costo alloggio, interamente fatturato dalla Cooperativa (una parte prima del subentro una seconda parte dopo).
Alla luce di quanto precede, non esiste la problematica rappresentata, almeno secondo la normativa fiscale.

Quesito del 21/03/2018

Sono socio lavoratore di una cooperativa sociale, insieme ad altri due colleghi. L’amministratore unico, che svolge anche altre mansioni, non lavora nel rispetto degli orari (arriva puntualmente in ritardo), degli altri dipendenti (spesso usa toni aggressivi nei loro confronti, immeritatamente), è disorganizzato, negli anni a causa della sua superficialità sono stati smarriti contanti che doveva custodire lui ecc…
In considerazione delle sue numerose negligenze e dei richiami informali fatti da me e dall’altra socia serviti a poco, chiedo come è possibile procedere. Pur essendo soci alla pari, il fatto che lui sia amministratore unico può impedirci di licenziarlo? Come si può procedere? Servono delle lettere di richiamo?
Stiamo lavorando il doppio per porre riparo ai suoi errori e temiamo per il futuro della cooperativa.

Risposta al quesito:
I soci di maggioranza possono chiedere la convocazione dell’Assemblea indicando all’odg la revoca dell’amministratore per le gravi inadempienze.
Se l’amministratore non vi provvede, i soci di maggioranza possono rivolgere istanza al Tribunale per la convocazione dell’assemblea presieduta da soggetto designato dall’Ufficio giudiziario.
Sostituito l’amministratore, può procedersi prima all’esclusione da socio e poi al licenziamento del soggetto in questione, a condizione che si provino le sue inadempienze.

Quesito del 18/03/2018

Mio padre assegnatario di alloggio in cooperativa fino al 1997, nello stesso anno ci fu il passaggio da mio padre a me.
Tenendo presente che nel 1994 mi sono sposato, la casa è al 50% con la mia ex o no? Tenendo presente che al notaio nel 2012 sono andato solo io ed il presidente di cooperativa.

Risposta al quesito:
La comunione dei beni tra coniugi è il regime legale che regola i rapporti economici tra coniugi, comportando l’acquisizione automatica al 50% della proprietà di tutti i beni da loro stessi acquistati in costanza di matrimonio.
Vengono esclusi dalla comunione ex lege i beni ereditati, che restano nel dominio esclusivo dell’erede.
Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se il “passaggio” di sui di tratta sia stato a titolo ereditario ovvero a titolo contrattuale; occorre ulteriormente verificare se nella seconda ipotesi si sia verificata la donazione del genitore dei versamenti a titolo di acconto prezzo da lui eseguiti.
In quest’ultima ipotesi si verificherebbero le medesime condizioni di esclusione dalla comunione previste per l’eredità del bene.
Nel caso di subentro contrattuale, con i versamenti del prezzo eseguiti in costanza di matrimonio, il bene entra automaticamente nella comunione coniugale.

Quesito del 16/03/2018

La nostra Cooperativa, appartiene ad un Consorzio il cui oggetto sociale previsto da statuto è quello di realizzare opere di urbanizzazione e quanto altro necessario per una funzionale attuazione del Piano PEEP del Comune di Quarto (NA).
Tali opere sono state realizzate nonchè si è provveduto alla restituzione delle aree al Comune stesso. Il Comitato Esecutivo del Consorzio, non ha ancora proceduto alla messa in liquidazione del Consorzio. Il Consorzio è stato citato dal Comune per una maggiore richiesta del prezzo del terreno.
Si chiede se si possa procedere alla chiusura del Consorzio in considerazione che la causa citata pende sulle singole cooperative consorziate, le quali si sono singolarmente anche costituite in giudizio oltre al Consorzio, e che in caso di soccombenza, sarebbero le stesse ad ottemperare all’eventuale esborso di danaro.
Inoltre se il Comitato Esecutivo debba procedere alla messa in liquidazione del Consorzio, in questo modo si potrebbero evitare delle spese che gravano solo sulle singole cooperative consorziate.

Risposta al quesito:
Mentre la cessione dei crediti è consentita dalla legge anche in assenza del consenso del debitore, per la cessione dei debiti vale il contrario.
Nel caso di specie, pendendo il giudizio per un debito del Consorzio, quest’ultimo potrebbe estinguere la sua obbligazione mediante la cessione, ma a condizione che essa sia accettata dalla controparte creditrice.
A nulla vale il rapporto di garanzia tra il Consorzio e le Cooperative, in quanto l’Ente consortile debitore è dotato di personalità giuridica autonoma, con implicazioni di diverso genere, ivi comprese quelle riguardanti la responsabilità sussidiaria degli amministratori pro tempore.
L’eventuale liquidazione ed estinzione del Consorzio comporterebbe l’estensione della responsabilità al Liquidatore, il quale, se adeguatamente garantito, potrebbe accettare di procedere comunque alla chiusura del Consorzio.
L’alternativa sarebbe quella di una convenzione aggiuntiva e liberatoria con il Comune.

Quesito del 16/03/2018

Nel luglio 2016 mi è stato assegnato con regolare atto notarile un alloggio in cooperativa (piano PEEP) prenotato dal 2010 e interamente pagato con assegni circolari n.t. e bonifici di volta in volta rilasciati a partire dal 2010.
Per vari motivi ho dovuto dare in affitto tale immobile con regolare contratto registrato a canone concordato rientrando anche nei limiti previsti dalla convenzione con il Comune; non sono proprietaria di altri immobili, sono in regime di divisione di beni con il coniuge che però è proprietario dell’immobile in cui abitiamo sito nello stesso Comune dell’altro.
In caso di fallimento della cooperativa (molto probabilmente a breve) cosa rischio? Il mio atto potrebbe essere revocato (ho riscontrato le risposte a tutti i precedenti quesiti ma non ho trovato un caso simile)?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha goduto di un piano PEEP ciò vuol dire che ha stipulato una convenzione con il Comune assumendo diversi obblighi, tra i quali quelli attinenti ai requisiti dei soci assegnatari e alla gestione degli immobili da parte degli stessi.
Orbene, secondo le norme di legge, gli assegnatari non possono alienare o affittare gli immobili loro assegnati se non dopo che siano trascorsi cinque anni dall’atto di assegnazione; in casi particolari la disposizione può essere derogata, ma occorre una specifica autorizzazione dell’Ente concedente l’area ovvero il contributo pubblico.
Per quanto attiene al regime economico coniugale esso è indifferente ai fini dei requisiti, che debbono essere posseduti da entrambi i coniugi al momento dell’assegnazione (anche il requisito inerente all’impossidenza di alloggio utile nello stesso Comune).
Da quanto precede sembra che il socio non avesse i requisiti al momento dell’assegnazione e, pertanto, in caso di fallimento della Cooperativa, il Liquidatore o il Curatore potrebbero revocare l’atto.

Quesito del 14/03/2018

Sono socio di una società cooperativa edilizia srl in liquidazione. A seguito di sentenza divenuta irrevocabile la società è debitrice nei miei confronti di una somma stabilita dal Tribunale oltre oneri e spese.
Ho inviato al Liquidatore una raccomandata con ricevuta di ritorno con la richiesta della somma in questione, allegando copia della sentenza, e quest’ultimo mi ha riferito verbalmente che non è di sua competenza.
Chiedo cortesemente un Suo autorevole parere.

Risposta al quesito:
La liquidazione delle Cooperative può essere volontaria se deliberata dai soci a seguito del raggiungimento dello scopo sociale, ovvero coatta amministrativa se disposta dall’Ente di Vigilanza per le cause previste dalla legge.
La prima è una procedura di tipo contrattuale, in quanto finalizzata all’estinzione della Società con il consenso dei soci; la seconda è una procedura concorsuale (assimilabile al Fallimento) di natura pubblicistica ed è finalizzata alla estinzione della Società per motivi di ordine pubblico economico.
In entrambe le procedure il Liquidatore deve provvedere alla estinzione di tutte le passività e di tutte le attività sociali, solo che nella prima possono instaurarsi trattative separate con i creditori, ottenendo decurtazione dei crediti in misura diversa a seconda degli accordi; nella seconda la Liquidatela deve rispettare la par condicio creditorum, non potendo attuare trattamenti diversi tra i creditori.
Alla luce di quanto precede non sembra fondata la risposta del Liquidatore, a meno che, in caso di Liquidazione coatta amministrativa, lo stesso volesse significare che l’ammissione al passivo, la gradazione del credito e la distribuzione finale non dipendano dalla sua volontà, bensì dalla legge.
In tal caso, occorre verificare l’operato del Liquidatore nell’ambito della procedura concorsuale.