I soci di una Cooperativa edilizia sono stati beneficiari, in virtù della sussistenza di requisiti richiesti dalla legge, del Contributo Regionale per la categoria “Nuove costruzioni” ad erogazioni in conto capitale, in seguito al decreto 1753 del 2003 pubblicato sul Burc 47 del 06.10.2003.
Tale contributo è stato erogato per la metà prima dell’atto notarile di compravendita degli alloggi, avvenuto nel 2015, mentre il saldo solo ad inizi dell’anno 2017.
La Cooperativa è oggi posta in liquidazione ed interessata inoltre da due cause: una con il costruttore ed una con il Comune. Quest’ultimo vuole rivalersi sulla Cooperativa, in virtù di una convenzione, in quanto condannato in appello all’esborso di una maggiore somma dovuta dal maggior prezzo al mq del terreno dai proprietari terrieri.
In considerazione del fatto che la Cooperativa ha ormai raggiunto l’oggetto sociale, ha venduto tutti gli alloggi, non svolge più alcuna attività, si chiede se si possa procedere alla ripartizione del saldo dei contributi della Regione ai soci ed alla chiusura della cooperativa, indicando in un documento che gli eventuali debiti emergenti dalle cause facciano capo a ciascun socio. In questo modo si potrebbe evitare lo spreco di danaro legata ai costi di gestione che durerebbero fin tanto che le cause non finiscano.
Qual è la giusta prassi da adottare? E’ corretto non trattenere le somme del Contributo Regionale e distribuirle ai soci? Si può procedere alla chiusura della Cooperativa?
Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, premettere che i contributi pubblici sono finalizzati alla realizzazione edilizia e, pertanto, hanno il vincolo della giustificazione di spesa.
Alla luce di quanto precede la “distribuzione” del contributo ai soci non è un termine esatto, posto che si tratta di una restituzione proporzionale alle anticipazioni effettivamente eseguite in conto ai costi di costruzione, che devono essere interamente documentati (destinazione del contributo pubblico).
Si può, quindi, procedere alla restituzione dei crediti dei soci, in ragione della liquidità sopraggiunta in forza dell’erogazione del contributo pubblico.
Per quel che attiene la cessazione della Società, occorre attenersi alle disposizioni del codice civile, che prevedono la messa in liquidazione volontaria con la nomina del liquidatore.
Quest’ultimo deve provvedere a definire tutte le pendenze attive e quelle passive e solo dopo avere compiuto le relative operazioni può procedere a compilare il bilancio finale di liquidazione e, dopo l’approvazione, procedere alla cancellazione della Cooperativa dal Registro delle Imprese, così determinandone l’estinzione.
Se sussistono giudizi in corso, ciò conferma l’incertezza su eventuali passività ovvero attività che potrebbero insorgere a seguito della loro definizione. Una tale circostanza comporta l’impossibilità di estinguere la Società. Va osservato che la cessione dei debiti, per avere valore oggettivo, deve essere accettata dai creditori, circostanza questa molto improbabile se non impossibile in pendenza di giudizio.
Il Liquidatore, tuttavia, potrebbe egualmente procedere alla cessione dei debiti sociali ai soci e alla chiusura della Cooperativa, ma in tal caso, in assenza di accettazione liberatoria dei creditori, risponderebbe personalmente di eventuali incapienze successive all’estinzione della Società.