Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’08/04/2017

Sono socio di coop.indivisa, ora mutata in divisa con legge F.Botta, posso ora acquistare l’appartamento assegnatomi nel 1986?
Mi verrà restituito il conto costruzione versato nel 1986? Era di £ 10.000.000, ora in euro 5.000 senza rivalutazione, senza aggiornamenti!
Quali sono i miei diritti, cosa posso fare?

Risposta al quesito:
Il cambiamento dello scopo sociale genera la conseguente mutazione della causa contrattuale del rapporto mutualistico, sicché a seguito dell’evento la Cooperativa è obbligata a trasferire al socio prenotatario la proprietà dell’alloggio dallo stesso già condotto in locazione.
Nel caso di specie si deve presumere che la Cooperativa sia a mutualità pura (rapporti solo con i soci) sicché essa non ha alcuna finalità speculativa.
Alla luce di quanto precede la Cooperativa deve trasferire la proprietà degli alloggi al costo sopportato per la loro realizzazione, mentre può pretendere separatamente i costi di manutenzione e le spese generali di amministrazione della Società.
Nelle Cooperative vige il principio di parità di trattamento dei soci, sicché il prezzo di assegnazione deve essere uniforme, tenuto conto delle eventuali diverse dimensioni di ciascun alloggio assegnato.
Ai fini del pagamento del prezzo, le parti devono tenere conto dei versamenti eseguiti da ciascun socio nel corso della vita sociale, differenziando quelli per la copertura del costo di costruzione da quelli inerenti le spese generali e gli oneri di manutenzione degli immobili.

 

Quesito del 06/04/2017

Le vorrei chiedere se, non essendo specificato nello statuto, è possibile eleggere nel CdA di una Coop una persona che rappresenta il socio tramite procura notarile generale.

Risposta al quesito:
La nomina dell’amministratore di una Società è equiparabile al contratto di mandato per l’esecuzione di attività da svolgere nell’interesse dei soci.
Si tratta di un mandato intuitu personae, cioè basato sul rapporto personale e fiduciario tra elettori ed eletto, sicché non è ipotizzabile che il mandatario conferisca a sua volta un sub-mandato; si possono ipotizzare delle specifiche deroghe (ad es. per attività tecniche), ma limitatamente a particolari situazioni (non già per le funzioni generali di amministratore) e, in generale, sul presupposto della previsione statutaria.

Quesito del 31/03/2017

In una coop. edilizia nel caso in cui vengano nominati più liquidatori e lo statuto preveda che l’assemblea indichi il numero dei liquidatori, indicando:
a) le regole di funzionamento;
b) quelli cui spetta la rappresentanza;
è obbligatorio indicare anche chi è il Presidente? Si devono seguire per forza le norme che regolano il cda? Oppure si può semplicemente dire che tutti hanno la rappresentanza? Devono per forza essere in numero dispari?
Lo statuto non dice nulla in merito.

Risposta al quesito:
La liquidazione delle Società è diretta all’estinzione dei debiti e dei crediti sociali secondo le regole dettate dallo Statuto e dal Codice Civile.
Possono essere nominati più  Liquidatori, ma, in tal caso e  in assenza di previsione statutaria, non insorge un organo collegiale, sicché non è prevista la figura del presidente.
Ciascun Liquidatore nominato deve attendere al mandato ricevuto, concordando con gli altri le operazioni di liquidazione.
Nel caso di dissenso, il Liquidatore che vi ha interesse può convocare l’Assemblea per la precisazione del mandato ovvero per la decisione sul punto controverso.

Quesito del 31/03/2017

Gent.mo Avvocato, il socio di una cooperativa edilizia, senza scopo di lucro, avente come oggetto sociale l’assegnazione in vendita, godimento o locazione di immobili ai soci, ha chiesto ed ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo al fine del rimborso del denaro versato in favore della società su un libretto di risparmio dalla stessa aperto ed intestato al socio.
Ciò in quanto la Cooperativa ha commesso delle irregolarità nella gestione economica ed amministrativa e sostiene inoltre di non poter rendere tali somme.
Si può avviare una procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) nei confronti della cooperativa o vi sono delle preclusioni normative?

Risposta al quesito:
Non esiste alcuna preclusione all’azione esecutiva in danno della Cooperativa, anche con riferimento al pignoramento presso terzi, purché vi siano i normali presupposti di diritto per tale tipo di azione (credito della Cooperativa verso il terzo pignorato).
Va, inoltre, osservato che, qualora l’azione esecutiva non andasse a buon fine per l’assenza di patrimonio sociale, stante la prospettata ipotesi di irregolarità gestionali, può essere presa in considerazione l’azione di responsabilità da esperire direttamente verso gli amministratori.

Quesito del 23/03/2017

Sono stato escluso da una coop. edilizia e non ricevendo quanto anticipato, ho iniziato una causa, vinta ,ma adesso dopo aver richiesto pignoramento e presentato istanza di vendita, la coop è stata messa in liquidazione coatta amministrativa.
Se rinuncio al procedimento di pignoramento, sono comunque creditore procedente o perdo tutti i diritti ad essere risarcito?

Risposta al quesito:
Avendo inizio la procedura di Liquidazione Coatta non possono avere corso le azioni esecutive individuali, sicché il giudizio di pignoramento in corso deve essere interrotto.
Il creditore procedente, tuttavia, può chiedere al giudice dell’esecuzione di liquidare le spese sino al momento dell’interruzione, ciò al fine di rivolgere istanza di ammissione al passivo anche per le dette spese.

Quesito del 20/03/2017

Sono un socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa ho prenotato un alloggio in locazione con patto di futura vendita o con proprietà differita scegliendo la seconda tipologia posso dopo aver saldato per intero il costo dell alloggio farmi trasferire la proprietà abbreviando la locazione.

Risposta al quesito:
Generalmente, le Cooperative che assegnano in locazione con patto di futura vendita hanno realizzato il programma costruttivo  in esecuzione di una Convenzione stipulata con il Comune (spesso assegnatario dell’area).
In tal caso i termini di scadenza della locazione e della stipula dell’atto pubblico non sono derogabili in quanto fissati dalla Convenzione con atto pubblico trascritto nei Registri Immobiliari.