Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 24/10/2016

Sono un socio coop. edilizia in attesa di stipulare atto notarile. Al momento la cooperativa edilizia non ha presentato in banca alcuna richiesta di frazionamento del mutuo pertanto il notaio non può procedere al Rogito.
Vorrei chiederLe se la richiesta di frazionamento del mutuo deve essere fatta necessariamente dal presidente della cooperativa?
Quali strumenti ha il socio per obbligare la cooperativa a chiedere alla banca il predetto frazionamento?

Risposta al quesito:
Ai sensi dell’art.39 del Testo Unico Bancario, l’Istituto mutuante è obbligato a frazionare il mutuo allorquando gli alloggi siano ultimati e catastati.
Se la Banca non provvede, la Cooperativa può ottenere dal Presidente del Tribunale la nomina di un notaio che redige l’atto di frazionamento forzato.
Se la Cooperativa non si attiva (occorrerebbe verificare le ragioni), i soci interessati possono convenire in giudizio sia la Società che la banca per ottenere la sentenza che ordina il frazionamento.
Se i soci  raggiungono  la maggioranza, possono revocare il mandato agli amministratori e nominarne nuovi i quali provvedono agli esatti adempimenti.
In tale ottica, i soci possono preventivamente chiedere l’assemblea, enunciando l’ordine del giorno (anche relativo esclusivamente alla nomina di un amministratore delegato al compimento della richiesta di frazionamento) e se gli amministratori non vi provvedono ,gli stessi soci possono ottenere che la convocazione venga fissata dal Presidente del Tribunale.

 

Quesito del 24/10/2016

Una cooperativa che ha come programma quello di realizzare 8 alloggi di diverse tipologie può procedere al rogito di 6 di questi considerando che i restanti due non solo non sono completi ma l’impresa incaricata ha abbandonato i lavori percependo pagamenti per lavori non effettuati!?
La mancanza della polizza fideuissoria è responsabilità del presidente?

Risposta al quesito:
La Cooperativa può procedere all’assegnazione degli alloggi già finiti, ma è necessario che nel rogito notarile l’assegnatario si accolli eventuali debiti pro quota, ciò in ragione degli alloggi non ancora completati.
L’inosservanza del predetto adempimento rende responsabili gli amministratori, i quali sono esposti con il proprio patrimonio personale.
Tutti i costi del programma, infatti, devono essere ripartiti sui singoli appartamenti, essendo unitario l’impegno di spesa della Cooperativa (fatte salve le eventuali differenze di dimensione degli alloggi).
La mancanza della polizza fideiussoria che avrebbe dovuto essere rilasciata dall’impresa appaltata è certamente violazione della normale diligenza che ricade sugli amministratori (a meno che il contratto di appalto sia stato dettagliatamente approvato dall’assemblea dei soci).

Quesito del 23/10/2016

Sono un socio/a che a dato le dimissioni da quasi 5 anni, finalmente la coop edilizia a ottobre 2015 accetta il mio recesso, ma non mi ha mai liquidato, e non vuole liquidarmi, troppo lungo spiegarne le ragioni.
Comunque adesso sto in causa, pensavo che la competenza fosse del Tribunale delle imprese, ma la controparte non è d’accordo, dice che basta un tribunale ordinario, perché il socio avendo esercitato il recesso viene a mancare la sussistenza del rapporto societario.

Risposta al quesito:
Si ritiene che la controversia sulla quota a rimborso sia di competenza del Tribunale delle Imprese, riguardando, comunque, rapporti sociali, anche se pregressi.

Quesito del 16/10/2016

Ho estinto un mutuo “accollato” riguardo una coop. edilizia con contributo della Regione Sicilia. Alla richiesta di cancellazione ipoteca la Banca riferisce che la Regione non ha ancora completato i versamenti del contributo e quindi non può effettuare la cancellazione.
L’appartamento è intestato al sottoscritto (e non alla Regione) ed io ho estinto il mio debito quindi la Banca non dovrebbe opporsi, giusto?

Risposta al quesito:
A seguito della concessione del mutuo agevolato, l’Ente Regione si obbliga a versate all’Istituto mutuante una quota degli interessi addebitati alla Cooperativa, fornendo anche la garanzia sussidiaria in ordine al rapporto finanziario di cui trattasi.
Con l’accollo di mutuo individuale, il socio assegnatario assume l’obbligo di rimborsare la quota di mutuo accollata, a cui corrisponde la relativa ipoteca frazionata.
Se, dunque, il mutuo accollato viene estinto dal socio, risulta evidente che anche la  corrispondente ipoteca non ha più ragione di esistere come garanzia.
L’istituto mutuante resta garantito direttamente nei confronti dell’Ente Regione, unico interlocutore contrattuale in ordine alla quota di interessi dallo stesso versati in esecuzione dell’agevolazione concessa alla Cooperativa.
Alla luce di quanto precede il socio può pretendere la cancellazione dell’ipoteca sull’appartamento di cui è esclusivo proprietario.

Quesito del 13/10/2016

Sono un ex-socio (ora dimissionario) di una società cooperativa edilizia che ha realizzato una serie di case a schiera attraverso un mutuo bancario ed i versamenti dei soci che venivano richiesti periodicamente dalla cooperativa; ero uno dei soci assegnatari di una delle suddette case a schiera, ma purtroppo, dopo circa 5 anni, per una gestione non ottimale della stessa che ha portato ad un aumento considerevole dei costi di realizzazione delle stesse, sono stato costretto a dimettermi in quanto impossibilitato a sostenere quei costi di costruzione lievitati in maniera esponenziale rispetto ai costi iniziali.
Prima di me anche altri soci si erano dimessi per le stesse ragioni. Sottolineo che la cooperativa mi ha inviato una comunicazione scritta con la quale, viste le ragioni, accettava le mie dimissioni che avevo a suo tempo formulato con raccomandata A/R.
Sono passati ormai più di tre anni dall’accettazione della cooperativa delle mie dimissioni ma, ad oggi, non ho avuto ancora nessun rimborso del mio CONSIDEREVOLE credito versato alla cooperativa per la costruzione della casa a schiera a me assegnata. Nel frattempo, circa tre anni fa, tre soci (fra cui l’allora Presidente della Cooperativa) hanno rogitato.
Successivamente al rogito dei tre soci, e cioè poco più di un anno e mezzo fa la cooperativa è passata in gestione commissariale e le case rimanenti, cioè quelle assegnate all’epoca ai soci dimissionari, sono state “messe in vendita” ad un prezzo fortemente più basso rispetto ai reali costi sostenuti sia per l’acquisto del terreno su cui insistono le case sia per la realizzazione delle stesse. Infatti da subito la messa in vendita delle case è stata fissata ad un prezzo bassissimo, prezzo che definirei sottocosto (…stiamo parlando di una differenza di prezzo – tra i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di ogni casa, compreso l’acquisto del terreno, ed il prezzo di vendita – di circa 100.000 euro in meno a casa..).
Appare ovvio che con tali prezzi di vendita non potranno MAI essere recuperate le somme necessarie a soddisfare in buona parte quantomeno tutti i creditori (Banche, Fornitori, Soci dimissionari e Soci ancora in forza….). C’è da sottolineare che a nessuno degli ex-soci dimissionari è MAI stata fatta dalla cooperativa la proposta di acquisto delle case a schiera….
Solo vedendo la pubblicità nella vetrina di un’agenzia immobiliare locale, siamo venuti a conoscenza della messa in vendita delle case ed a quei miseri prezzi; tra le altre cose, sembrerebbe che alcune case a schiera siano state “vendute” abbastanza recentemente nonostante la cooperativa non sia arrivata ad alcun accordo con gli ex-soci relativamente all’accettazione o meno della misera percentuale di rimborso del loro credito vantato nei riguardi della cooperativa.
Vorrei precisare che poche volte (circa tre volte in poco più di un anno e mezzo di gestione commissariale) siamo stati contattati dal Commissario e solo per proporci l’accettazione di un misero rimborso a saldo del nostro credito… talmente esiguo che ci farebbe perdere dal 70% all’80% dei risparmi di una vita.
Mi domando: cosa possiamo fare per recuperare quanto più possibile del nostro credito visto che la vendita degli immobili non è ancora stata definita del tutto? Inoltre, visto l’avvicinarsi della scadenza di due anni del mandato commissariale, cosa comporterebbe la non accettazione da parte degli ex-soci dell’esiguo rimborso proposto dal Commissario? E visto che la gestione commissariale dovrebbe ripristinare la compagine sociale, azzerare tutti i debiti della cooperativa e portando la stessa cooperativa in ATTIVO, come è possibile che avvenga tutto questo se noi soci non accettiamo il rimborso propostoci?
In uno di quei pochi incontri qualcuno degli ex-soci aveva proposto di acquistare la casa versando ovviamente la differenza tra il prezzo della messa in vendita ed il credito vantato nei riguardi della cooperativa; di tutta risposta il Commissario avrebbe risposto negativamente, precisando che avrebbe potuto vendergli la casa al prezzo già stabilito senza alcuno storno del credito vantato dall’ex-socio nei riguardi della cooperativa.

 

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare se la Cooperativa è sottoposta al Commissariamento Straordinario ovvero alla Liquidazione Coatta, dovendosi applicare nel primo caso le norme civilistiche riferite alla gestione sociale, mentre nel secondo caso la disciplina della Legge Fallimentare.
In ogni caso, un punto nodale della vicenda sembrano essere i rogiti stipulati in favore di alcuni soci, in quanto, in costanza di una forte esposizione debitoria della Cooperativa, essi rappresentano una “dismissione patrimoniale”, che genera una specifica responsabilità degli amministratori.
In ragione di quanto precede, i soci receduti, in quanto creditori danneggiati, possono sollecitare il Commissario all’azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti, ovvero all’azione di responsabilità verso gli amministratori (ciò al fine di recuperare attivo sociale).
I soci receduti, inoltre, devono verificare la legittimità dei crediti verso la Cooperativa, in particolare quelli vantati dall’Istituto di credito, ciò per decurtare eventuali crediti per interessi pretesi dall’Istituto medesimo, ma non dovuti per l’applicazione dell’anatocismo.
Se il Commissario (Straordinario o Liquidatore), opportunamente sollecitato, non provvede agli adempimenti dovuti per legge, può essere convenuto dai soci receduti con azione diretta di responsabilità.
In assenza dell’azione sollecitata al Commissario, i soci possono agire anche con azione diretta contro gli ex amministratori, purché non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione della loro carica.

Quesito del 13/10/2016

Vorrei sapere quali passi fare, per trasformare una coop edilizia indivisa a divisa, stiamo ancora pagando il mutuo frazionato su gli appartamenti.

Risposta al quesito:
Occorre prioritariamente adeguare lo Statuto sociale con apposito deliberato dell’assemblea straordinaria.
Ciò posto, se la Cooperativa è a contributo pubblico , occorre richiedere l’autorizzazione dell’Ente finanziatore, obbligandosi a rimborsare la differenza tra il contributo sugli interessi previsto per la proprietà indivisa e quello, meno elevato, previsto per la proprietà divisa.
Se la legge di finanziamento, prevede le fasce di reddito, l’assemblea sociale deve approvare il prospetto redatto dagli amministratori relativo alle quote addebitabili a ciascun socio in base al reddito dallo stesso percepito, ciò avuto riguardo alle rate di mutuo già versate.
Ottenuta l’autorizzazione amministrativa, previo deliberato assembleare, la Cooperativa può stipulare i rogiti di assegnazione in proprietà individuale degli alloggi, con contestuale accollo del mutuo residuo pro quota (previ adempimenti contrattuali con la banca mutuante, come ad esempio la verifica della solvibilità).