Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 06/11/2015

Volevo sapere come si ripartiscono gli interessi di preammortamento tra soci di cooperativa edilizia a responsabilità limitata e secondo quali norme.

Risposta al quesito:
Gli interessi di preammortamento devono considerarsi un costo della costruzione sociale e, pertanto, vanno rapportati pro quota al costo del singolo alloggio da assegnare al socio prenotatario.
Il calcolo della predetta quota va eseguito in base alla consistenza dell’alloggio, sicché, se gli alloggi sono tutti delle stesse dimensioni, gli interessi graveranno in eguale misura su tutti gli assegnatari.
Quanto precede trova fondamento nei principi generali a cui devono ispirarsi le Cooperative, in particolare il principio mutualistico e i principio della parità di trattamento dei soci.

Quesito del 06/11/2015

Diversi soci hanno comunicato formalmente l’uscita volontaria del socio (recesso) facendo leva sui casi tassativi ammessi dallo statuto.
Purtroppo, decorsi più volte i termini per ricevere una risposta formale (la quale non è mai stata comunicata), i predetti soci saranno costretti, come previsto dallo statuto, a ricorre alla procedura arbitrale (avendo dei crediti per somme versate per progetti edilizi mai partiti).
Ciò premesso si chiede se è possibile, ai fini di una economie delle spese di giudizio, operare un arbitrato cumulativo oppure è obbligatorio far valere singolarmente le proprie ragioni?
Inoltre, se la cooperativa dovesse essere posta il liquidazione prima dell’avvio della procedura arbitrale finalizzata al recesso di socio, quale potrebbero essere le conseguenze:
1) lo scioglimento del rapporto di socio sarebbe ope legis?
2) la compagine sociale verrebbe congelata?

Risposta al quesito:
Il recesso del socio deve essere sottoposto all’esame del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, che ha il dovere di riscontrare la richiesta in un tempo ragionevole.
In assenza di riscontro, la domanda di recesso si deve ritenere accolta (come da giurisprudenza della Cassazione) e, conseguentemente, si scioglie il vincolo sociale.
A seguito del predetto scioglimento (da verificare in base al caso concreto) non sono applicabili le norme sugli arbitrati previsti dallo Statuto sociale, solitamente imposti ai soci.
In ragione di quanto precede, i soci receduto possono agire in sede giudiziale (anche cumulativamente) al fine di ottenere il rimborso dei versamenti sociali che la Cooperativa ha rifiutato di restituire.

Quesito del 05/11/2015

Può un socio assegnatario intestarsi l’appartamento a lui assegnato in proprietà pur rimanendo nella cooperativa?
E’ lecito che l’ assemblea decida a maggioranza scegliersi il presidente con il sorteggio dato che nessuno è disposto a farlo?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie si reggono su due rapporti: l’uno di natura mutualistica, consistente nell’assegnazione dell’alloggio al socio prenotatario a fronte del pagamento del corrispettivo; l’altro di natura sociale, inerente al contratto di società basato sulle norme fondamentali dello Statuto sociale.
Alla luce di quanto precede, può accadere che, avvenuta l’assegnazione dell’alloggio (prestazione mutualistica) il socio mantenga il rapporto sociale fino all’estinzione della Società, come normalmente previsto dagli Statuti delle Cooperative.
La decisione di eleggere a sorteggio il presidente della Cooperativa può essere adottata dall’Assemblea dei soci, ma l’elezione non può essere imposta al socio che non abbia l’intenzione di accettare.

Quesito del 04/11/2015

Da circa un anno, ho dovuto rinunciare alla unità mobiliare, rassegnando le dimissioni da socio della cooperativa, per perdita di lavoro, e non riuscendo più ad affrontare le spese. La mia quota associativa + la somma versata quale prestito sociale, non mi verrà restituita fino a quando non subentra un nuovo socio, e giusto tutto ciò?
Io ho bisogno di quei soldi, si può fare qualcosa?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto nel sintetico quesito, si deve ritenere che la Cooperativa ritarda il rimborso dei versamenti sociali al socio receduto in quanto non ha la provvista finanziaria che attende di ricevere dal socio subentrante.
Il comportamento della Cooperativa non è legittimo, almeno che  una specifica previsione dello Statuto regoli il rimborso delle quote sociali al socio receduto subordinandolo all’ingresso del nuovo socio.
In assenza della  predetta disposizione statutaria, il socio receduto deve agire giudizialmente al fine di ottenere la condanna della Cooperativa al rimborso dei versamenti sociali effettuati, con la maggiorazione del risarcimento del danno.

Quesito del 02/11/2015

Nel caso di fallimento di una cooperativa edilizia divisa, il socio in regola con i versamenti e con atto di stipula del mutuo e conseguente atto di proprietà dell’immobile, che costituisce la propria residenza principale e della sua famiglia, è soggetto all’azione revocatoria da parte del curatore/liquidatore se ha pagato il giusto prezzo dovuto (piano finanziario+varianti+accollo mutuo)?

Risposta al quesito:
Ai sensi del Regio Decreto n.267/1942 ( legge fallimentare) non sono soggette all’azione revocatoria le vendite (o assegnazioni da parte di Cooperative) di alloggi, nel caso in cui sia stato pagato i giusto prezzo e l’immobile si destinato ad abitazione personale dell’acquirente-assegnatario.

Quesito dell’01/11/2015

Sono trascorsi quasi 3 anni da quando mi hanno consegnato un alloggio di cooperativa di cui sono socio, che ha accettato la locazione con patto di futura vendita dopo 8 anni, ma il C.D.A. a tutt’oggi si rifiuta ancora di farmi il contratto di locazione.
Non so più in che maniera chiederlo… mi sono rivolto anche al Comune e al revisore contabile, ma finora nessuno ha fatto nulla.
Lei nomina spesso l’Autorità per la vigilanza amministrativa delle cooperative, ma concretamente a chi dovrei rivolgermi?
Esiste un’ente nella regione Puglia o a livello nazionale a cui potrei rivolgermi per questa grave inadempienza?

Risposta al quesito:
Se non sussistono inadempienze del socio, gli amministratori devono eseguire la prestazione mutualistica, consistente nella stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita.
Il contratto deve essere stipulato mediante atto pubblico e trascritto nei registri immobiliari.
In caso di ingiustificata inadempienza degli amministratori, il socio può denunciare i fatti al’Autorità amministrativa di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Cooperative) chiedendo il commissariamento della Cooperativa.
In sede giudiziaria, il socio può ottenere la sentenza di condanna della Cooperativa, nonché la relativa trascrizione nei Registri Immobiliari.
In ogni caso, gli amministratori inadempienti rispondono personalmente dei danni economici arrecati al socio assegnatario.