Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 04/06/2021

Mi ero iscritto ad una cooperativa, ho versato diversi soldi dalla prenotazione e negli avanzamenti lavori di un appartamento, a partire da 11. Poi però la situazione si è protratta, tanto che ho chiesto di uscire.
Non ho potuto recuperare l’ingente somma versata fino a quel momento, perché una clausola della prenotazione prevede la restituzione al momento della vendita ad un terzo subentrante.
Ora che lo stabile è finito ho visto che sulla cassetta della posta che è stato scritto un nome probabilmente perché ha comperato l’appartamento in questione. Inoltre l’incaricato alle vendite ad un mio amico che ha chiesto se quell’appartamento era in vendita si è sentito rispondere che era già venduto.
Ora le mie 2 domande sono: visto che non sono stato informato e neppure liquidato come posso fare per riavere i miei soldi? E nel caso la cooperativa avesse invece affittato quell’appartamento era nelle possibilità di farlo senza prima liquidarmi?

Risposta al quesito:
Occorre verificare preliminarmente se sussistono le condizioni di vigenza del credito, ciò in ragione dell’eventuale prescrizione ovvero della mancata tempestiva richiesta di rimborso.
Ciò posto, il socio deve verificare la situazione ipotecaria dell’alloggio mediante visura alla Conservatoria dei Registri Immobiliari e, accertata la cessione dell’alloggio, mettere in mora la Cooperativa e procedere con il giudizio in caso di inadempienza.
Qualora la Cooperativa dovesse risultare incapiente a seguito dell’assegnazione di tutti gli alloggi (circostanza da verificare attraverso la lettura dei Bilanci) l’azione dovrebbe essere proposta anche nei confronti degli amministratori, in quanto responsabili della dismissione del patrimonio sociale.

Quesito del 03/06/2021

La Cooperativa ha 5 soci residui in locazione indivisa, ora deve cederli in proprietà divisa, è possibile farlo con un singolo atto notarile?
Faccio rilevare che i soci sono proprietari indivisi della Cooperativa quindi si tratterebbe di una divisione, non di una vendita vera e propria.

Risposta al quesito:
Il contratto di assegnazione degli alloggi può essere stipulato con un unico atto notarile, con un lieve risparmio ciascun assegnatario, da concordare con il professionista rogante.

Quesito del 28/05/2021

In seguito a sentenza del TAR, Comune e Cooperativa edilizia sono stati condannati solidalmente al pagamento del valore venale del terreno, al risarcimento del danno e alle spese di lite. In seguito la Cooperativa ha pagato il valore venale del terreno con atto di vendita in cui si è specificato che con detto pagamento si pone fine alla lite.
A questo punto, io proprietario posso chiedere il risarcimento e le spese di lite solo al Comune, oppure ad entrambi?

Risposta al quesito:
Il quesito sembra riguardare il procedimento espropriativo e, in particolare, il pagamento del terreno agli espropriati.
Occorre, pertanto, verificare se in sede giudiziale sia stata accertato il valore del terreno espropriato in base a procedura legittima ovvero in ragione della occupazione illegittima per errore procedurale.
Nell’ultimo caso limitatamente alla quota di danno subita da socio, questi può agire esclusivamente nei confronti degli amministratori della Cooperativa e non già verso il Comune.

Quesito del 26/05/2021

Nella Cooperativa edilizia di cui sono presidente c’è un socio che ha maturato un debito notevole verso la Cooperativa stessa e verso gli altri soci, che hanno dovuto anticipare degli importi per pagare una mora imposta dall’Inps sul mutuo indiviso della Cooperativa a seguito di un ricalcolo dello stesso e alla riduzione dei contributi erogati dall’Inps stesso. Oltre a questa quota quel socio è moroso per non aver pagato diverse volte la quota di sua spettanza delle rate del mutuo “indiviso” che la Cooperativa ha comunque sempre pagato nei tempi previsti, ed è infine moroso anche per non aver versato la sua quota di altre spese approvate dall’assemblea dei soci e anticipate quindi dagli altri soci.
Uno dei soci sostiene che la restituzione degli importi di cui questo socio è debitore non possa transitare sul conto della cooperativa ma debba essere effettuare tramite bonifici “ad personam”.
E’ così? Perché non dovrebbero poter transitare sul conto della Cooperativa se sono debiti maturati per lo più su spese relative al mutuo indiviso della Cooperativa stessa?

Risposta al quesito:
Ciascun socio intrattiene il rapporto, sia mutualistico che sociale, esclusivamente con la Cooperativa, sicché tutti i movimenti finanziari allo stesso riconducibili devono per legge essere tracciabili attraverso il conto corrente bancario della Società.

Quesito del 26/06/2021

Buongiorno e complimenti per l’utilissimo e illuminante sito!
Scrivo perché domani 8 dei 9 soci che compongono la Cooperativa Edilizia di cui sono il presidente, rogiteranno all’Inps e diventeranno proprietari dei rispettivi alloggi. Soltanto un socio non può rogitare avendo dei debiti nei confronti della Cooperativa.
Vorrei sapere se gli 8 soci che sono in regola, dopo il rogito potranno uscire dalla Cooperativa, mantenendo gli obblighi legati alla sua chiusura quando sarà il momento, e come si configurerebbe lo status dell’unico socio rimasto che non ha potuto rogitare. Mi sembra di aver capito che non possa sussistere una Cooperativa con un unico socio.
Cosa succederà allora? E la parte di mutuo residuo in capo a costui se non dovesse venire da lui pagata rimarrebbe a carico degli altri soci?

Risposta al quesito:
I soci che hanno rogitato hanno concluso il “rapporto mutualistico”, mentre resta per loro vigente il rapporto sociale che li obbliga alla contribuzione delle spese generali sino alla estinzione della Società.
Il socio che non ha potuto rogitare è responsabile degli eventuali danni subiti dalla Cooperativa e, permanendo la sua morosità, può essere escluso e/o dichiarato decaduto dal contratto di prenotazione.
In tal caso l’alloggio può essere ceduto ad altro socio subentrante.
L’eventuale riduzione di prezzo, dovuta alle condizioni di uso dell’alloggio ovvero ai vigenti valori di mercato può ritenersi danno trasferibile sul socio inadempiente e detratto dal credito a lui dovuto per la restituzione degli acconti del prezzo di assegnazione dell’alloggio.

Quesito del 25/05/2021

Egregio avvocato, sono un socio di una cooperativa edilizia a responsabilità limitata, unitamente ad altre 8 persone. Nel 2007 ci sono stati assegnati gli alloggi con apposito atto notarile.
Pur avendo raggiunto lo scopo sociale, non riusciamo a chiudere la Coop poiché è gravata da debiti verso l’Agenzia delle Entrate (circa 400.000 euro), creati da precedenti amministratori negli anni novanta e inizio 2000, per Iva non versata, ecc. Dal 2007 la Coop presenta regolare bilancio annuale, non ha soldi in cassa e non ha patrimonio immobiliare.
Cosa ci consiglia di fare per chiudere?
Cosa rischiamo noi soci per i debiti in essere? I creditori possono rivalersi sui soci o sugli alloggi assegnati? Cosa rischia il C.d.A.?

Risposta al quesito:
Occorre verificare la reale situazione debitoria verso l’Erario, ciò in ragione di eventuali irregolarità delle notifiche e della esatta individuazione dei soggetti eventualmente responsabili.
Più specificatamente va osservato che peri debiti tributari rispondono in proprio gli amministratori, mentre i semplici soci restano esonerati da responsabilità se non sussistono deliberati assembleari o clausole apposte nel contratto di assegnazione che trasferiscano su di loro la quota debitoria.
Nel caso concreto, dunque, occorre verificare se la responsabilità può restare circoscritta ai precedenti amministratori senza coinvolgere i nuovi.