Quesito del 19/01/2021

Ho acquistato un immobile da un socio di cooperativa edilizia a r.l. il quale aveva la piena ed esclusiva proprietà dell’immobile da sette anni in virtù di assegnazione di alloggio da parte della cooperativa con atto pubblico notarile regolarmente trascritto. Nell’atto di compravendita tra me e il socio venditore si fa menzione che la parte venditrice garantisce la piena proprietà e disponibilità dell’unità immobiliare alla stessa pervenuta per assegnazione di alloggio di cooperativa di cui all’atto notarile etc… franco e libero da qualsiasi peso, onere, vincolo, iscrizione e trascrizione pregiudizievole ad eccezione delle ipoteche nascenti dai contratti di mutuo. Io ho comprato la singola unità immobiliare e non ho mai fatto richiesta di subentrare nella qualità di socio della cooperativa, tanto meno mi sono state trasferite quote sociali e nemmeno dall’atto di compravendita risulta in qualche modo il mio subentro nella qualità di socio.
Accade che già al momento della compravendita era pendente in primo grado una causa civile promossa dalla proprietaria dell’area espropriata dal Comune e concessa alla cooperativa contro il Comune stesso e la cooperativa per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per l’occupazione del terreno di sua proprietà, circostanza relativa alla pendenza della causa a me non nota e non riportata nell’atto di compravendita.
Accade che con Sentenza definitiva Comune e cooperativa venivano condannati in solido al pagamento del risarcimento nei confronti della proprietaria dell’area.
Il Comune in forza della Sentenza ha emanato ordinanza ingiunzione nei confronti della cooperativa e dei soci o ex soci (le somme sono riguardevoli, trattasi di 36.000,00 euro circa richiesti a ciascuno) e ha notificato a me il relativo pagamento indicandomi quale socio assegnatario dell’alloggio sociale della Coop. giusto l’atto di vendita sopra richiamato.
La mia domanda allora è la seguente: ma se io non ho mai assunto la qualifica di socio della cooperativa ma ho semplicemente acquistato un’unità immobiliare di proprietà di un socio della cooperativa e inoltre se nell’atto di compravendita non si fa espresso richiamo a possibili accolli di debiti della cooperativa o del socio, può il Comune ingiungere a me il pagamento, che rimedi ho?

Risposta al quesito:
L’assegnazione delle aree prevede la Convenzione per atto notarile tra la Cooperativa beneficiaria e l’Ente concedente.
La Convenzione viene trascritta e normalmente è menzionata negli atti di trasferimento.
Trattandosi di concessione la relativa obbligazione insegue il bene, sicché, in linea generale, l’ingiunzione può essere emessa dall’Ente concedente.
Occorre, tuttavia, verificare l’entità dell’importo preteso dal Comune, posto che accade spesso che la richiesta riguardi l’intero pagato anche nell’ipotesi di condanna risarcitoria che, viceversa, andrebbe ripartita al 50% tra Ente e Cooperativa beneficiata.
In tal caso è possibile che l’importo ingiunto vada dimezzato.
Occorre, però verificare il contenuto della Convenzione e della Sentenza di condanna per confermare quanto precede.

Quesito del 19/01/2021

Mi perdoni avvocato se disturbo nuovamente. Ma non mi è chiara una Sua risposta ad un mio quesito.
Io Le chiesi se potevo richiedere copia fotostatica del libro soci al Presidente di una cooperativa edilizia s.r.l. di cui sono socio. Questo perché vorrei controllare se tutti i soci hanno versato nel tempo le quote annuali (250,00 euro). Il Presidente mi concede solo di visionarlo e non mi vuole rilasciare copia fotostatica. Ora Lei nella Sua precedente risposta scrisse: “Nel caso di irregolarità e di conseguente contenzioso, il socio può chiedere la consulenza tecnica ovvero l’esibizione del Libro in giudizio ed anche il deposito delle relative copie.”
Ora quello che vorrei capire è: la copia del libro soci può essere data solo e solamente se vi è un contenzioso? Oppure un socio può richiedere copia del libro soci quando ritiene opportuno per fare dei controlli?

Risposta al quesito:
Preliminarmente va segnalato che nel Libro soci non sono annotati i versamenti annualmente dovuti da ciascun socio, che viceversa vanno trascritti nel Libro Giornale.
In ogni caso, va ribadito che la norma prevede la consultazione del Libro soci (non del Libro giornale), ma nell’ipotesi di contenzioso (ragionato) sarebbe possibile anche la produzione in giudizio.

Quesito del 18/01/2021

Ho diretto i lavori di costruzione di n° 23 alloggi sociali per conto di una cooperativa edilizia (costituita nel 1979). I lavori sono stati chiusi, e collaudati, nel 2003. Il saldo della mia parcella, attraverso pretesti vari, non è mai avvenuto per cui mi sono rivolto al Tribunale ottenendo decreto ingiuntivo. La cooperativa è ricorsa in appello e nel 2018 è uscita la Sentenza d’appello a me favorevole con condanna anche alle spese legali per la cooperativa.
Alcuni soci hanno versato una quota ritenuta a loro dire congrua (?) mentre la maggioranza dei soci ha fatto orecchie da mercante puntando sul fatto che la cooperativa (a proprietà divisa) non possiede alcun bene attaccabile e che l’attuale legge non consente di attaccare i beni personali dei singoli soci.
Credo sia una grande ingiustizia oltre che una beffa gigantesca che dovrei subire dopo 16 anni di cause e due Sentenze favorevoli.
Quale è il Suo parere in merito? Sarebbe disposto ad assistermi qualora Lei vedesse una soluzione percorribile (ovviamente a pagamento)?

Risposta al quesito:
Sussiste certamente la responsabilità personale degli amministratori, i quali hanno assegnato gli alloggi ai soci, quindi dismettendo il patrimonio sociale senza preventivamente rispettare il credito pregresso (ancorché sub iudice). Occorre, inoltre, verificare se nell’atto di assegnazione a ciascun socio è previsto un accollo generale per debiti futuri.
In entrambi i casi si può procedere in danno di tutti componenti del Consiglio di Amministrazione.

Quesito del 13/01/2021

Sono proprietario di un appartamento costruito da una cooperativa come in oggetto riportata inizialmente indivisa, poi passata divisa e alla fine nel 2014 proprietario con atto notarile, nello stesso atto contestualmente all’acquisizione della titolarità di proprietario sono stato dichiarato non più appartenenti alla stessa e quindi ho perso la titolarità di socio (cito testualmente),
Il problema che volevo esporLe riguarda il contributo che percepiamo in quanto la società che gestisce la cooperativa dice che non può dividerlo per quota pro capite, ma lo riceve lei sul conto della cooperativa di cui non sono più socio e quando gli fa comodo bonifica la quota parte togliendoci ulteriori spese di tenuta conto ecc.
La domanda che volevo porLe è la seguente: è impossibile come dice la società avere il contributo dall’ente erogatore direttamente ai singoli proprietari? Nemmeno farcelo accreditare sul conto del condominio in modo da togliere ogni cordone ombelicale con codesta società che fa solo i comodi suoi?
La ringrazio per la risposta e ove fosse positiva La renderò partecipe ai restanti soci per intraprendere le azioni necessarie magari con l’aiuto del Suo Studio.

Risposta al quesito:
Il contributo pubblico è diretto alla Cooperativa, sicché non è possibile che l’Ente erogatore lo accrediti direttamente ai singoli assegnatari degli alloggi, maggiormente in quanto non più soci (la cooperativa non potrebbe erogare pro quota ai non soci).

Quesito del 12/01/2021

Sono un presidente di una società cooperativa. Abbiamo acquistato un appezzamento di terreno per costruire 8 unità abitative però l’operazione non è andata a buon fine perché il proprietario ha venduto il terreno dopo aver fatto preliminare con noi. Stiamo in causa con il proprietario però nel frattempo l’ingegnere che ha fatto il progetto vuole essere pagato anche se accordi non erano questi (per iscritto).
La domanda è: se dovessimo perdere la causa con l’ingegnere e quindi dover pagare la parcella, premesso che la società cooperativa rimane in liquidazione perché non opera più e non ci sono soldi sul conto corrente, io ne risponderei con il mio patrimonio oppure solo limitatamente al conto corrente (liquidità) della cooperativa?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è una Società a responsabilità limitata, sicché per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
Gli amministratori rispondono personalmente nel caso in cui dismettano il patrimonio sociale in danno dei creditori.
Nel caso di specie, non sembrano esserci i presupposti per la responsabilità patrimoniale degli amministratori, se hanno agito con diligenza.
In tal senso occorre verificare se al momento del conferimento dell’incarico professionale la Cooperativa aveva già acquisito la provvista finanziaria per l’acquisto del terreno e a seguito della risoluzione del preliminare gli amministratori hanno eseguito i rimborsi.
Tale comportamento può costituire presupposto di responsabilità.

Quesito dell’11/01/2021

Sono un socio di una cooperativa di trasporto (persone e cose). Nella nostra cooperativa ci sono un paio di soci che nell’assegnazione del lavoro sono sempre avvantaggiati ottenendo più lavoro rispetto ad altri soci.
È regolare una cosa simile? Se è no cosa si può fare?

Risposta al quesito:
Nelle cooperative di produzione e lavoro (tra le quali quelle di trasporto) lo scopo mutualistico è rappresentato dal rapporto di scambio tra i soci che mettono a disposizione le proprie prestazioni professionali e la Società che fornisce la relativa retribuzione.
Come in tutte le tipologie di Cooperative, anche in quelle di produzione e lavoro vige il principio di parità di trattamento tra i soci previsto dall’art. 2516 del codice civile, che comporta il dovere per l’Organo amministrativo di fornire all’intera compagine le medesime occasioni di lavoro e di corrispondere la retribuzione nella stessa misura. Quanto precede vale, tuttavia, esclusivamente nell’ipotesi dei soci che abbiano eguale qualifica lavorativa.
Nel caso di specie, pertanto, occorrerà valutare, attraverso l’adeguato esame della documentazione probatoria, se nell’attribuzione delle commesse da parte degli amministratori, si siano effettivamente verificate circostanze tali da eludere l’anzidetto principio di parità di trattamento tra i soci.
In tale ipotesi, i soci danneggiati (in quanto ingiustificatamente privati dei benefici scaturenti dal rapporto mutualistico) potrebbero agire nei confronti degli attuali amministratori sia in via amministrativa, al fine di sollecitarne la sostituzione, sia in via giudiziaria, attraverso l’azione di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno subito.